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D.Lgs.
30 aprile 1997, n. 184
Capo III - Disposizioni in materia di
prosecuzione
volontaria
Art.
05. Estensione del regime della prosecuzione
volontaria Inps alle altre forme di previdenza
1.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18
febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed
integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese
agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
2.
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa se
l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far
valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare
i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di
effettiva contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i
giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle
lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta
previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i
casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della
citata legge n. 335 del 1995.
3.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1432, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
06. Presupposti di ammissione
1.
La contribuzione volontaria può essere versata anche per i
sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2.
La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali
periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza
obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché
per periodi successivi alla data di decorrenza della
pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di
previdenza.
Art.
07. Modalità di determinazione della contribuzione
1.
L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di
finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria
alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio
della retribuzione imponibile percepita nell'anno di
contribuzione precedente la data della domanda.
2.
L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non può essere inferiore
alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto - legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.
L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte
le categorie di prosecutori volontari non può essere
inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma
2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie
tenute al versamento di contributi volontari mensili tale
importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente,
l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai
fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a
quelli indicati nel presente comma.
4.
Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione
volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i
commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10
della legge 2 agosto 1990, n. 233.
5.
Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del
contributo volontario sono rivalutate annualmente con
effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla
variazione dell'indice del costo della vita determinato
dall'ISTAT nell'anno precedente.
6.
L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo
un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può
ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del
contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è
calcolato sulla base della media delle retribuzioni
percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti
stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
7.
Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'importo del contributo è commisurato alla
retribuzione media della classe precedentemente assegnata.
8.
Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente
alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente
protempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno
dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione
corrispondente a quella media, percepita in costanza di
rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di
decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Art.
08. Modalità di versamento
1.
Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo
a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le
modalità stabilite da ciascun ente interessato.
2.
La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso
alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita
a periodi precedenti devono essere versate entro il
trimestre successivo a tale data.
3.
I termini di cui al presente articolo sono perentori e le
somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione
di interessi, salva la loro imputazione a richiesta
dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la
data del pagamento.
Capo
IV - Norme finali
Art.
09. Norme transitorie e finali
1.
Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo
continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni
relativamente alle domande esercitate dagli interessati in
data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto
medesimo.
Art. 10.
Abrogazioni
1.
è
abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare
in contrasto o incompatibile con quelle recate dal
presente decreto legislativo.
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