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D.Lgs.
11 agosto 1993, n. 374
come
modificato dall’articolo 1, commi 34 e 35, della
Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Attuazione dell'art. 3, comma
1, lettera f), della legge 23 ottobre1992, n. 421,
recante benefici per le attività usuranti
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre
1992,n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
1.
Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per
il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico
particolarmente intenso e continuativo, condizionato da
fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.
2.
Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono
individuate nella tabella A allegata al presente decreto che
può essere modificata, sulla base di valutazioni
tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art.
2.
1.
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per
i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente
occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nelle attività
particolarmente usuranti di cui all'articolo.1, il limite di
età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti
previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di
occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di
sessanta mesi complessivamente considerati. «Per i
lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per
le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi
presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita
e dell'esposizione al rischio professionale di particolare
intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità
contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle
attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro
mesi complessivamente considerati».
2.
Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività
lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui
al medesimo comma e' frazionabile in giornate che sono
attribuite sempreché, in ciascun anno considerato, il
periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata
non inferiore a centoventi giorni.
3.
Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali
prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in
dipendenza delle attività particolarmente usuranti si
applica il trattamento di maggior favore.
Art.
3.
1.
Ai fini dell’ammissione al beneficio di cui all’articolo
2 e alla copertura dei relativi oneri:
a)
per i lavoratori del settore privato, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sono individuate per ciascuna categoria le mansioni
particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all’anticipo dell’età pensionabile;
b)
per i lavoratori autonomi assicurati presso l’INPS, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all’anticipo dell’età pensionabile. Con il medesimo
decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la
verifica e di controllo in ordine all’espletamento, da
parte dei lavoratori medesimi, delle attività
particolarmente usuranti;
c)
per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,
su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono
definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo i
criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età
pensionabile, nell’ambito delle risorse finanziarie
preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
2.
Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano
misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque
denominate.
3.
Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di
cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di
copertura degli oneri, determinandone l’entità ed i
criteri di ripartizione tra le parti nell’ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
commissione istituita ai sensi del comma 3 sarà
riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui
al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse
presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della
stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al
rischio professionale di particolare intensità, delle
peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività
con riferimento particolare alle componenti socio-economiche
che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per
cento del corrispondente onere ed è attribuito
nell’ambito delle risorse preordinate a tale scopo,
determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi
di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse
possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e
di esperienza registrati. Il predetto decreto e’ emanato
entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle
proposte formulate ai sensi del comma 1.
5.
La commissione di cui al comma 3 si avvale di un
Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per analisi e indagini sulle
attività usuranti, su quelle nocive, sull’aspettative di
vita, sull’esposizione al rischio professionale. Di tale
Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità,
dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dall’ISTAT, dall’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), dall’INPS, dall’Ente nazionale di previdenza e
assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA),
dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP), dall’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti
universitari competenti"
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
TABELLA
A
Lavoro
notturno continuativo.
Lavori
alle linee di montaggio con ritmi vincolati.
Lavori
in galleria, cava o miniera.
Lavori
espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti:
all’interno
di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di
fognature, di serbatoi, di caldaie.
Lavori
in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su
ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti,
su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono
assimilati quelli svolti dal gruista, dall’addetto alla
costruzione di camini e dal copritetto.
Lavori
in cassoni ad aria compressa.
Lavori
svolti dai palombari.
Lavori
in celle frigorifere o all’interno di ambienti con
temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi
Lavori
ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori
nell’industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione
del vetro cavo.
Autisti
di mezzi rotabili di superficie.
Marittimi
imbarcati a bordo.
Personale
addetto ai reparti di pronto soccorso,
rianimazione,chirurgia d’urgenza.
Trattoristi.
Addetti
alle serre e fungaie.
Lavori
di asportazione dell’amianto da impianti industriali, da
carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.
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