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D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124



Art. 1. - Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
 
 

Art. 2. - Destinatari

 

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.


2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, ovvero forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
 

 

Art. 3. - Istituzione delle forme pensionistiche complementari

 

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione»», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.
 

 

Art. 4. - Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio

 

1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

 
2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.

 
3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro. 4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa: a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni; b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell'ente; c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione. 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16. 7. Trascorsi ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.

 
 

Art. 5. - Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo

 

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

 
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.

 
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

 

Art. 6. - Regime delle prestazioni e modelli gestionali

 

1. Il fondo pensione non è abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante:
a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (5), ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto legislativo;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a).

 
2. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, nonché per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742 (6).

 
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro.

 
4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono, tra l'altro, individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) i criteri di rendicontazione dell'attività svolta e di applicazione delle commissioni di gestione; d) il contenuto dei contratti tra fondo e gestore; e) le regole da osservare in materia di conflitto di interessi.

 
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

 
 

Art. 7. - Prestazioni

 

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

 
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.

 
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).

 
4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR) può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).

 

5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.

 
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

 
 

Art. 8. - Finanziamento

 

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 13, comma 2, le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.

 
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

 
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi del presente decreto legislativo.

 
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
 

 

Art. 9. - Fondi pensione aperti

 

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.

 
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).

 
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonché, nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
 

 

Art. 10. - Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione

 

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;
c) il riscatto della posizione individuale.

 
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

 
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
 

 

Art. 11. - Vicende del fondo pensione

 

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.

 
2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

 
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

 
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
 

 

 

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