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D.Lgs.
21 aprile 1993, n. 124
Art. 1. -
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo
disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più
elevati livelli di copertura previdenziale.
Art. 2.
- Destinatari
1. Forme pensionistiche complementari
possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia
pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il
criterio di appartenenza alla medesima categoria,
comparto o raggruppamento, anche territorialmente
delimitato, e distinti eventualmente anche per
categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio
dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo
di imprese o diversa organizzazione di lavoro e
produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori
autonomi sia di liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali e per territorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera
a), esclusivamente forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita, ovvero forme che
assicurino un tasso di rendimento finanziario
garantito;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera
b), anche forme pensionistiche complementari in regime
di prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
Art. 3.
- Istituzione delle forme pensionistiche
complementari
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le
fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche
aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra
lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui
rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti
o accordi collettivi, anche aziendali.
2. Per il personale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le
forme pensionistiche complementari possono essere
istituite mediante i contratti collettivi di cui al
titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il
personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del
medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza,
mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da
loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono
attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4
di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere
l'indicazione di «fondo pensione»», la
quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1
stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo
la libertà di adesione individuale.
Art. 4.
- Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio
1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura
associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile,
distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità
giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in
tale caso il procedimento per il riconoscimento
rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma
1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
2. Fondi pensione possono essere costituiti
altresì nell'ambito del patrimonio di una singola
società o di un singolo ente pubblico anche economico
attraverso la formazione con apposita deliberazione di
un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
nell'ambito del patrimonio della medesima società od
ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice
civile.
3. L'esercizio dell'attività dei fondi
pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o
più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo:
a) le modalità di presentazione dell'istanza,
gli elementi documentali e informativi a corredo della
stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i
termini per il rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché
gli elementi essenziali sia dello statuto sia
dell'atto di destinazione del patrimonio, con
particolare riferimento ai profili della trasparenza
nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli
organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività,
con particolare riferimento all'onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi
collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo,
facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della
legge 2 gennaio 1991, n. 1 , da graduare sia in
funzione delle modalità di gestione del fondo stesso
sia in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di
autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal
datore di lavoro. 4. I fondi pensione costituiti
nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti,
sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori
autonomi, devono assumere forma di soggetto
riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile
ed i relativi statuti devono prevedere modalità di
raccolta delle adesioni compatibili con le
disposizioni per la sollecitazione al pubblico
risparmio. 5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2
l'autorizzazione non può essere concessa: a) se, in
caso di società, questa non abbia la forma di società
per azioni o in accomandita per azioni; b) se il
patrimonio di destinazione non risulti dotato di
strutture gestionali, amministrative e contabili
separate da quelle della società o dell'ente; c) se
la contabilità e i bilanci della società o ente non
siano sottoposti a controllo contabile e a
certificazione del bilancio da almeno due esercizi
chiusi in data antecedente a quella della richiesta di
autorizzazione. 6. I fondi autorizzati sono iscritti
in un albo istituito presso la commissione di cui
all'art. 16. 7. Trascorsi ventiquattro mesi dal
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza
che il fondo abbia iniziato la propria attività,
l'autorizzazione decade.
Art. 5.
- Partecipazione negli organi di amministrazione
e di controllo
1. La composizione degli organi di
amministrazione e di controllo del fondo pensione
caratterizzato da contribuzione bilaterale o
unilaterale a carico del datore di lavoro deve
rispettare il criterio della partecipazione paritetica
di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo
modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da
contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la
composizione degli organi collegiali risponde al
criterio rappresentativo di partecipazione delle
categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il
disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai
sensi dell'art. 4, comma 2, è istituito un organismo
di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i
criteri di cui al comma 1.
Art. 6.
- Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. Il fondo pensione non è abilitato
all'assunzione diretta di impegni di natura
assicurativa e gestisce le risorse mediante:
a) convenzione con soggetti abilitati
all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (5),
ovvero soggetti che svolgono la medesima attività,
con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla
Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;
b) convenzione con impresa assicurativa
autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e
VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22
ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP);
c) convenzione con ente gestore di forme di
previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, sulla base dei principi e criteri del
presente decreto legislativo;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o
quote di società immobiliari nelle quali il fondo può
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di
cui al comma 5, lettera a).
2. Per le forme pensionistiche complementari in
regime di prestazioni definite, nonché per le forme
che assicurino un tasso di rendimento finanziario
garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo
pensione gestisce le relative risorse esclusivamente
mediante convenzione con impresa assicurativa
abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla
tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742
(6).
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi,
anche congiuntamente tra loro.
4. I criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio, nella scelta degli
investimenti, devono essere indicati nello statuto di
cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la
commissione di cui all'art. 16, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono, tra l'altro, individuati: a)
le attività nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilità, con i rispettivi
limiti massimi di investimento; b) i criteri di
investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari; c) i criteri di rendicontazione
dell'attività svolta e di applicazione delle
commissioni di gestione; d) il contenuto dei
contratti tra fondo e gestore; e) le regole da
osservare in materia di conflitto di interessi.
5. I fondi non possono comunque assumere o
concedere prestiti, né investire le disponibilità di
competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto,
emesse da una stessa società, per un valore nominale
superiore al cinque per cento del valore nominale
complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di
voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero
al dieci per cento se non quotata, né, comunque,
azioni o quote con diritto di voto per un ammontare
tale da determinare in via diretta un'influenza
dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti
alla contribuzione o da questi controllati
direttamente o indirettamente, per interposta persona
o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da
rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , in misura
complessiva superiore al venti per cento delle risorse
del fondo e, se trattasi di fondo pensione di
categoria, in misura complessiva superiore al trenta
per cento.
Art. 7.
- Prestazioni
1. Le fonti costitutive definiscono i
requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di
quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia
sono consentite al compimento dell'età pensionabile
stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con
un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo
pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità
sono consentite solo in caso di cessazione
dell'attività lavorativa comportante la
partecipazione al fondo pensione nel concorso del
requisito di almeno quindici anni di appartenenza al
fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni
inferiore a quella prevista per il pensionamento di
vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di
appartenenza. All'atto della costituzione di forme
pensionistiche complementari, le fonti costitutive
definiscono, in deroga al requisito di cui al primo
periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di
cui al presente comma in ragione dell'anzianità già
maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive
definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai
fini del presente comma la posizione dei lavoratori
che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a).
4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno
otto anni siano accumulati, ai sensi dell'art. 8,
contributi consistenti in quote di trattamento di fine
rapporto (TFR) può conseguire, nei limiti e secondo
le previsioni delle fonti costitutive, una
anticipazione per eventuali spese sanitarie per
terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile, nei limiti della quota
della sua posizione individuale corrispondente
all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza.
Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti
diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera
c).
5. L'entità delle prestazioni è determinata
dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate
all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione,
secondo criteri di corrispettività ed in conformità
al principio della capitalizzazione, nell'ambito della
distinzione fra regimi a contribuzione definita e
regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma
2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di
chiedere la liquidazione della prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il
valore attuale, per un importo non superiore al
cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto
dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna
forma.
Art. 8.
- Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al presente
decreto legislativo grava sui destinatari e, se
trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti
di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura
civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul
committente, secondo le previsioni delle fonti
costitutive che determinano la misura dei contributi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, fermo restando il limite
complessivo di cui all'art. 13, comma 2, le fonti
costitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale
della retribuzione assunta a base della determinazione
del TFR, che può ricadere anche su elementi
particolari della retribuzione stessa o essere
individuato mediante destinazione integrale di alcuni
di questi al fondo. Le fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva possono prevedere la destinazione al
finanziamento anche di una quota dell'accantonamento
annuale al TFR, determinando le quote a carico del
datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti,
qualora prevedano l'utilizzazione di quota
dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al
fondo, determinano la misura della riduzione della
quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione,
successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva prevedono la integrale destinazione ai
fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR,
posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai
fondi medesimi, nonché le quote di contributo a
carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza
pensionistica complementare di cui siano destinatari
dipendenti della pubblica amministrazione, i
contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di
determinazione del trattamento economico, secondo
procedure coerenti alla natura del rapporto e in
conformità ai princìpi del presente decreto
legislativo.
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera
c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di
raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e
di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve
essere organizzato secondo criteri di separatezza
contabile dalle attività istituzionali del medesimo
ente.
Art. 9.
- Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali è consentita la
stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6,
comma 1, nonché le società di gestione di cui alla
legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive
modificazioni ed integrazioni, ferme restando le
disposizioni previste per la sollecitazione al
pubblico risparmio, possono istituire forme
pensionistiche complementari mediante la costituzione
di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui
agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei
destinatari delle disposizioni del presente decreto
legislativo per i quali non sussistano o non operino
le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero
si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma
1, lettera b).
3. Ferma restando l'applicazione delle norme
del presente decreto legislativo in tema di
finanziamento, prestazioni e trattamento tributario,
l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio
dell'attività dei fondi di cui al presente articolo
è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza,
sentita la commissione di cui all'art. 16, nonché,
nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato.
Art. 10.
- Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di
partecipazione
1. Ove vengano meno i requisiti di
partecipazione alla forma pensionistica complementare,
lo statuto del fondo pensione deve consentire le
seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e
termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione
complementare, cui il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui
all'art. 9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui
all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale
corrispondente a quella indicata alla lettera a) del
comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in
relazione alla nuova attività.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione
conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai
commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine
di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
Art. 11.
- Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo
pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti
alla contribuzione, si provvede alla intestazione
diretta della copertura assicurativa in essere per
coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano
le disposizioni di cui all'art. 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività del
datore di lavoro che abbia costituito un fondo
pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale nomina, su
proposta della commissione di cui all'art. 16, un
commissario straordinario che procede allo
scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2
devono essere comunicate entro sessanta giorni alla
commissione di cui all'art. 16, che ne dà
comunicazione al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione
capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo,
individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli
organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono
comunicare preventivamente alla commissione stessa i
provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia
dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente
la disciplina dell'amministrazione straordinaria e
della liquidazione coatta amministrativa, con
esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57
e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7
marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed
integrazioni, attribuendosi le relative competenze
esclusivamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art.
16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti
che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4,
comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16,
nomina un commissario straordinario incaricato dello
scioglimento o della liquidazione del fondo.
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