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D.Lgs.
21 aprile 1993, n. 124
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 1deg. marzo 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 01. -
Ambito di applicazione.
Art.
02.
- Destinatari.
Art.
03.
- Istituzione delle forme pensionistiche complementari.
Art.
04. - Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio.
Art.
05.
- Partecipazione negli organi di amministrazione
e di controllo.
Art.
06.
- Regime delle prestazioni e modelli gestionali.
Art.
07.
- Prestazioni.
Art.
08.
- Finanziamento.
Art.
09. - Fondi pensione aperti.
Art. 10.
- Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di
partecipazione.
Art. 11.
- Vicende del fondo pensione.
Art. 12.
- Contributo di solidarietą.
Art. 13.
- Trattamento tributario di contributi e
prestazioni.
Art. 14.
- Regime tributario dei fondi pensione.
Art. 15.
- Responsabilitą degli organi del fondo.
Art. 16.
- Vigilanza sui fondi pensione.
Art. 17.
- Compiti della commissione di vigilanza.
Art. 18.
- Norme finali.
Art. 19.
- Entrata in vigore.
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