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D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80
Art. 1.
1.
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
"c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando
la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato".
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 23
ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti:
"e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59".
Art. 2.
1.
All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, i commi 1, 2, 2-bis e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di
legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi
di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse
ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a)
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di
attività, nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine,
periodicamente e comunque all'atto della definizione
dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad
eventuale revisione;
b) ampia
flessibilità, garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da
assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) collegamento delle
attività degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed
esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia
dell'imparzialità e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso
l'istituzione di apposite strutture per l'informazione
ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per
ciascun procedimento, della responsabilità
complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di
apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e
con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei
Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi
sono stipulati secondo i criteri e le modalità
previsti nel titolo III del presente decreto; i
contratti individuali devono conformarsi ai principi
di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di
trattamenti economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi
retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici
più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalità e nelle misure previste dai contratti
collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva".
2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "a
partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario
di legazione e di vice consigliere di prefettura
" sono sostituite dalle seguenti:
"quest'ultima a partire dalla qualifica di vice
consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma
sono soppresse le parole: "i dirigenti generali
nominati con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e
quelli a questi stessi equiparati per effetto
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72"
.
Art. 3.
1.
L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità.
1. Gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi,
priorità, piani,
programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle
autorità
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2.
Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto ad opera di
specifiche disposizioni legislative.
4.
Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro".
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 4
- Potere di organizzazione.
1.
Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma
1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
dagli organi preposti alla gestione con la capacità e
i poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno
verificano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre
l'adozione di eventuali interventi correttivi e di
fornire elementi per l'adozione delle misure previste
nei confronti dei responsabili della gestione".
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 6
- Organizzazione e disciplina degli
uffici e dotazioni organiche
1. Nelle
amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la
disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche, sono determinate
in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La
distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche previsti dalla dotazione organica può
essere modificata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi
la spesa complessiva riferita al personale
effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno
precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a
seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio
ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già
determinate sono approvate dall'organo di vertice
delle amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale
di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato la programmazione
triennale del fabbisogno e l'approvazione delle
variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera
del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità di
cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di
settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti
per la determinazione delle piante organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni
del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario,
compresi i dirigenti, sono devolute all'università di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli
Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di
personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6.
Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo e a quelli
previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette".
Art. 6.
1.
L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Partecipazione sindacale
1.
I contratti collettivi nazionali disciplinano i
rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione
anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
Art. 7.
1.
Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è inserito il seguente:
Art. 12-bis - Uffici per la gestione del
contenzioso del lavoro
1.
Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione
del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento
di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie. Più amministrazioni
omogenee o affini possono istituire, mediante
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione
e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione
di tutto o parte del contenzioso comune.
Art. 8.
1.
L'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Amministrazioni destinatarie
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo.
Art. 9.
1.
L'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e
comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla
base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo
16:
a) definisce obiettivi,
priorità, piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali
per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad
esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede
alle variazioni delle assegnazioni con le modalità
previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti
e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta
collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai
sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso
regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti
per particolari professionalità e specializzazioni,
con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso
regolamento si provvede al riordino delle Segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto
adottato dall'autorità di governo competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte
delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità
e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente
in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione
individuale. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei
Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare
o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o
ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso
di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può
nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo
quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del
relativo regolamento emanato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
Art. 10.
1. La
rubrica ed il primo periodo del comma 1 dell'articolo
15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono sostituiti dai seguenti:
Art. 15
- Dirigenti
1. Nelle
amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la
dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo
unico di cui all'articolo 23.
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