D.Lgs.
30 aprile 1997, n. 184
Attuazione della delega conferita dall'articolo 1,
comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria ai fini pensionistici
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 148 del 27 giugno
1997)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n.
417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni in materia
di ricongiunzione dei periodi assicurativi
Art.
01. Cumulo di periodi assicurativi.
Capo II - Disposizioni in materia di riscatto
Art.
02. Corsi universitari di studio.
Art.
03. Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di
aspettativa.
Art.
04. Modalitą dei riscatti.
Capo III - Disposizioni in materia di
prosecuzione
volontaria
Art.
05. Estensione del regime della prosecuzione
volontaria Inps alle altre forme di previdenza.
Art.
06. Presupposti di ammissione.
Art.
07. Modalitą di determinazione della contribuzione.
Art.
08. Modalitą di versamento.
Capo
IV - Norme finali
Art.
09. Norme transitorie e finali.
Art.
10. Abrogazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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