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D.M. 18 Settembre 2002
Disciplina in tema di prevenzione di incendi
nella progettazione,
costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private
(Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2002, n.227)
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione
incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate
sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio.
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone
e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture
sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e gestite in
modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno
dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in
condizioni di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente
decreto.
Art. 4.
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni
tecniche riportate al titolo II dell'allegato si applicano alle
strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e
b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi
comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di
destinazione d'uso.
Qualora gli interventi effettuati su strutture esistenti, comportino la
sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione
attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche
costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le
disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti
e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica.
In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su strutture
esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non
possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture
sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in
misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita
esistente e con l'eventuale nuovo assetto planovolumetrico, il predetto
sistema di vie di uscita dovra' essere rispondente alle disposizioni di
cui al titolo III.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture
sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle
disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini
temporali di cui al successivo art. 6. Non sussiste l'obbligo
dell'adeguamento per le strutture sanitarie:
a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione
incendi;
b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un
progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del
fuoco.
3. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano alle
strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di nuova
costruzione ed esistenti.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
altresi':
a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a
ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia
esistenti che di nuova costruzione;
b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.
Art. 5.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno
dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base
di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali
Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini
della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla
presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere
impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate, agli
estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali e'
richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti per i
quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la
regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche clausole di
mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione
europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto il requisito
di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura
ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento
stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le
strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente
art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
del decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2002
Il Ministro: Pisanu
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE
Titolo I
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE
1. - Generalita'.
1.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda
a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta
Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:
a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e'
possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio
cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un
corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o
fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale;
b) esodo orizzontale progressivo: modalita' di esodo che prevede lo
spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di
contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o
fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva
evacuazione verso luogo sicuro;
c) percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione orizzontale
o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche di resistenza
al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra
compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro;
d) piano di uscita dall'edificio: piano dal quale sia possibile
l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro all'esterno
dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti;
e) scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al
fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata
secondo i criteri sotto riportati:
i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;
la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala, compresi
gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla
proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti
di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna
deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle
porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta
altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra
indicato.
1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.
1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono cosi'
classificate:
tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come
attivita' soggette al controllo del C.N.VV.F. ai sensi del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile
1982) e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.
689 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959) (impianti di
produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);
tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale
dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.)
ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di
tipo C e D;
tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo
ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica,
consultori, ecc.) in cui non e' previsto il ricovero;
tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
residenziale nonche' aree adibite ad unita' speciali (terapia intensiva,
neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie
particolari, ecc.);
tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici
amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e
convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati
spazi commerciali).
1.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi.
1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella
presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di
prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali
di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del
20 agosto 1982).
Titolo II
STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI
RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O
DIURNO
2. - Ubicazione.
2.1 - Generalita'.
1. Le strutture sanitarie di cui al presente titolo devono essere
ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle
disposizioni vigenti, da altre attivita' che comportino rischi di
esplosione od incendio.
2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
b) in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi
destinazioni diverse purche' queste ultime, fatta salva l'osservanza
delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio, se soggette ai
controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai
punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982.
2.2 - Comunicazioni e separazioni.
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione
incendi, le strutture sanitarie:
a) non devono comunicare con attivita' ad esse non pertinenti;
b) possono comunicare con attivita' ad esse pertinenti non soggette ai
controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16
febbraio 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1959, n. 689, con le limitazioni di cui al successivo punto 3.3;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti
con le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse
pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84, 85,
90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la
climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua
calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982;
d) devono essere separate dalle attivita' indicate alle lettere a), b) e
c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le
caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI 90.
2.3 - Accesso all'area.
1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del
fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli edifici devono possedere i
seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12
sull'asse posteriore, passo 4 m).
2.4 - Accostamento mezzi di soccorso.
1. Deve essere assicurata la possibilita' di accostamento agli edifici
delle autoscale dei Vigili del fuoco in modo da poter raggiungere almeno
una finestra o balcone di ciascun piano.
3. - Caratteristiche costruttive.
3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di
compartimentazione.
1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire
rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto
sotto riportato:
piani interrati: R/REI 120;
edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90;
edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 120.
2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a
rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi
all'uopo emanate.
3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e
di compartimentazione nonche' delle porte e degli altri elementi di
chiusura, devono essere valutati e attestati in conformita' al decreto
ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998)
e successive integrazioni.
3.2 - Reazione al fuoco dei materiali.
1. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito
specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe,
nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, e' consentito
l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni
orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati
materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che le pavimentazioni,
compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in
presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di
smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibli, nonche' i materiali isolanti
in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi
di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli
elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini.
Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), e'
consentita l'installazione di controsoffitti nonche' di materiali di
rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli
elementi costruttivi, purche' abbiano classe di reazione al fuoco non
superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive
condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di
innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce
(tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto,
sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente
esposte alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente
isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di
reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.
2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi del
decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed
integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente
previsti dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984, e'
consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai
sensi del medesimo articolo.
3. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e
dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti vernicianti
omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalita' e le
indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).
4. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono
essere non combustibili.
3.3 - Compartimentazione.
1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da
circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal
fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.
2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti,
distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a
1.500 m2.
3. Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti,
distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a
1.000 m2.
4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti
antincendio per attivita' omogenee e, qualora nel loro ambito siano
previste attivita' soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi
del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono rispondere ai
requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di
prevenzione incendi, ove esistenti.
5. I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unita'
speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale
operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per
riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e
con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova
di fumo o spazi scoperti.
6. I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente alle aree
destinate a ricovero) ed E (limitatamente agli uffici amministrativi
fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori), possono comunicare con
altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali,
tramite porte aventi caratteristiche REI conformi a quanto previsto per
le strutture separanti al comma 1 del
punto 3.1.
7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle
compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto
5.
3.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.
1. Nessun locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto al piano
di uscita dall'edificio.
2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque
oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante impianto
di spegnimento automatico e devono immettere direttamente in percorsi
orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.
3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza.
4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed
apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani
interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di
fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.
5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono
essere ubicati in contiguita' ad aree di tipo D.
3.5 - Scale.
1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al
punto 3.1.
2. Le scale a servizio di edifici destinati anche in parte ad aree di
tipo D, devono essere a prova di fumo; per tali aree si ritiene
opportuno escludere il ricorso a scale di sicurezza esterne in quanto
non compatibili con il particolare stato psico-fisico dei ricoverati.
3. I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D, devono avere
dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione di letti o
barelle in caso di emergenza.
4. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere,
direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro
all'esterno dell'edificio.
5. Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre
gradini e non piu' di quindici. I gradini devono essere a pianta
rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore
a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale a servizio
delle aree di tipo D, sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione
che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che
la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante
centrale o dal parapetto interno.
6. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono
essere provvisti di aperture di aerazione in sommita' di superficie non
inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia
automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante
dispositivo posto in prossimita' dell'entrata alle scale, in posizione
segnalata.
3.6 - Ascensori e montacarichi.
1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di
tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con
quanto previsto al punto 3.1.
2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad
eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1.
3. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere
alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.
1. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono
disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio per
le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale
appositamente incaricato e dai Vigili del fuoco. Tale montalettighe deve
possedere i seguenti requisiti:
immettere in luogo sicuro all'esterno, in corrispondenza del piano di
uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto;
avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di
caratteristiche REI 120;
immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco
REI 120;
avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o tramite
filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non
inferiori a REI 120;
avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;
essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione normale
ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio;
avere montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del
locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco per un tempo
almeno pari a 120 minuti primi;
essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario,
pianerottoli e centro di gestione delle emergenze per l'utilizzo in caso
di emergenza;
avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di altri
elevatori.
4. - Misure per l'esodo in caso di emergenza.
4.1 -Affollamento.
1. Il massimo affollamento e' stabilito in:
a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
b) aree di tipo C:
ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;
sale di attesa: 0,4 persone/m2;
c) aree di tipo D:
3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;
2 persone per posto letto in strutture residenziali;
d) aree di tipo E:
uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;
spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero
dei posti effettivamente previsti;
spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2.
4.2 - Capacita' di deflusso.
Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacita' di deflusso non
devono essere superiori ai seguenti valori:
50 per piani con pavimento a quota compresa tra piu' o meno un metro
rispetto al piano di uscita dall'edificio;
37,5 per piani con pavimento a quota compresa tra piu' o meno 7,5 m
rispetto al piano di uscita dall'edificio;
33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di piu' o
meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.
4.3 - Esodo orizzontale progressivo.
1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D, devono essere progettati
in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.
2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in
almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve poter contenere in
situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di
persone previste per il compartimento adiacente con la capienza piu'
alta, considerando una superficie media di 0,70 m2/persona. Tale
superficie deve essere elevata a 1,50 m2/persona qualora l'evacuazione
dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o barelle.
4.4 - Sistemi di vie d'uscita.
1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto
3.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita,
dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli
compartimenti in funzione della capacita' di deflusso e che adduca verso
un luogo sicuro.
2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di
accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in
genere.
3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere
tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (supplemento
ordinario Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996).
4.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.
1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun
locale nonche' da ogni punto dei locali ad uso comune, non puo' essere
superiore a:
40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza
esterna;
30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.
2. Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da
garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile
raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un
compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso
adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.
3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 m.
4.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.
1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo
l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli
estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti
ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con
ingombro non superiore ad 8 cm.
2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso,
non inferiore a 2 m.
3. I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdrucciolevoli.
4. E' vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla
direzione dell'uscita.
5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la
larghezza utile delle stesse.
6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che
possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
4.7 - Larghezza delle vie di uscita.
1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del
modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione
della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto piu' stretto
della luce.
2. Nelle aree di tipo D, la profondita' dei pianerottoli delle scale,
con cambi di direzione di 180o, deve essere non inferiore a 2 m,
misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la
movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.
4.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.
1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di
moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento
previsto e la capacita' di deflusso del piano.
2. Per le strutture sanitarie che occupano piu' di due piani fuori
terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al
piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo
affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento.
3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della
larghezza delle uscite.
4.9 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi.
1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle
uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta
mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno
previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono
aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora, per necessita' connesse a particolari patologie dei
ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite,
e' consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed
apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi,
tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del
particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso
di emergenza.
3. E' consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con
azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per
l'apertura a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione
opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza
di alimentazione elettrica. In prossimita' di tali porte, in posizione
segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di
blocco nella posizione di apertura.
4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana,
di profondita' almeno pari a quella delle porte stesse.
5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo
di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza
di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare
intralcio o difficolta' alle persone che devono utilizzare tali
percorsi, e' consentito che le porte stesse siano tenute in posizione
aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano
il rilascio a seguito di:
attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
attivazione del sistema di allarme incendio;
mancanza di alimentazione elettrica;
intervento manuale su comando posto in prossimita' delle porte in
posizione segnalata.
6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno, qualora
specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di
elementi di chiusura delle aperture di aerazione, e' consentito
installare infissi purche' apribili automaticamente a seguito
dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle
porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi
devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale,
posto in posizione segnalata, e non devono ridurre la sezione netta di
aerazione quando sono in posizione di apertura.
4.10 - Numero di uscite.
1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori
a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.
5. - Aree ed impianti a rischio specifico.
5.1 - Generalita'.
1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a
regola d'arte e devono essere intercettabili sia centralmente che
localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti
di produzione calore devono essere di tipo centralizzato.
2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a
comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei seguenti impianti a
servizio dei compartimenti attigui:
impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali;
impianto di condizionamento e ventilazione.
3. All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito pannello i
segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti impianti dei
compartimenti attigui:
impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali;
rete idrica antincendio;
impianto di rivelazione e allarme.
5.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali.
5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le
esigenze giornaliere dei reparti.
1. E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, per le
esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e
comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle
seguenti condizioni:
carico di incendio non superiore a 30 kg/m2 di legna standard;
strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI 30;
porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di
dispositivo di autochiusura;
rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B C, posto all'esterno del
locale, nelle immediate vicinanze della porta di
accesso.
5.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi
superficie non superiore a 50 m2.
1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la comunicazione
deve avvenire unicamente con spazi riservati alla circolazione interna,
ad esclusione dei percorsi orizzontali protetti. Le strutture di
separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura,
devono possedere caratteristiche almeno REI 60.
2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2 di legna
standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione
ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio puo' essere
elevato fino a 60 kg/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di
spegnimento automatico.
3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione
naturale il rapporto di superficie predetto, e' ammesso il ricorso alla
aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire
anche in situazioni di emergenza, sempreche' sia assicurata una
superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta.
L'aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite camini di
ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere
compatibile con particolari esigenze di asetticita' dei locali, gli
stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e
di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad
almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di
emergenza.
4. In prossimita' della porta di accesso al locale deve essere
installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C.
5.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con
superficie massima di 500 m2.
1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con
esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D.
2. L'accesso puo' avvenire dall'esterno:
da spazio scoperto;
da intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,90 m;
oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla
circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti,
tramite filtro a prova di fumo.
3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore
al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali
interrati, su intercapedine antincendi.
4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno
REI 90.
5. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 45.
Inoltre all'interno dei locali deve essere previsto un congruo
numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C.
6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 30 kg/m2 di
legna standard o i 300 m2 di superficie, il deposito deve essere
protetto con impianto di spegnimento automatico.
7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta del locale.
5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili.
1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
2. E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in
armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi
infiammabili in quantita' strettamente necessaria per le esigenze
igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie
di piano nonche' nei locali deposito dotati della prescritta superficie
di aerazione naturale.
5.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e
ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano
sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori,
ecc.).
1. In relazione all'oggettivo piu' elevato livello di rischio connesso
con i locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e
ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano
sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.),
si richiede che tali locali siano posti ad adeguata distanza rispetto
alle aree di tipo C e D. I locali, fatto salvo quanto previsto dalle
specifiche normative di prevenzione incendi, devono avere strutture di
separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura,
con caratteristiche almeno REI 90.
2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori
di carico d'incendio di 30 kg/m2, devono essere protetti con impianto di
spegnimento automatico.
3. Gli inceneritori devono essere realizzati a regola d'arte nel
rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
5.3 - Impianti di distribuzione dei gas.
5.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili.
1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista
ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densita'
relativa inferiore a 0,8, e' ammessa la sistemazione in cavedi
direttamente e permanentemente aerati in sommita'. In caso di eventuali
brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere
poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due
estremita' verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm
rispetto alla tubazione interna.
2. All'interno delle strutture sanitarie non e' consentito impiegare ed
introdurre bombole di gas combustibili.
5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali.
1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture
sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai
seguenti criteri:
a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della
struttura comporti la necessita' di interrompere l'alimentazione dei gas
medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la
disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere
tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Cio' e'
realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e
collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti.
L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro
compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;
b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile
con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere
l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di
intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in
posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli, inoltre, devono
indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito delle manovre di
intercettazione;
c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in
modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti
tecnologici ed elettrici. Devono essere altresi' opportunamente protette
da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili
surriscaldamenti. La distribuzione all'interno del compartimento deve
avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti.
Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante
separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento;
d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere
ventilati con aperture la cui posizione e' individuata in funzione della
densità dei gas utilizzati;
e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere
realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle
norme di buona tecnica o, in assenza di dette norme, delle istruzioni
fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
5.4 - Impianti di condizionamento e ventilazione.
5.4.1 - Generalità.
1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di
tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere
requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) non alterare le caratteristiche delle strutture di
compartimentazione;
b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas
ritenuti pericolosi;
c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche
nella fase iniziale degli incendi.
2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono
realizzati come specificato ai seguenti punti.
5.4.2 - Impianti centralizzati.
1. Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono
essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di
produzione calore.
2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o
tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte
REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non
deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi
stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie
in pianta del locale.
4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono
essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a
gas.
5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le
disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
6. Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine,
autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
5.4.3 - Condotte aerotermiche.
1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di
classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili di raccordo in
materiale di classe 2.
2. Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto
sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di
classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande
tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia
ostacolare le dilatazioni delle stesse.
5.4.4 - Dispositivi di controllo.
1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei
ventilatori in caso d'incendio.
2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione
di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi
automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande
tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella
centrale di controllo.
3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve
permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento
manuale dell'operatore.
5.4.5 - Schemi funzionali.
1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in
cui risultino:
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in
emergenza;
l'ubicazione del sistema antigelo.
5.4.6 - Impianti localizzati.
1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli
apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile
e non tossico. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma
libera.
6 - Impianti elettrici.
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita' alla
legge n. 186 del 1 marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione
degli incendi, gli impianti elettrici:
a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di
alimentazione e possibilita' di intervento individuate nel piano della
gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le
operazioni di spegnimento;
b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli
incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi
la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
2. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) elevatori antincendio;
f) impianto di diffusione sonora.
3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata
con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi
regolamenti di applicazione.
4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione
breve (&60;0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e
illuminazione e ad interruzione media (&60;15 sec) per elevatori
antincendio, impianti idrici antincendio ed impianto di diffusione
sonora.
5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo
necessario; in ogni caso l'autonomia minima e' stabilita per ogni
impianto come segue:
a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;
b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;
c) elevatori antincendio: 2 ore;
d) impianti idrici antincendio: 2 ore;
e) impianto di diffusione sonora: 2 ore.
7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello
di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di
calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.
8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purchè
assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
9. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati
in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
7 - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.
7.1 - Generalità.
1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono
essere realizzati ed installati a regola d'arte ed in conformità a
quanto di seguito indicato.
7.2 - Estintori.
1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato
numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal
Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da
proteggere in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di
incendio; a tal fine e' consigliabile che gli estintori siano ubicati:
lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;
in prossimità di aree a maggior pericolo.
2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve
percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli
segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli
estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno
ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per
piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio
specifico.
3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 5.2.1, gli estintori
portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente
non inferiore a 34A - 144B C. Gli estintori a protezione di aree ed
impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo
idoneo all'uso previsto.
7.3 - Impianti di estinzione incendi.
7.3.1 - Reti naspi e idranti.
7.3.2.1 - Generalità.
1. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di
installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni
idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano
le norme UNI vigenti.
2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti si applica quanto di
seguito indicato.
7.3.2.2 - Tipologia degli impianti.
1. La tipologia delle reti idriche a naspi o idranti e' fissata dalla
seguente tabella in funzione del numero di posti letto:
=====================================================================
Numero posti letto | Tipo di impianto
=====================================================================
Fino a 100 |Impianti costituiti da naspi DN 25
---------------------------------------------------------------------
Oltre 100 fino a 300|Impianti costituiti da idranti DN 45
---------------------------------------------------------------------
|Impianti costituiti da idranti interni DN 45 ed
Oltre 300 |idranti esterni DN 70
Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di fabbrica
separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti puo' essere
correlata al numero dei posti letto del singolo corpo, purche' le
eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o
fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in
corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di
compartimentazione conformi al punto 3.1.
7.3.2.3 - Caratteristiche prestazionali e di alimentazione.
1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche idrauliche
minime:
a) per i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore di 60
l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando
simultaneamente operativi non meno di 4 naspi nella posizione
idraulicamente piu' sfavorevole;
b) per gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non minore di
120 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando
simultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella posizione
idraulicamente piu' sfavorevole. In presenza di piu' colonne montanti,
l'impianto deve avere caratteristiche tali da garantire per ogni
montante le condizioni idrauliche di contemporaneita' sopra indicate ed
assicurare, per tali condizioni, il funzionamento contemporaneo di
almeno due colonne montanti;
c) per gli idranti esterni DN 70, il funzionamento di almeno 4 idranti
nella posizione idraulicamente piu' sfavorevole, con una portata minima
per ciascun idrante di 300 l/min a 4 bar, senza contemporaneita' con gli
idranti interni.
2. L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere
inferiore a 60 minuti primi.
3. Per strutture sanitarie con oltre 100 posti letto l'alimentazione
idrica degli impianti antincendio deve essere di "tipo superiore"
secondo le norme UNI vigenti.
7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico.
1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere
installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di
ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/m2 di legna standard.
2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con
le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le
apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a
regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
8. - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.
8.1 - Generalita'.
1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in
tutte le aree di:
segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale
opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimita'
delle uscite;
impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in
grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.
8.2 - Caratteristiche.
1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte
secondo le vigenti norme di buona tecnica.
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed
acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle
emergenze.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi
di allarme posti nell'attivita' entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di
allarme proveniente da due o piu' rivelatori o dall'azionamento di un
qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di
allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione
presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal
personale preposto.
I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione
della tipologia dell'attivita' e dei rischi in essa esistenti nonche' di
quanto previsto nel piano di emergenza.
4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione
dell'attivita', l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione
automatica di una o piu' delle seguenti azioni:
chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente
mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e'
pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi
dispositivi di chiusura;
disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o
condizionamento;
chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle
canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento
riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti
predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non
sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a
dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i
corridoi.
8.3 - Sistemi di allarme.
1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme
in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio
allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonche' alle
connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti
dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di
segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti
di esso coinvolte dall'incendio.
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad
altoparlanti.
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere
opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
9 - Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza
antincendi, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Deve, inoltre, essere osservato
quanto prescritto all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche.
10 - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
10.1 - Generalita'.
1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la
sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).
10.2 - Procedure da attuare in caso di incendio.
1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al
precedente punto 10.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un
piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:
a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di
incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei
visitatori;
b) le procedure per l'esodo degli occupanti.
10.3 - Centro di gestione delle emergenze.
1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare
in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro
di gestione delle emergenze.
2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di
gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale
portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con
oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere
previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e
dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di
strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti
al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In
esso devono essere installate le
centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonche' di
attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro
ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.
3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere
custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione
delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei
locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici
con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza,
l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso
di emergenza, ecc.
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al
personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del
fuoco, e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.
11 - Informazione e formazione.
1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata
secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
12 - Istruzioni di sicurezza.
12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano.
1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli
accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte,
bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento
del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da
planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi
da seguire per raggiungere le scale e le uscite.
12.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti,
utenti e visitatori.
1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono
indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria
semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del
locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le
istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in
caso di incendio ed eventuali altri divieti.
Titolo III
STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO
OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
13 - Definizioni e classificazioni.
1. Si applica quanto previsto al titolo I.
14 - Ubicazione.
1. Devono essere osservati i punti 2.1 e 2.2 del titolo II.
15 - Caratteristiche costruttive.
15.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di
compartimentazione.
1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire
rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto
sotto riportato:
piani interrati: R/REI 90;
edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 60;
edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 90.
2. Deve essere osservato quanto stabilito al punto 3.1, commi 2, e 3.
15.2 - Reazione al fuoco dei materiali.
1. I materiali installati devono essere conformi a quanto specificato al
punto 3.2.
2. E' consentito mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non imbottite
non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle lettere e)
e g) del citato punto 3.2.
15.3 - Compartimentazione.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3.
15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4, ad eccezione del
comma 1.
15.5 - Scale.
1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al
punto 15.1.
2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore a 24
m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di
fumo.
3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere,
direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro
all'esterno dell'edificio.
4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa alle scale a
prova di fumo.
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non
inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90
m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.
6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano
pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del
gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o
dal parapetto interno.
7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono
essere provvisti di aperture di aerazione in sommita' di superficie non
inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia
automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante
dispositivo posto in prossimita' dell'entrata alle scale, in posizione
segnalata.
15.6 - Ascensori e montacarichi.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.6; le caratteristiche
di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto previsto al punto
15.1.
15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.
1. Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati anche
in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un montalettighe
utilizzabile in caso di incendio rispondente ai requisiti previsti al
punto 3.6.1.
15.8 - Ammissibilita' di una sola scala.
1. Per gli edifici aventi altezza antincendi fino a 12 metri e' ammessa
la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei
piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purche'
raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di
ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 25 m alle
seguenti condizioni:
le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi
abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;
le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano
caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di
autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono
essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto
riportato al punto 4.9, comma 5;
tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al
fuoco.
2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, per
ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico.
16 - Misure per l'esodo di emergenza.
16.1 - Affollamento.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.1.
16.2 - Capacita' di deflusso.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2.
16.3 - Esodo orizzontale progressivo.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.
16.4 - Sistemi di vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.
16.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5, commi 1 e 2.
2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a
25 m a condizione che:
le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi
abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;
le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano
caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di
autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono
essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto
riportato al punto 4.9, comma 5;
tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al
fuoco.
16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.6.
16.7 - Larghezza delle vie d'uscita.
1. Fermo restando la presenza di almeno una via di uscita conforme al
punto 4.7, comma 1, sono consentite vie di uscita di larghezza non
inferiore a 0,90 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del
deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere
eseguita nel punto piu' stretto della luce.
16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.8.
16.9 - Sistemi di apertura delle porte.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.9.
16.10 - Numero di uscite.
Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo il caso
in cui e' ammessa la presenza di una sola scala.
17 - Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della
sicurezza ed altre disposizioni
1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 (ad eccezione del
punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del titolo II.
2. Nelle strutture sanitarie con meno di 300 posti letto, in caso di
difficolta' di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso, deve
essere prevista l'installazione di almeno un idrante esterno DN 70,
ubicato in posizione segnalata.
3. Su specifica autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, e'
consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante
singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione,
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei
reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione
nel documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994.
Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato
esclusivamente a personale specializzato e formato ed e' vietato il
caricamento delle bombole mediante travaso;
b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni
meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere
adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;
c) e' vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo
qualsiasi via di esodo;
d) e' vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di
visitatori non autorizzati all'assistenza.
Titolo IV
STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME
AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE
STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO
IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI
NUOVA COSTRUZIONE
STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN
REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO
18.1 - Generalita'.
1. Le strutture di cui al presente titolo possono essere ubicate in
edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.
18.2 - Strutture di superficie fino a 500 m2.
1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani fuori terra e
almeno R/REI 60 per i piani interrati;
misure relative alle vie di uscita in grado di assicurare il sicuro
esodo degli occupanti e conformi almeno all'allegato III del decreto
ministeriale 10 marzo 1998. I locali ubicati ai piani interrati devono
disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita alternative
adducenti verso luoghi sicuri dinamici;
impianti realizzati in conformita' alla normativa vigente;
aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni di cui
al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del titolo II.
2. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al titolo II,
punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12.
3. Nelle strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, deve essere installato
un impianto di allarme elettrico a comando manuale con dispositivi di
segnalazione ottici ed acustici.
18.3 - Strutture di superficie superiore a 500 m2.
1. Devono essere applicate le disposizioni previste per le aree di tipo
C di cui, rispettivamente:
al titolo II, per le strutture di nuova costruzione e per quelle
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso
siano oggetto di interventi comportanti la loro completa
ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso;
al titolo III per le strutture esistenti.
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