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D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80
Art.
11.
1.
L'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali
1. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e
attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilità di specifici progetti e gestioni;
definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse
umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza
dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano
l'attività dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso
di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai
rilievi degli organi di controllo sugli atti di
competenza;
h) svolgono le
attività di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e
di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli Organismi internazionali nelle materie
di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreché tali
rapporti non siano espressamente affidati ad apposito
ufficio o organo.
2.
I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 può essere conferito anche a dirigenti
preposti a strutture organizzative comuni a più
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai
dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al
presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche
al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Art.
12.
1.
L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Funzioni dei dirigenti
1.
I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito
dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a)
formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
b)
curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad
essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c)
svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d)
dirigono, coordinano e controllano l'attività degli
uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
e)
provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Art.
13.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi
di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della
natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacità
professionale del singolo dirigente, anche in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza,
applicando di norma il criterio della rotazione degli
incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica
l'articolo 2103, primo comma, del codice civile in
relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo
le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a due anni e non superiore
a sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento
economico e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha
carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al
loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli
di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo
unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6.
4.
Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia
del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura
non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo
ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato,
a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del
dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo
ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e
con le medesime procedure, entro il limite del 5 per
cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del
ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti
alla seconda fascia, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai
settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico può
essere integrato da una indennità commisurata alla
specifica qualificazione professionale, tenendo conto
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata del contratto,
i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati
nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per
inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell'attività amministrativa e
della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero
nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.
8.
Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto
sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli
incarichi per i quali non si sia provveduto si
intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4
è data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai
titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su
richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le
modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti
sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo
23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per il Ministero degli affari esteri nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra
livelli dirigenziali differenti e' demandata ai
rispettivi ordinamenti.
12.
Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
Art.
14.
1.
L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Responsabilità dirigenziale
1. I risultati negativi dell'attività amministrativa
e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie
determinati con i decreti legislativi di cui
all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
comportano per il dirigente interessato la revoca
dell'incarico, adottata con le procedure previste
dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico,
anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10.
2.
Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di specifica
responsabilità per i risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, può essere escluso
dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un
periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore
gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto
di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e
dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati
previo conforme parere di un comitato di garanti, i
cui componenti sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con
esperienza nel controllo di gestione, designato dal
Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte
un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo
ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di
cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori
ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti
con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro
pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si
prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre
anni. L'incarico non è rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di
cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei
risultati negativi viene effettuata nelle forme
previste dall'articolo 20.
5.
Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale
delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia,
delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate.
Art.
15.
1.
L'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Ruolo unico dei dirigenti
1.
è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in
fasce ha rilievo agli effetti del trattamento
economico e, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli
incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in
sede di prima applicazione del presente decreto i
dirigenti generali in servizio alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 3 e,
successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali
ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno
a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure
previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia
sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla
medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i
meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di
costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in
modo da garantire la necessaria specificità tecnica,
nonché le modalità dei concorsi per l'accesso alla
dirigenza di cui all'articolo 28. Il regolamento
disciplina altresì le modalità di elezione del
componente del comitato di garanti di cui all'articolo
21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
cura una banca dati informatica contenente i dati
curricolari e professionali di ciascun dirigente, al
fine di promuovere la mobilità e l'interscambio
professionale degli stessi fra amministrazioni
statali, amministrazioni centrali e locali, organismi
ed enti internazionali e dell'Unione europea.
Art.
16.
1.
L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Trattamento economico
1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente
è determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e
alle connesse responsabilità. La graduazione delle
funzioni e responsabilità ai fini del trattamento
accessorio è definita, ai sensi dell' art. 3, con
decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di
governo per le altre amministrazioni o enti, ferma
restando comunque l'osservanza dei criteri e dei
limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2.
Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di
livello generale ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale,
assumendo come parametri di base i valori economici
massimi contemplati dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello
di responsabilità attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso
cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti
direttamente all'amministrazione di appartenenza e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la
retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale
di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme
da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio
del trattamento economico del restante personale
dirigente civile e militare non contrattualizzato con
il trattamento previsto dai contratti collettivi
nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri,
tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi
a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri
indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6.
I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Università e
da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le Università
possono destinare allo stesso scopo propri fondi,
utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il
pagamento delle supplenze e degli affidamenti.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2
della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
Art.
17.
1.
Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:
Art. 27-bis - Criteri di adeguamento
per le pubbliche amministrazioni non statali
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio
della propria potestà statutaria, legislativa e
regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e
del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto
delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non
economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li disciplinano,
adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le
deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti
adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la
raccolta e la pubblicazione.
Art.
18.
1.
L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 33 - Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. Nell'ambito del
medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto
previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2.
Il trasferimento di personale fra comparti diversi
avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le
amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei
lavoratori in possesso di specifiche professionalità,
tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
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