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D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80
Art.
34.
1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli
atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed
edilizia.
2.
Agli effetti del presente decreto, la materia
urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del
territorio.
3.
Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle
acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennità in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa.
Art.
35.
1.
Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli
articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del
danno ingiusto.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice
amministrativo può stabilire i criteri in base ai
quali l'amministrazione pubblica o il gestore del
pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente
titolo il pagamento di una somma entro un congruo
termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col
ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4,
del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione
della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui
al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di
prova previsti dal codice di procedura civile, nonché
della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione
dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza
tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel
regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n.
642, tenendo conto della specificità del processo
amministrativo in relazione alle esigenze di celerità
e concentrazione del giudizio.
4. L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nelle
materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva,
conosce anche di tutte le questioni relative a
diritti. Restano riservate all'autorità giudiziaria
ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo
stato e la capacità dei privati individui, salvo che
si tratti della capacità di stare in giudizio, e la
risoluzione dell'incidente di falso".
5. Sono
abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la
devoluzione al giudice ordinario delle controversie
sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di atti amministrativi nelle materie
di cui al comma 1.
Art.
36.
1.
La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
Art. 410 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si
trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e'
addetto o era addetto al momento dell'estinzione del
rapporto.
La
comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo
di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per
la durata del tentativo di conciliazione e per i venti
giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni
termine di decadenza.
Art.
37.
1.
Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
Art.
410-bis - Termine per l'espletamento del tentativo
di conciliazione
Il
tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste
dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato
entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di
conciliazione si considera comunque espletato ai fini
dell'articolo 412-bis.
Art.
38.
1. L'articolo 412 del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
Art. 412
- Verbale di mancata
conciliazione
Se la conciliazione non riesce, si forma processo
verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato
accordo; in esso le parti possono indicare la
soluzione anche parziale sulla quale concordano,
precisando, quando e' possibile, l'ammontare del
credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso
il processo verbale acquista efficacia di titolo
esecutivo, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte
copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al
tentativo di conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il
giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese
del successivo giudizio.
Art. 39.
1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura
civile sono inseriti i seguenti:
Art. 412-bis
- Procedibilità della domanda
L'espletamento del tentativo di
conciliazione costituisce condizione di procedibilità
della domanda. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto
nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre
l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice, ove rilevi la improcedibilità della
domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il
termine perentorio di sessanta giorni per proporre la
richiesta del tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma
dell'articolo 410-bis, il processo può essere
riassunto entro i successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione
non preclude la concessione dei provvedimenti speciali
d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III
del titolo I del libro IV.
Art. 412-ter - Arbitrato
previsto dai contratti collettivi
Se il
tentativo di conciliazione non riesce o comunque e'
decorso il termine previsto nel primo comma
dell'articolo 410-bis, le parti possono
concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della
controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale
alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se
i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro
prevedono tale facoltà e stabiliscono:
a) le modalità della richiesta di devoluzione della
controversia al collegio arbitrale e il termine entro
il quale l'altra parte può aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la
procedura per la nomina del presidente e dei
componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale
istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere
il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli
arbitri.
I contratti e accordi collettivi possono, altresì,
prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali
stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo
criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica
l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura
civile.
Salva diversa previsione della contrattazione
collettiva, per la liquidazione delle spese della
procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli
91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.
Art. 412-quater - Impugnazione ed
esecutività del lodo arbitrale
Il lodo
arbitrale è impugnabile per violazione di
disposizioni inderogabili di legge e per difetto
assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione del
lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte
d'appello nella cui circoscrizione e' la sede
dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque
dichiarato per iscritto di accettare la decisione
arbitrale, il lodo e' depositato presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione a
cura di una delle parti o per il tramite di una
associazione sindacale. Il direttore, o un suo
delegato, accertandone l'autenticità, provvede a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su
istanza della parte interessata, accertata la
regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara
esecutivo con decreto.
La Corte d'appello decide con sentenza
provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.
Art. 40.
1. Dopo il quarto comma
dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono
inseriti i seguenti:
"Competente per territorio per le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il
dipendente è addetto o era addetto al momento della
cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali è parte
una Amministrazione dello Stato non si applicano le
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611".
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