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D.Lgs.
21 aprile 1993, n. 124
Art. 12.
- Contributo di solidarietà.
1. Fermo restando l'assoggettamento a
contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di
appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi
di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153
, e successive modificazioni, anche se destinate a
previdenza complementare, a carico del lavoratore, è
confermato il contributo di solidarietà di cui
all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1deg. giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o
somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella
costituita dalla quota di accantonamento al TFR,
destinate a realizzare le finalità di previdenza
pensionistica complementare di cui all'art. 1 del
presente decreto legislativo. Resta altresì
confermato il contributo di solidarietà di cui
all'art. 9-bis del citato decreto-legge per le
contribuzioni o somme versate o accantonate a carico
del datore di lavoro per le finalità ivi previste
diverse da quelle disciplinate dal presente decreto
legislativo. 1-bis. All'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti
parole: «Fino alla data di entrata in vigore di
norme in materia di previdenza complementare»
(12/a).
Art. 13.
- Trattamento tributario di contributi e
prestazioni.
1.
............................................................
2. L'importo complessivo dei contributi alla
forma pensionistica complementare non può superare il
dieci per cento della retribuzione annua complessiva
assunta come base per la determinazione del TFR. I
contributi del datore di lavoro al fondo pensione
previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3 sono
deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo
VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del
cinquanta per cento della quota di TFR destinata
nell'anno al fondo medesimo.
3. Ai contributi versati dai soggetti indicati
nell'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera
m), e l'art. 48, comma 2, lettera c), del testo unico
di cui al comma 1. Il limite previsto dal citato art.
10 è elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui
un importo almeno pari all'incremento del limite
stesso sia stato destinato al fondo pensione.
4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo
unico di cui al comma 1 non è imponibile la quota di
accantonamento annuale del TFR destinato a forme
pensionistiche complementari. Dell'importo totale di
tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del
TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di
imposta stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e
l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista è
diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota
destinata a forme pensionistiche complementari e la
quota di accantonamento.
5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e
natura, il fondo pensione versa una imposta del
quindici per cento. Il versamento è effettuato entro
il giorno venti del mese successivo a quello di
ricezione dei contributi stessi con le modalità che
saranno stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per
la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonché per il
contenzioso, si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in
forma di capitale, per la parte consentita, ed i
riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), sono
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16,
comma 1, lettera a), del citato testo unico. Si
applica il comma 3 del medesimo art. 16 . 6-bis. Alle
prestazioni erogate in forma di capitale si applica la
disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo
unico indicato nel comma 1. 6-ter. Sui premi per le
assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente dai
fondi pensione per l'erogazione di trattamenti
pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art. 7,
comma 6, lettera a), ai destinatari di cui all'art.
18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa
dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta
nella misura dello 0,1 per cento (16).
7. Per le prestazioni erogate, nonché per i
riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1,
lettera c), è attribuito al fondo pensione un credito
di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei
contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5,
afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi
annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da
apposite certificazioni annuali redatte sulla base di
criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art.
16. Il credito di imposta è scomputato dal fondo
pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno
successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di
incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui al
successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5
saranno stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione del presente comma (14).
8. Le operazioni di trasferimento delle
posizioni pensionistiche complementari di cui agli
articoli 10 e 11 sono esenti da ogni onere fiscale.
Art. 14.
- Regime tributario dei fondi pensione.
1. I fondi pensione di cui all'art. 1 non
sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche né all'imposta locale sui redditi. Le
ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi
diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di
imposta.
2. I fondi pensione sono soggetti ad una
imposta sostitutiva pari allo 0,125 per cento del
valore dell'attivo netto del fondo, determinato
secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come
media dei valori risultanti dai prospetti periodici di
cui al medesimo art. 17, tenendo anche conto dei
periodi in cui il fondo non ha valore perché avviato
o cessato in corso di anno.
3. L'imposta sostitutiva deve essere versata
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato
entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma
4, della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo è
valorizzato secondo i criteri stabiliti dalla
commissione di cui all'art. 16 ed il versamento
dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il secondo
mese successivo a quello di emanazione delle
disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera d),
con una maggiorazione, a titolo di interessi,
calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento
decorrente dal termine previsto dal comma 3.
5. I versamenti d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale
sui redditi effettuati nell'anno 1993 da parte dei
fondi pensione si scomputano dai versamenti
dell'imposta sostitutiva fino a compensazione.
6. Nel caso di fondo pensione costituito ai
sensi dell'art. 4, comma 2, l'imposta sostitutiva per
il fondo è corrisposta dalla società o ente
nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.
Art. 15.
- Responsabilità degli organi del fondo.
1. Nei confronti dei componenti degli organi
di cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del
fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395
e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di
controllo di cui all'art. 5, commi 1 e 3, si applica
l'art. 2407 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta della commissione di
cui all'art. 16, sono sospesi dall'incarico e, nei
casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti
dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i
responsabili del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si
uniformano alle prescrizioni della commissione di cui
all'art. 16;
b) forniscono alla predetta commissione
informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4
e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative
alla sopravvenuta variazione della condizione di
onorabilità nel termine di quindici giorni dal
momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e
delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11
si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
Art. 16.
- Vigilanza sui fondi pensione.
1. Al fine di esercitare l'attività di
vigilanza sui fondi di cui al presente decreto
legislativo è istituita, presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, apposita
commissione composta:
a) dal direttore generale della Direzione
generale della previdenza e assistenza sociale;
b) da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e
della programmazione economica, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con qualifica non
inferiore a dirigente generale, in posizione di fuori
ruolo;
c) da un rappresentante della Banca d'Italia,
da un rappresentante della Commissione nazionale per
le società e la borsa (CONSOB), da un rappresentante
dell'ISVAP;
d) da cinque esperti, di cui almeno un
magistrato, scelti in ragione della specifica
competenza ed esperienza in materia previdenziale.
2. La commissione è nominata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso
decreto è stabilito il compenso spettante ai
componenti della commissione.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede alla nomina del presidente fra i
componenti di cui al comma1. I membri non di diritto
durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la
commissione si avvale di apposita struttura. Essa è
posta alle dipendenze della presidenza della
commissione ed è composta di personale proveniente
dalle varie direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e dalle altre
amministrazioni ed enti indicati dal presente articolo
ed è diretta da un dirigente generale del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine è
istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un
posto di consigliere ministeriale nel ruolo
dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. La composizione della
struttura è determinata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione.
5. La commissione delibera in ordine al proprio
funzionamento ed a quello della struttura di cui al
comma 4.
6. L'ispettorato del lavoro vigila sul corretto
adempimento degli obblighi assunti dal datore di
lavoro per effetto della costituzione di forme di
previdenza pensionistica complementare.
7. Agli oneri derivanti dall'istituzione della
commissione si provvede a carico dei normali
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
interessate.
Art. 17.
- Compiti della commissione di vigilanza.
1.
Compete alla commissione di cui all'art. 16:
a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e
sull'attività dagli stessi svolta, individuando, tra
l'altro, le ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, ed
informando il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su fatti che possano interessare l'esercizio
dei suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di
previdenza complementare ed essere comunque utili per
l'adozione di provvedimenti di sua competenza, tra i
quali la revoca delle autorizzazioni di cui al
presente decreto legislativo;
c) proporre gli schemi di decreto previsti
dagli articoli 4, comma 3, e 6, comma 1;
d)
emanare disposizioni per la tenuta delle scritture
contabili prevedendo: il modello di libro giornale,
nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle
prestazioni, nonché ogni altra operazione; il
prospetto periodico della composizione e del valore
del patrimonio del fondo pensione; il rendiconto
annuale della gestione del fondo pensione;
e) emanare disposizioni che garantiscano
l'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti
con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi,
criteri e modalità di verifica dell'attività dei
soggetti titolari di forme pensionistiche
complementari, nonché in ordine alla comunicazione
periodica ai destinatari di informazioni relative
all'andamento finanziario delle relative gestioni;
f) definire le condizioni di esercizio
dell'attività di cui all'art. 9, comma 3;
g) svolgere attività istruttoria per il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime, proiezioni e previsioni
sull'andamento delle attività previdenziali
complementari nei vari settori e nel loro complesso;
i) riferire periodicamente al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, formulando proposte
di modifica legislativa in materia di previdenza
complementare;
l) programmare ed organizzare ricerche e
rilevazioni nel settore della previdenza complementare
anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine
i soggetti previdenziali sia pubblici sia privati
comunque titolari di forma pensionistica complementare
sono tenuti a fornire i dati e le informazioni
richiesti, per la cui acquisizione la commissione può
avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e diffondere informazioni utili
alla conoscenza dei problemi previdenziali.
1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma
1, lettera b), la commissione può, tra l'altro,
disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al
presente decreto legislativo di segnalazioni
periodiche e di ogni altro dato e documento da essa
richiesti; la convocazione degli organi di
amministrazione e controllo del fondo e comunque del
responsabile del fondo medesimo, nonché l'esibizione
da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga
necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le
modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza
della commissione sono stabiliti, su proposta della
commissione medesima, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale .
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuove appositi accordi di collaborazione
tra la commissione, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e le autorità preposte alla
vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al
fine di favorire lo scambio delle rispettive
informazioni (20).
1-quater. I componenti della commissione e gli addetti
alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono
tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e
le informazioni acquisiti nell'esercizio della
vigilanza di cui al presente articolo (20).
Art. 18.
- Norme finali.
1. Alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , non si applicano
gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre
l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1deg. luglio
1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme,
se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice
civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del
datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
dotarsi di strutture gestionali amministrative e
contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi,
entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, alle disposizioni
attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per
loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro,
d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al
fine della emanazione di dette disposizioni, nella
comunicazione di cui al comma 6 devono essere
specificate la consistenza e la tipologia degli
investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al
comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche
complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che
esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono
sottoposti ai controlli in materia di esercizio della
funzione creditizia. Alle forme di cui alla lettera a)
non si applicano gli articoli 16 e 17; alle forme di
cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in
conformità ai criteri dettati dall'art. 17,
dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei
controlli sul soggetto al cui interno è istituita la
forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al
comma 1 è assegnato un termine di due anni per
provvedere all'adeguamento alle disposizioni
dell'art.5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di
cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per
l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4,
commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento
alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono
esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme
pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque
adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma
1, lettera d), le operazioni di conferimento non
concorrono in alcun caso a formare il reddito
imponibile del soggetto conferente e i relativi atti
sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di lire 100.000 per
ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano,
agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore
degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3,
secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al
comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art.
16, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una
apposita comunicazione, secondo le modalità che
saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti
titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono
iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art.
4, comma 6.
7. Per i destinatari iscritti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo
alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari
delle relative gestioni le fonti istitutive di cui
all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle
prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che
alla predetta data non abbiano maturato i requisiti
previsti dalle fonti istitutive medesime per i
trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari
di cui al presente comma non si applica altresì l'art.
13, commi l, 2 e 3, continuando a trovare applicazione
le disposizioni di legge vigenti sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme
pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si applicano le disposizioni ivi
stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma l,
lettera a), non possono essere previste prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito,
ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1,
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di
rilevanti squilibri finanziari derivanti
dall'applicazione delle disposizioni previste dagli
articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita,
per un periodo di otto anni dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi
soggetti in deroga alle citate disposizioni degli
articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la commissione di
vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31
marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento
della predetta situazione di squilibrio, con riguardo,
in particolare, alla variazione dell'aliquota
contributiva necessaria al riequilibrio della
gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli
enti del settore pubblico allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis
debbono presentare apposita istanza al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
della disciplina di cui al comma medesimo ed entro
sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto
al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza
della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza
dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma
e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti
attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonché al patrimonio investito,
determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla
scadenza del periodo di cui al comma 8-bis,
l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei
termini e secondo le modalità indicate nel decreto di
cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette
condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di
cui al citato comma (24).
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data
di entrata in vigore della legge medesima, possono
chiedere di essere iscritti al fondo integrativo
costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà
di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il
secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I
dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761 , che non abbiano esercitato
il diritto di opzione entro i termini di cui all'art.
75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire
le precedenti posizioni assicurative presso i fondi
integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di
provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il
riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio
delle facoltà di cui al presente comma è posto a
totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati
criteri attuariali elaborati dagli enti interessati,
da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a
pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto.
Art. 19.
- Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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