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D.Lgs.
30 aprile 1997, n. 180
Attuazione della delega conferita dall'articolo 1,
comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di opzione per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
145 del 24 giugno
1997)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 23 e 24, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n.
417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1. - Cumulo di periodi assicurativi
Il
presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista
dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Art.
2. - Modalità di applicazione
1.
Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo
1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31
dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati
successivamente al 31 dicembre 1995.
2.
La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), e'
determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni
di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal
soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue,
di cui al comma 3, rivalutate in base a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del
1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui
al comma 5.
3.
La media delle contribuzioni annue e' data dal prodotto tra
la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente
nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole
aliquote sono computabili nel limite massimo della
contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello
Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi
iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi
antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote
contributive vigenti alla predetta data.
4.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995,
la retribuzione imponibile e' quella indicata al medesimo
comma 9.
5.
Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle
contribuzioni annue e' costituito dagli ultimi anni di
anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre
1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i
dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di
riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per
il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data
del 31 dicembre 1995.
6.
La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del
valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del
massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata
legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
7.
Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1,
lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema
contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata
legge n. 335 del 1995.
8.
L'importo del trattamento annuo e' determinato applicando al
montante contributivo individuale di cui al comma 1 i
coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma
6, della citata legge n. 335 del 1995.
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