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D.Lgs.
30 aprile 1997, n. 184
Capo I - Disposizioni in materia
di ricongiunzione dei periodi assicurativi
Art.
01. Cumulo di periodi assicurativi
1.
Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle
predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data
facoltà di utilizzare, cumulandoli per il
perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del
predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti
posseduti presso le predette forme, ai fini del
conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
pensionistici per inabilità.
2.
Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti
degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento
dell'età pensionabile.
3.
Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione
relative alle posizioni assicurative costituite nelle
rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le
norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote
di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna
gestione.
4.
Gli effetti giuridici ed economici derivanti
dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di
decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di
previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti,
conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi
contributivi non coincidenti posseduti dal professionista
presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine
del conseguimento dei requisiti contributivi previsti
dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a
pensione e non per la misura di quest'ultima.
Capo II - Disposizioni in materia di riscatto
Art.
02. Corsi universitari di studio
1.
La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come
modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1
ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi
e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.
Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al
comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in
alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla
durata dei corsi legali di studio universitario a seguito
dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti
dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3.
L'onere di riscatto è determinato con le norme che
disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto,
anche ai fini del computo delle anzianità previste
dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335
del 1995.
4.
Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di
riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il
sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle
tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono
adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sulla base di aggiornati
coefficienti attuariali.
5.
Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da
valutare con il sistema contributivo, si applicano le
aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime
ove il riscatto opera alla data di presentazione della
domanda. La retribuzione di riferimento è quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti
rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo
oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita
temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La
rivalutazione del montante individuale dei contributi
disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto
dalla data della domanda di riscatto.
Art.
03. Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di
aspettativa
1.
La facoltà di riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2,
della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato
dall'articolo 2 - del decreto - legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974,
n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi
ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il relativo
onere e' dovuto dall'assicurato nella misura intera.
2.
Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge
11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25
giugno 1985, n. 333, è data facoltà di procedere al
riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione
dell'aspettativa medesima che non siano coperti da
contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso
forme di previdenza obbligatoria.
Art.
04. Modalità dei riscatti
1.
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo
2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali,
ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
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