1. Il presente decreto legislativo, in attuazione
della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 33, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è diretto ad armonizzare la
disciplina della gestione "Mutualità pensioni",
istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le
disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 1997, la gestione
"Mutualità pensioni" di cui al comma primo assume
la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilità familiari", di seguito denominato
"Fondo". Al Fondo sono iscritti i soggetti già
iscritti nella gestione "Mutualità pensioni" di
cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, utilizzando, come
premio unico di ingresso, i contributi versati nella
predetta gestione. Al Fondo possono altresì iscriversi, su
base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di
subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a
responsabilità familiari e che non prestano attività
lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono
titolari di pensione diretta.
3.
L'iscrizione al Fondo e' compatibile con lo
svolgimento di un'attività lavorativa ad orario ridotto,
anche se prestata con carattere di continuità, tale da
determinare la contrazione del corrispondente periodo
assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla
pensione nel regime generale obbligatorio.
4.
Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono,
secondo criteri, modalità e termini stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse
nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per
i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la
natura del Fondo.
Art.
2. - Contribuzione
1.
L'iscritto può scegliere, al momento dell'adesione
al Fondo, tra cinque diverse classi di contribuzione con
possibilità di successivi passaggi a classi diverse da
quella inizialmente prescelta. L'importo dei rispettivi
contributi è annualmente aggiornato in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
2.
Le classi di contribuzione, determinate entro il 31
dicembre 1996 con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere modificate, con le stesse
modalità, su proposta del comitato amministratore del Fondo
di cui all'art. 5.
3.
In caso di iscrizione in età superiore ai sessant'anni,
l'iscritto ha facoltà di incrementare l'anzianità
contributiva fino ad un numero di anni che consentano il
perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al
raggiungimento del 65 anno di età mediante il versamento
della relativa riserva matematica.
4.
Sulla contribuzione al Fondo di cui all'articolo 1 è
applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive
spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con
verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta
aliquota e' determinata con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui
all'art. 5.
5.
Ai contributi versati al Fondo si applica la
disciplina di cui all'art. 13-bis, commi 1, lettera
f), e 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Art.
3. - Prestazioni
1.
L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
a) trattamento pensionistico secondo la formula di cui
all'articolo 4, a partire dal 57 anno di età con cinque
anni di contribuzione, a condizione che l'importo di
pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, senza limiti di
importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età
con almeno cinque anni di contribuzione;
b) pensione di inabilità, con almeno cinque anni di
contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e
permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa.
Art.
4. - Calcolo del trattamento pensionistico
1.
L'importo del trattamento pensionistico e' determinato
secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi
pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da 6 a
10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvo quanto disposto
al comma secondo.
2.
Tenuto conto della peculiarità della specifica forma di
assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di
trasformazione di cui alla tabella A) allegata alla legge 8
agosto 1995, n. 335, operanti nella fase di prima
applicazione, sono determinati in apposite tabelle approvate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui
all'art. 1, comma 44, della citata legge n. 335 del 1995.
Con le medesime modalità i coefficienti cosi determinati
possono essere variati su proposta del Comitato
amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda
necessaria la modifica.
3.
L'importo della pensione di inabilità è determinato
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione relativo all'età di
cinquantasette anni o a quello dell'effettiva età di
pensionamento, se superiore.
Art.
5. - Comitato amministratore
1.
Al Fondo autonomo di cui all'art. 1 sovraintende un
Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed
e' composto da sette membri designati dalle
associazioni di categoria più rappresentative a
livello nazionale, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, e da un
rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro. Il Presidente e' eletto dal Comitato tra i
membri designati dalle associazioni della categoria
per un massimo di due mandati consecutivi.
2.
Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:
a)
predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di
amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali
preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici
relativi al Fondo;
b)
delibera in ordine alle modalità di erogazione delle
prestazioni e di riscossione dei contributi;
c)
fa proposte in materia di contributi e prestazioni al
consiglio di amministrazione che le trasmette, con
proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
d)
vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione
delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
e)
decide in unica istanza sui ricorsi in materia di
contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per
ricorrere al Comitato e' di novanta giorni dalla data
del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente
novanta giorni dalla data di presentazione del
ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire
l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami
non sospende il provvedimento;
f)
assolve ad ogni altro compito che sia ad esso
demandato da leggi o regolamenti.
3. Fino alla nomina del Comitato amministratore di
cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo
1997, le sue funzioni sono esercitate da un
commissario nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro.