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D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207

 
Capo II - Aziende di servizi
   

Art. 05. - Aziende pubbliche di servizi alla persona
  

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in azienda di servizi e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 1990, recante: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale", o per le quali non ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo. 

 

2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa:

- nel caso in cui le dimensioni dell’istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

- nel caso in cui l’entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;

- nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni;

- nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.

 

3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi tra le regioni in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.

 

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l’istituzione può comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell’attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell’ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell’istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o analoghe. 

 

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell’ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la Regione promuove lo scioglimento dell’istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

 

6. Con l’atto d’intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresì a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni.

 

7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalità e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.

 

 

Art. 06. - Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona
 

1. L’azienda di servizi non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

 

2. All’azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

 

3. Nell’ambito della sua autonomia l’azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l’azienda di servizi può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse dell’azienda.

 

4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l’azienda di servizi può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

 

 

Art. 07. - Organi di Governo
 

1. Sono organi di Governo dell’azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda di servizi.

 

2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l’atto di intesa di cui all’articolo 5, comma 3.

 

3. Gli organi di Governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto non disponga diversamente.

 

4. Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla regione sulla base dell’atto di intesa di cui all’articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell’azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.

 

 

Art. 08. - Funzioni degli organi di Governo
  

1. Gli organi di Governo dell’azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

 

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina il direttore generale; alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; all’individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; all’approvazione dei i bilanci; alla verifica dell’azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti; all’approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni.

 

 

Art. 09. - Gestione dell'azienda di servizi e responsabilità del direttore

 

1. La gestione dell’azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all’esperienza professionale e tecnica del prescelto. Può essere incaricato della direzione dell'azienda anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 3.

 

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 5.

 

3. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

 

4. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

 

5. Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell’attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

 

  

Art. 10. - Verifiche amministrative e contabili

 

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell’ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l’affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.

 

 

Art. 11. - Personale

 

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.

 

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.

 

3. Gli statuti debbono garantire l’applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

 

 

Art. 12. - Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione

 

1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura è altresì adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell’azienda di cui all’articolo 7, comma 5.

 

 

Art. 13. - Patrimonio

 

1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

 

2. All’atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

 

3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell’articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell’indisponibilità dei beni va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

 

4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla regione, la quale può richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi - entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell’efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la regione vi si opponga in quanto l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’azienda di servizi. In tal caso la regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.

 

5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all’espletamento di pubblici servizi.

 

 

Art. 14. - Contabilità

 

1. Le regioni, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in materia di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l’acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l’altro:

a) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo;

b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

d) l’obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

 

2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

 

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.

 

4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

 

5. Le regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizione economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni.

 

 

Art. 15. - IPAB che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione

 

1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente attività socio assistenziale mediante l’erogazione, ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall’attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l’erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

 

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell'articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo III.

 

 

 

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