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D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80
Art.
41.
1.
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Nelle controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso
e' notificato direttamente presso l'amministrazione
destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo
comma. Per le amministrazioni statali o ad esse
equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in
giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi
speciali che prescrivono la notificazione presso gli
uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per
territorio".
Art.
42.
1.
Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
Art.
417-bis - Difesa delle pubbliche amministrazioni
Nelle
controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al
giudizio di primo grado le amministrazioni stesse
possono stare in giudizio avvalendosi di propri
funzionari muniti di mandato generale o speciale per
ciascun giudizio.
Per
le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la
disposizione di cui al comma precedente si applica
salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per
territorio, ove vengano in rilievo questioni di
massima o aventi notevoli riflessi economici,
determini di assumere direttamente la trattazione
della causa dandone immediata comunicazione ai
competenti uffici dell'amministrazione interessata,
nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche
per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici
per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni
altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette
immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla
notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai
competenti uffici dell'amministrazione interessata per
gli adempimenti di cui al comma precedente.
Gli
enti locali, anche al fine di realizzare economie di
gestione, possono utilizzare le strutture
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle
quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.
Art.
43.
1.
Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22,
25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44,
45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra
disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.
2.
Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: "2.
Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo
2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972
incompatibili con quelle del presente decreto".
3. Sono abrogati il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto
del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n.
112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994,
n. 692.
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52,
nonché 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
5.
è abrogato
l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
6.
L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e' abrogato. Restano ferme le altre
disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.
7.
Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5
della legge 11 agosto 1973, n. 533.
8.
Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "di cui
alla lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera
e),".
9.
Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le parole: "ai sensi
dell'articolo 5, lettera b)," sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
c),".
Art.
44.
1.
Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4
novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite
dalle seguenti:
"b)
nella prima applicazione del presente decreto legislativo e
fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette
alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione,
abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento,
tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'articolo
47-bis, comma 1, e le confederazioni alle quali esse
siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo
anche ai fini della percentuale richiesta per la
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali
dall'articolo 47-bis, comma 3. Le percentuali vengono
calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i
contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal
Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono
arrotondate al decimo di punto superiore;
c)
ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b)
si considerano le deleghe in virtù delle quali ciascuna
organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o
ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione
volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo
sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del
1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in
altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono
imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali
risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarit° delle deleghe che ad esso
vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque,
confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo
soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno
l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;
d)
nella prima applicazione del presente decreto e fino alla
verifica di cui alla lettera g), in sede decentrata le
pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le
organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei
contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a condizione che abbiano la
rappresentatività richiesta ai fini dell'ammissione alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera
b), ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino,
nell'amministrazione o ente interessato, una percentuale di
deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei
dipendenti;
e)
nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il
contingente complessivo dei distacchi esistente al 1°
dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive
modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto
legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova
ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sindacali
che hanno titolo all'ammissione alle trattative nazionali ai
sensi della lettera b) e delle confederazioni alle quali
sono affiliate;
f)
nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il
contingente complessivo dei permessi retribuiti esistente al
1° dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi
coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o
ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle
rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque
fino alla verifica di cui alla lettera g), i permessi di cui
all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili
in ogni amministrazione o ente, non possono essere
inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti
all'anno per dipendente e spettano alle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e
alle rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo
di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365,
determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la
quota spettante alle rappresentanze unitarie del personale e
può prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni
sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi
orari;
g)
entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a
verificare la rappresentatività delle organizzazioni
sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate,
in base alle percentuali delle deleghe relative al 1998 e
dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale, applicando l'articolo 47-bis.
A seguito della verifica vengono definitivamente
individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni e
le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere
ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in
proporzione alla rappresentatività, dei diritti e delle
prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f);".
2.
La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e
la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella
lettera h) le parole: "alla lettera precedente"
sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e
le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8:
"di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui alla lettera i)".
3.
Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI
e dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e
dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il
comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Un
rappresentante del Governo, designato dal Ministro della
sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale".
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Agli
effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge
10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei
successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti:
"Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma
1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano
la materia,".
5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da:
"stipulato" fino a: "interesse
regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ARAN
e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis".
6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
7.
In materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli
Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente, con
l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche
con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti,
poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni
sindacali considerate rappresentative in base al presente
decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano
anche lavoratori delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i
criteri per la determinazione della rappresentatività di
cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi
ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
8.
L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai
comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle
parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di
favorire, ove possibile, anche con la contestualità delle
procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in
settori operativi simili o contigui nel campo
dell'erogazione dei servizi.
Art.
45.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni previgenti che conferiscono agli organi
di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti.
2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti
generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali.
3.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del
riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate
dal presente decreto, si applicano se compatibili con i
principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n.
400, come integrata dall'articolo 8 del decreto legge 23
ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di
cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvederà
a definire la collocazione contrattuale del relativo
personale.
4.
Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio
1992, n. 138," sono inserite le seguenti: "legge
30 dicembre 1986, n. 936,".
5.
Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal presente decreto, non si applica
l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
6.
Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al
personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le
procedure di reclutamento del personale della scuola di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8.
Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 settembre
1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei
contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo
decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal
presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di
cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto.
Fino alla predetta data continua a trovare applicazione
l'articolo 19, nonché l'articolo 21, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
9.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della
legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi
alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla
determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione
dei carichi di lavoro.
10.
Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma
4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui
all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati
attraverso apposito regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11.
In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni
applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con
quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto,
salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i
principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti.
12.
Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per
cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati
adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei
competenti organi, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13.
In fase di prima applicazione, il personale in servizio
presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i
rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici,
transita nel contingente degli uffici istituiti con il
regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di
tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i
Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla
costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di
cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti
ed alle Segreterie particolari può essere scelto fra
estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non
superiore a un terzo. Limitatamente alla durata
dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158
della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso
trattamento economico complessivo spettante agli estranei
all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le
corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale
trattamento economico più favorevole spettante.
14.
Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative
all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le
modalità previste dalla preesistente disciplina, le
disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno
1999.
15.
Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Relativamente al personale del ruolo tecnico
e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai
candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto
di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e
continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero
di attività documentate presso studi professionali privati,
società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a
quello previsto per corrispondenti profili del ruolo
medesimo".
16.
Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto
salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto
dall'articolo 20, comma 10,".
17.
Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal presente decreto, relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
Le controversie relative a questioni attinenti al periodo
del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e debbono essere proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18.
Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente
decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire
dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista
dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti
alla data del 30 giugno 1998.
19.
Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di
entrata in vigore dei contratti collettivi di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dal presente decreto, e comunque non
oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato in lire37
miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando
l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma
10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20.
Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.
59, le parole: "per i soli Ministeri" sono
sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
21.
I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
presente decreto, non si applicano per la nomina dei
direttori degli Enti parco nazionale.
22.
Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli
33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificati dal presente decreto, non si applicano
al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
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