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D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80
Art.
19.
L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 34 - Passaggio di dipendenti per effetto
di trasferimento di attività
1. Fatte salve
le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al
personale che passa alle dipendenze di tali soggetti
si applica l'articolo 2112 del codice civile e si
osservano le procedure di informazione e di
consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Art.
20.
L'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 35 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni che
rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i
commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2.
Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale
e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi
che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non
poter adottare misure idonee a riassorbire le
eccedenze all'interno della medesima amministrazione;
del numero, della collocazione, delle qualifiche del
personale eccedente, nonché del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi
tempi di attuazione, delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle
possibilità di diversa utilizzazione del personale
eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a
verificare le possibilità di pervenire ad un accordo
sulla ricollocazione totale o parziale del personale
eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione,
anche mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni
comprese nell'ambito della provincia o in quello
diverso determinato ai sensi del comma 6. Le
organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni
necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito
verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni
delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto
prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
l'assistenza dell'Aran, e per le altre
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono
stabilire criteri generali e procedure per consentire,
tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la
gestione delle eccedenze di personale attraverso il
passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito
della provincia o in quello diverso che, in relazione
alla distribuzione territoriale delle amministrazioni
o alla situazione del mercato del lavoro, sia
stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilità il
personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non
possa essere ricollocato presso altre amministrazioni,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa
amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti
ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito
la ricollocazione.
8.
Dalla data di collocamento in disponibilità restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro, non decorre l'anzianità e il lavoratore ha
diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello
stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con
esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi.
Art.
21.
Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:
Art. 35-bis (Gestione del personale in
disponibilità
1. Il personale in
disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle
quali sono affidate i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali
previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di
cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al
comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi
prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al
trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al
raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il
rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto
a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento del collocamento in
disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento
per tutto il periodo della disponibilità.
5.
I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale
del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o
collocato in disponibilità e per favorire forme di
incentivazione alla ricollocazione del personale, in
particolare mediante mobilità volontaria.
6.
Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono
subordinate alla verificata impossibilità di
ricollocare il personale in disponibilità iscritto
nell'apposito elenco.
7.
Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del
collocamento in disponibilità restano a disposizione
del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale
nell'esercizio successivo.
8.
Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni e integrazioni, relative al collocamento
in disponibilità presso gli enti locali che hanno
dichiarato il dissesto.
Art.
22.
L'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 36 - Reclutamento del personale
1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del
comma 3, volte all'accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2.
Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici
dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per
chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per
i figli del personale delle Forze dell'ordine, del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale
della polizia municipale, deceduto nell'espletamento
del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata di cui alla legge 13
agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata
pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l'imparzialità e
assicurino economicità e celerità di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione
alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari
opportunità tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione
o ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure e'
subordinato alla previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5.
I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome
si espletano di norma a livello regionale. Eventuali
deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicità, sono autorizzate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede
regionale, compartimentale o provinciale possono
essere banditi concorsi unici circoscrizionali per
l'accesso alle varie professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia, di giustizia ordinaria,
amministrativa, contabile e di difesa in giudizio
dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai
commi precedenti, si avvalgono delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I
contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo
determinato, dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di
quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina.
8.
In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte
delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con
le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni
responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare
le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.
Art.
23.
Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:
Art. 36-bis - Norme sul reclutamento
per gli enti locali
1. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità
di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e
le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi
fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti
demografici stagionali in relazione a flussi turistici
o a particolari manifestazioni anche a carattere
periodico, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei
servizi pubblici, il regolamento può prevedere
particolari modalità di selezione per l'assunzione
del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità
e trasparenza ed escludendo ogni forma di
discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.
Art.
24.
1.
All'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nella rubrica le parole: "Comunità
europea" e al comma 1 le parole: "Comunità
economica europea" sono sostituite dalle
seguenti: "Unione europea".
Art.
25.
L'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 56
- Disciplina delle mansioni
1.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni
considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti
collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto dello sviluppo professionale o
di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro può essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora
siano state avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori,
ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione
in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta
per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipendente e'
assegnato alle predette mansioni, devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2,
è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie
di una qualifica superiore, ma al lavoratore e'
corrisposta la differenza di trattamento economico con
la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in sede di attuazione della nuova disciplina
degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I
medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza può comportare il diritto a differenze
retributive o ad avanzamenti automatici
nell'inquadramento professionale del
lavoratore.
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