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D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184
 
 

Capo III - Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria

 

Art. 05. Estensione del regime della prosecuzione volontaria Inps alle altre forme di previdenza
  

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

 

3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 06. Presupposti di ammissione
  

1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

 

2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

 

 

Art. 07. Modalità di determinazione della contribuzione
 

1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.

 

2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.

 

4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

 

5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.

 

6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.

 

8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente protempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

 

 

Art. 08. Modalità di versamento
 

1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato.

 

2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.

 

3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.


 

Capo IV - Norme finali

 

Art. 09. Norme transitorie e finali
  

1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

 

Art. 10. Abrogazioni
 

1. è abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.

 

 

 

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