|
D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80
Art.
26.
Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
6.
I commi da 7 a 16 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi
quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e
delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali
è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento
di attività libero-professionali. Gli incarichi
retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti: a) dalla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione
economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla
partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi
per i quali è corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento
dei quali il dipendente e' posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da
incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a
dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i
regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le
procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza
del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve
essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente
per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni,
il conferimento dei predetti incarichi, senza la
previa autorizzazione, costituisce in ogni caso
infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso
l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,
ove gravi su fondi in disponibilità
dell'amministrazione conferente, e' trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad
incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. In caso di inosservanza si applica la
disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione
delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze,
avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
somme riscosse sono acquisite alle entrate del
Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di
appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati che intendono conferire l'incarico; può,
altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta stessa. Per il
personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata
all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il
termine per provvedere e' per l'amministrazione di
appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa
se l'amministrazione presso la quale il dipendente
presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla
ricezione della richiesta di intesa da parte
dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il
termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta
per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso,
si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello
stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni
che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato
incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori
ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato
incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica,
in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri
dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente
l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono
stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione
della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti.
15.
Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai
commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi
fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9
che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono
nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati
raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa
per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di
attribuzione degli incarichi stessi.
Art.
27.
1.
L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art.
58-bis - Codice di comportamento
1. Il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis, definisce un codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità
dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai
cittadini.
2.
Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3.
Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46,
comma 2, e dell'articolo 73, comma 5, affinché il
codice venga recepito nei contratti, in allegato, e
perché i suoi principi vengano coordinati con le
previsioni contrattuali in materia di responsabilità
disciplinare.
4.
Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria
adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un
codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso
inutilmente detto termine, il codice e' adottato
dall'organo di autogoverno.
5.
Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di
ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis e le associazioni di
utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di
cui al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della
pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice
di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura.
7.
Le pubbliche amministrazioni organizzano attività
di formazione del personale per la conoscenza e la
corretta applicazione dei codici di cui al presente
articolo.
2.
Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e
58, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni e' definita dai contratti
collettivi.
Art.
28.
1.
Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:
Art. 59-bis - Impugnazione delle sanzioni
disciplinari
1. Se i contratti collettivi nazionali
non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e
arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate
dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui
all'articolo 69-bis, con le modalità e con gli
effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20
maggio 1970, n. 300.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data
dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo
successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla
medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9
dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Art.
29.
L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 68 - Controversie relative ai rapporti di lavoro
1. Sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al
comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al
lavoro e le indennità di fine rapporto, comunque denominate
e corrisposte, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano
rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica,
se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice
amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia non e' causa di sospensione del processo.
2.
Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di
accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le
quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero
accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di
norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto
di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie relative a
comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da
organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e
seguenti del presente decreto.
4.
Restano devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie in materia di procedure
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e 5,
ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi.
5.
Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di
cui al comma 3 dell'articolo 68-bis, il ricorso
per cassazione può essere proposto anche per
violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo
45.
Art.
30.
Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:
Art. 68-bis
- Accertamento
pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed
interpretazione dei contratti collettivi
1. Quando per la definizione di una controversia
individuale di cui all'articolo 68 e' necessario
risolvere in via pregiudiziale una questione
concernente l'efficacia, la validità o
l'interpretazione delle clausole di un contratto o
accordo collettivo nazionale, sottoscritto
dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi
dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, nella quale indica la questione da
risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova
udienza di discussione non prima di centoventi giorni
e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria,
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della
memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali
firmatarie per verificare la possibilità di un
accordo sull'interpretazione autentica del contratto o
accordo collettivo, ovvero sulla modifica della
clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione
autentica o sulla modifica della clausola si applicano
le disposizioni dell'articolo 53. Il testo
dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla
cancelleria del giudice procedente, la quale provvede
a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima
dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di
accordo la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione
autentica o sulla modifica della clausola controversa,
il giudice decide con sentenza sulla sola questione di
cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per
l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile
soltanto con ricorso immediato per cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di deposito della
motivazione della sentenza. Il deposito nella
cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa
di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la
sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il
ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di
procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice
che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna
delle parti entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione
conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie
possono intervenire nel processo anche oltre il
termine previsto dall'articolo 419 del codice di
procedura civile e sono legittimate, a seguito
dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di
impugnazione delle sentenze che decidono una questione
di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute,
presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello
per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato
avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di
cassazione, possono essere sospesi i processi la cui
definizione dipende dalla risoluzione della medesima
questione sulla quale la Corte è chiamata a
pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di
cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio,
l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e'
necessario risolvere una questione di cui al comma 1
sulla quale è già intervenuta una pronuncia della
Corte di cassazione e il giudice non ritiene di
uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui
e' investita ai sensi del comma 3, può condannare la
parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice
di procedura civile, anche in assenza di istanza di
parte.
Art. 31.
1. L'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 69 - Tentativo obbligatorio di
conciliazione nelle controversie individuali
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo
68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
all'articolo 410 del codice di procedura civile si
svolge con le procedure previste dai contratti
collettivi, ovvero davanti al collegio di
conciliazione di cui all'articolo 69-bis,
secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile
trascorsi novanta giorni dalla presentazione della
richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione.
3. Il giudice che rileva l'improcedibilità della
domanda sospende il giudizio e fissa alle parti il
termine perentorio di sessanta giorni per promuovere
il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi
secondo e quinto dell'articolo 412-bis del
codice di procedura civile. Espletato il tentativo di
conciliazione o decorso il termine di novanta giorni,
il processo può essere riassunto entro i successivi
centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata
proposta la domanda in violazione dell'articolo 410
del codice di procedura civile, con l'atto di
riassunzione o con memoria depositata in cancelleria
almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può
modificare o integrare le proprie difese e proporre
nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano
rilevabili d'ufficio.
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies
del codice di procedura civile, è aggiunto il
seguente: "Per le controversie individuali
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo, il
termine decorre dal momento in cui la domanda
giudiziale è divenuta procedibile".
Art. 32.
Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:
Art. 69-bis
- Collegio di conciliazione
1. Ferma restando la facoltà del
lavoratore di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
all'articolo 69 si svolge dinanzi ad un collegio di
conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione nella cui
circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è
addetto, ovvero era addetto al momento della
cessazione del rapporto. Il collegio di conciliazione
è composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del
lavoratore e da un rappresentante
dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dal lavoratore, è consegnata all'Ufficio
presso il quale è istituito il collegio di
conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura
dello stesso lavoratore all'amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla
quale il lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio
di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad
un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia
della richiesta, l'amministrazione, qualora non
accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso
l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio
di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente fissa la comparizione delle
parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al
collegio di conciliazione il lavoratore può farsi
rappresentare o assistere anche da un'organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato. Per
l'amministrazione deve comparire un soggetto munito
del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente
ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore,
viene redatto separato processo verbale sottoscritto
dalle parti e dai componenti del collegio di
conciliazione. Il verbale costituisce titolo
esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo
e terzo, del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il
Collegio di conciliazione deve formulare una proposta
per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non è accettata, i termini di essa sono
riassunti nel verbale con indicazione delle
valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di
ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8.
La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione
alla proposta formulata dal collegio di cui al comma
1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo
420, commi primo, secondo e terzo, del codice di
procedura civile, non può dar luogo a responsabilità
amministrativa.
Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie in
materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli
afferenti al credito, alla vigilanza sulle
assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio
farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e
ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2.
Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di
soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le
aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali
anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque
denominati di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di società
miste e quelle riguardanti la scelta dei soci;
d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di
gestori dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti
comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o
della normativa nazionale o regionale;
f) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere,
anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di
pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione,
con esclusione dei rapporti individuali di utenza con
soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie
che riguardano il danno alla persona e delle controversie in
materia di invalidità.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
sono soppresse le parole: "o di servizi".
|