|
Decreto
Ministeriale - Ministero dell’interno
1 marzo 2000
Determinazione,
per l'anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni
e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito
prescritti per la concessione delle provvidenze stesse
(Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2000, n. 56)
Art.
1.
Per
l’anno 2000 i limiti di reddito per fruire delle
provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei
minorati civili sono determinate come segue:
£.23.583.165
annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi
civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed
invalidi civili totali e ai sordomuti;
£.6.894.550
annue per avere diritto all’assegno mensile spettante ai
mutilati ed invalidi civili parziali e all’indennità
mensile di frequenza; spettante ai minori invalidi civili;
£.11.338.050
annue per avere diritto all’assegno a vita spettante ai
ciechi civili decimisti.
Art.
2.
Per
l’anno 2000 gli importi mensili delle indennità
specificate in premessa sono determinati nelle misure in
appresso indicate:
-
indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili
assoluti £.1.155.620;
-
indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi
civili totali £.808.130;
-
indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti £.329.940;
-
speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti £.93.740.
Art.
3.
Gli
importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai
minorati civili sono determinati nelle seguenti misure,
salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per
l’anno successivo:
-
la pensione spettante ai ciechi civili assoluti £.435.050
dal 1° gennaio 2000;
-
la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili
totali, l’assegno mensile spettante agli invalidi civili
parziali, l’indennità mensile di frequenza spettante ai
minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti,
ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi
civili ventesimisti £.401.380 dal 1° gennaio 2000;
-
l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti £.297.830
dal 1° gennaio 2000.
Art.
4.
Ai
sensi dell’art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, l’importo della pensione spettante ai ciechi
civili con età pari o superiore ai sessantacinque anni
viene elevato fino a £.100.000 mensili, calcolato secondo i
criteri e le modalità indicate nel secondo comma
dell’articolo stesso.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
1° marzo 2000
Il ministro
Bianco
|