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D.Lgs.
4 maggio 2001, n. 207
Capo II - Aziende di servizi
Art.
05. - Aziende pubbliche di servizi alla persona
1.
Le istituzioni che svolgono direttamente attività di
erogazione di servizi assistenziali sono tenute a
trasformarsi in azienda di servizi e ad adeguare i propri
statuti alle previsioni del presente capo entro due anni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti
delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 16
febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
22 febbraio 1990, recante: "Direttiva alle regioni in
materia di riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza a carattere regionale e infraregionale", o
per le quali non ricorrano le altre ipotesi previste dal
presente decreto legislativo.
2.
La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla
persona è esclusa:
-
nel caso in cui le dimensioni dell’istituzione non
giustifichino il mantenimento della personalità giuridica
di diritto pubblico;
-
nel caso in cui l’entità del patrimonio e il volume del
bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle
finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
-
nel caso di verificata inattività nel campo sociale da
almeno due anni;
-
nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le
finalità previste nelle tavole di fondazione o negli
statuti.
3.
Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite
dalle regioni sulla base di criteri generali previamente
determinati con atto di intesa da adottarsi tra le regioni
in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere
delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche
di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto
del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei
servizi e della complessità delle attività svolte, del
numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro
elemento necessario per la classificazione delle
istituzioni.
4.
Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l’istituzione
può comunicare alla Regione, nel termine di due anni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo,
un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre
istituzioni, tale da consentire la ripresa dell’attività
nel campo sociale e il mantenimento della personalità
giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove
nell’ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia
avuto attuazione, promuove lo scioglimento
dell’istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio
nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di
disposizioni specifiche, in favore di altre istituzioni del
territorio o dei comuni territorialmente competenti,
possibilmente aventi finalità identiche o analoghe.
5.
Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la istituzione, ove
disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e
servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della
personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di
due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, può deliberare la modifica
delle finalità statutarie in altre finalità il più
possibile simili a quelle previste nelle tavole di
fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con
altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione
il relativo piano. Ove nell’ulteriore termine di
centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la Regione
promuove lo scioglimento dell’istituzione provvedendo a
destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.
6.
Con l’atto d’intesa di cui al comma 3 le Regioni
provvedono altresì a dettare criteri omogenei per la
determinazione dei compensi degli amministratori e dei
direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie
di attività delle aziende. Detti criteri sono aggiornati
ogni tre anni.
7.
I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono
disciplinati dalle Regioni con modalità e termini che ne
consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8.
Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo
88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di
attuazione.
Art.
06. - Autonomia delle aziende pubbliche di servizi
alla persona
1.
L’azienda di servizi non ha fini di lucro, ha
personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia
statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed
opera con criteri imprenditoriali.
Essa informa la propria attività di gestione a criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del
pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio
dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2.
All’azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi
alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione
dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità
di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione
e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del
presente capo.
3.
Nell’ambito della sua autonomia l’azienda pubblica di servizi
alla persona può
porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto
privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi
istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in
sede di programmazione regionale. In particolare,
l’azienda di servizi può costituire società od istituire
fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività
strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere
alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio.
L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a
soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di
scelta rispondenti all’esclusivo interesse dell’azienda.
4.
Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l’azienda di
servizi può estendere la sua attività anche in ambiti
territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di
appartenenza.
Art.
07. - Organi di Governo
1.
Sono organi di Governo dell’azienda pubblica di servizi
alla persona il
consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati
secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che
determinano anche la durata del mandato e le modalità del
funzionamento del consiglio di amministrazione. Il
presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda di
servizi.
2.
Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le
cariche di presidente o consigliere di amministrazione sulla
base dei criteri determinati con l’atto di intesa di cui
all’articolo 5, comma 3.
3.
Gli organi di Governo restano in carica per non più di due
mandati consecutivi, salvo che lo statuto non disponga
diversamente.
4.
Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle
aziende di
servizi si applicano le disposizioni di cui all’articolo
87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5.
Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo
sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla
regione sulla base dell’atto di intesa di cui
all’articolo 5, comma 3, con il regolamento di
organizzazione dell’azienda, approvato dal consiglio di
amministrazione entro tre mesi dalla data del suo
insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge
regionale.
Art.
08. - Funzioni degli
organi di Governo
1.
Gli organi di Governo dell’azienda pubblica di servizi
alla persona esercitano
le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i
programmi di attività e di sviluppo e verificano la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti.
2.
Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni
attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina il
direttore generale; alla definizione di obiettivi, priorità,
piani, programmi e direttive generali per l’azione
amministrativa e per la gestione; all’individuazione ed
assegnazione al direttore delle risorse umane,
materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del
raggiungimento delle finalità perseguite;
all’approvazione dei i bilanci; alla verifica
dell’azione amministrativa e della gestione e dei relativi
risultati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
all’approvazione delle modifiche statutarie ed i
regolamenti interni.
Art.
09. - Gestione
dell'azienda di servizi e responsabilità del direttore
1.
La gestione dell’azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività
amministrativa sono affidate ad un direttore, nominato,
sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio
di amministrazione, anche al di fuori della dotazione
organica, con atto motivato in relazione alle
caratteristiche ed all’esperienza professionale e tecnica
del prescelto. Può essere incaricato della direzione
dell'azienda anche un dipendente dell'azienda stessa non
appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato
della necessaria esperienza professionale e tecnica, per
tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei
criteri generali di cui all'articolo 5, comma 3.
2.
Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un
contratto di diritto privato di durata determinata e
comunque non superiore a quella del consiglio di
amministrazione che lo ha nominato, eventualmente
rinnovabile, il cui onere economico è stabilito dal
regolamento di cui all’articolo 7, comma 5.
3.
La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro
lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in
aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione
del posto.
4.
Il direttore è responsabile del raggiungimento degli
obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e
della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del
loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica
ed amministrativa dell’azienda, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale dal punto di vista
organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di
rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti
disciplinari.
5.
Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti
di valutazione di cui al successivo articolo 10, adotta nei
confronti del direttore i provvedimenti conseguenti
al risultato negativo della gestione e dell’attività
amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento
degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza
delle direttive impartite o qualora durante la gestione si
verifichi il rischio grave di un risultato negativo il
consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.
Art.
10. - Verifiche
amministrative e contabili
1.
Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell’ambito della loro autonomia,
si dotano degli strumenti di controllo di regolarità
amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione
della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2.
Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero
l’affidamento dei compiti di revisione a società
specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.
Art.
11. - Personale
1.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche
di
servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato
previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione
collettiva effettuata secondo i criteri
e le modalità di cui al titolo III del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto
rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche
inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il
raggiungimento delle finalità proprie delle aziende
medesime.
2.
I requisiti e le modalità di assunzione del personale, sono
determinati dal regolamento di cui all’articolo 7, comma
5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti
collettivi, adottando il metodo della programmazione delle
assunzioni secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando
idonee procedure selettive e pubblicizzate.
3.
Gli statuti debbono garantire l’applicazione al personale
dei contratti collettivi di lavoro.
Art.
12. - Adeguamento e
approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione
1.
Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla
persona, ferme restando
le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al
fine della trasformazione, dagli
organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono
inviati agli organi regionali competenti, che li approvano
nel termine e con le modalità previste dalle leggi
regionali. Successive modifiche degli statuti sono
sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura è
altresì adottato e approvato il regolamento di
organizzazione dell’azienda di cui all’articolo 7, comma
5.
Art.
13. - Patrimonio
1.
Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla
persona è costituito da
tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché
da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della
propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2.
All’atto della trasformazione le
istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei
beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili
che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi
particolare pregio artistico per i quali si rendano
necessari interventi di risanamento strutturale o di
restauro.
3.
I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano
ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio
indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina
dell’articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il
vincolo dell’indisponibilità dei beni va a gravare: a) in
caso di sostituzione di beni mobili per degrado o
adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in
sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi
pubblici in altri immobili appositamente acquistati o
ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili
sostituiti entrano automaticamente a fare parte del
patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente
comma sono documentate con le annotazioni previste dalle
disposizioni vigenti.
4.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su
immobili sono trasmessi alla regione, la quale può
richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non
sia contestualmente documentato il reinvestimento dei
relativi proventi - entro il termine di trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli
atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda
chiarimenti, il termine di sospensione dell’efficacia
degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente
dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non
acquistano efficacia ove la regione vi si opponga in quanto
l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole
per le attività istituzionali dell’azienda di servizi. In
tal caso la regione adotta provvedimento motivato entro il
termine predetto.
5.
I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da
parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di
leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni
onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati
all’espletamento di pubblici servizi.
Art.
14. - Contabilità
1.
Le regioni, a norma dell’articolo 10, comma 3, della
legge, definiscono i criteri generali in materia di
contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la
possibilità di utilizzare procedure semplificate per la
conclusione dei contratti per l’acquisizione di forniture
di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato
dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di
recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione
economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi
di cui al codice civile, prevedendo, tra l’altro:
a)
l’adozione del bilancio economico pluriennale di
previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale
relativo all’esercizio successivo;
b)
le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di
esercizio;
c)
la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo
e responsabilità che consenta analisi comparative dei
costi, dei rendimenti e dei risultati;
d)
l’obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati
delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei
risultati per centri di costo e responsabilità;
e)
il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche
attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
2.
Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si
applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
3.
Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono
sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai
controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati
dalle leggi regionali.
4.
Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci
pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali,
nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per
consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi,
dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto, entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale
emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della
famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle
aziende pubbliche di servizi alla persona.
5.
Le regioni disciplinano le procedure per la soppressione e
la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi
alla persona che si
trovano in condizione economiche di grave dissesto, sulla
base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1404 e successive modificazioni.
Art.
15. - IPAB che
svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale
mediante destinazione delle rendite derivanti
dall'amministrazione
1.
Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo svolgono indirettamente attività
socio assistenziale mediante l’erogazione, ad enti e
organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle
rendite derivanti dall’attività di amministrazione del
proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine,
ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora
gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche
l’erogazione diretta di servizi e qualora le loro
dimensioni consentano il mantenimento della personalità
giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di
servizi. Ove gli organi di governo deliberino la
trasformazione, nel termine di due anni dall’entrata in
vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni
adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano
gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro
finalità.
2.
Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la
loro originaria natura, qualora a norma dell'articolo 5
debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica
di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di
diritto privato. A tali fondazioni si applicano le
disposizioni di cui al capo III.
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