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Decreto
Ministeriale - Ministero della Sanità
3
novembre 1989
Criteri
per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione
all'estero
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1989, n. 273)
IL
MINISTRO DELLA SANITà
Vista la legge
23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare l'art.
6, primo comma, lettera a), che riserva allo Stato le
funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria
ai cittadini italiani all'estero;
Vista la legge 23
ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3, comma
quinto, il quale stabilisce che con decreto del Ministro
della sanità sono previsti i criteri di fruizione, in forma
indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di
altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini
italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano
ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma
adeguata alla particolarità del caso clinico e sono, altresì,
stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella
spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle unità
sanitarie locali;
Ritenuto
di dare attuazione alla predetta disposizione;
Visto
il parere del Consiglio superiore di sanità;
Sentito
il Consiglio sanitario nazionale;
Decreta:
1.
Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza
1.
Le prestazioni assistenziali presso centri di altissima
specializzazione all'estero, disciplinate dal presente
decreto, sono assicurate ai cittadini italiani residenti in
Italia e iscritti agli elenchi delle unità sanitarie
locali.
2.
Le prestazioni sono erogate in forma indiretta mediante il
parziale rimborso della spesa sostenuta nei limiti fissati
dai successivi articoli.
2.
Prestazioni erogabili
1.
Possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità
del personale, non comuni procedure tecniche o curative o
attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono
ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi
e i servizi di alta specialità italiani di cui all'art. 5
della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché, limitatamente
alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza
dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso
gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale.
2.
Le prestazioni erogabili, che non rientrano fra quelle di
competenza dei presidi e servizi di alta specialità, sono
individuate, almeno annualmente, con decreto del Ministro
della sanità su proposta del Consiglio superiore di sanità.
Fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui
al secondo comma dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n.
595, con il predetto decreto sono individuate, altresì, le
prestazioni erogabili di competenza dei presidi e servizi di
alta specialità.
3.
Ai fini del presente decreto è considerata
"prestazione non ottenibile tempestivamente in
Italia" la prestazione per la cui erogazione le
strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa
incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza
la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa
comprometterebbe gravemente lo stato di salute
dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità
dell'intervento o delle cure.
4.
è considerata "prestazione non ottenibile in forma
adeguata alla particolarità del caso clinico" la
prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero
procedure tecniche o curative non praticate ovvero
attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche
o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
3.
Centro regionale di riferimento
1.
La regione attribuisce, per ogni branca specialistica,
l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari -
che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure
all'estero e l'erogazione del concorso nelle relative spese
- e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria,
comunque connessa al trasferimento per cure all'estero, ad
uno o più presidi e servizi di alta specialità di cui
all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, siti nel
proprio territorio o, se necessario, in regione limitrofa
nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano
fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, ad
apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione
stessa a livello regionale e composte da personale medico di
qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale.
2.
I predetti presidi, servizi e commissioni regionali
assumono, ai fini dei trasferimenti per cure all'estero
disciplinati dal presente decreto, la denominazione di
centro regionale di riferimento per la branca specialistica
di competenza.
4.
Autorizzazione
1. Il concorso nella spesa è concesso
solo per le prestazioni autorizzate.
2.
A tali fini l'assistito deve presentare domanda alla unità
sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta
motivata di un medico specialista nonché dall'ulteriore
documentazione prescritta dalle disposizioni regionali.
3.
L'istanza deve contenere l'indicazione del centro prescelto
per la prestazione.
4.
L'unità sanitaria locale provvede, secondo modalità
stabilite dalla regione, alla trasmissione della domanda e
della documentazione al centro regionale di riferimento
territorialmente competente ad autorizzare le prestazioni
all'estero.
5.
Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei
presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni
richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente ovvero
in forma adeguata alla particolarità del caso clinico),
autorizza o meno le prestazioni presso il centro estero di
altissima specializzazione prescelto, dandone comunicazione
all'unità sanitaria locale competente.
6.
Il centro di riferimento, qualora non fosse possibile
autorizzare le prestazioni presso il centro estero
prescelto, può autorizzare, se richiesto, le prestazioni
stesse presso un diverso centro estero, fornendone adeguata
motivazione.
7.
Il centro di riferimento autorizza, inoltre, in relazione
alla gravità del caso clinico, il trasporto dell'assistito
con il mezzo ritenuto più idoneo nonché, nel caso di
minori anni 18 o di pazienti maggiorenni non
autosufficienti, l'accompagnatore, fornendone adeguata
motivazione.
8.
Il centro di riferimento autorizza, altresì, ove ritenuto
necessario, il viaggio con il mezzo aereo per l'assistito e
per l'eventuale accompagnatore nei casi previsti dal
precedente comma.
5.
Centri di altissima specializzazione all'estero
1. Ai
fini del presente decreto è da considerarsi centro di
altissima specializzazione la struttura estera, notoriamente
riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare
prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che
possegga caratteristiche superiori paragonate a standards,
criteri e definizioni propri dell'ordinamento sanitario
italiano.
2.
La valutazione della sussistenza dei predetti requisiti è
rimessa al centro regionale di riferimento territorialmente
competente.
6.
Concorso nelle spese
1. Le spese devono essere
documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti,
in originale, secondo le norme e gli usi locali.
2.
La documentazione delle spese, unitamente alla
documentazione sanitaria sulle prestazioni usufruite (copia
cartella clinica, referti, ecc.), è trasmessa
dall'interessato all'unità sanitaria locale competente,
tramite il centro regionale di riferimento che ha
autorizzato le prestazioni all'estero.
3.
L'unità sanitaria locale, previo parere del centro di
riferimento sulle spese sanitarie rimborsabili ed in
conformità allo stesso, dispone la liquidazione
all'interessato del concorso nella spesa. L'eventuale
concessione di concorsi su spese non ritenute rimborsabili
dal centro di riferimento deve essere congruamente motivata;
in tal caso copia del provvedimento dovrà essere trasmessa
alla regione ed al Ministero della sanità.
4.
Ai fini del presente decreto, sono considerate spese di
carattere strettamente sanitario quelle riferite alle sole
prestazioni sanitarie (spese sostenute per onorari
professionali, degenza, diagnostica strumentale e di
laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) con
esclusione, in caso di ricovero ospedaliero, di quelle di
confort alberghiero non comprese nella retta di degenza.
5.
Le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate
nella misura dell'80% se sostenute presso centri di natura
pubblica ovvero presso centri di natura privata senza scopo
di lucro le cui tariffe siano approvate o controllate dalle
locali autorità sanitarie competenti. Tali condizioni
(natura pubblica, mancanza dello scopo di lucro e tariffe
approvate o controllate) devono essere certificate dalle
locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
6.
Le spese di carattere strettamente sanitario sostenute
presso centri diversi da quelli di cui al comma precedente
sono rimborsate nella misura dell'80%, fermo restando che il
rimborso non può comunque essere superiore a quello cui
l'assistito avrebbe diritto, per analoghe prestazioni,
presso i locali centri di cui al comma precedente. A tali
fini l'assistito deve produrre apposita certificazione
vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
7.
Le spese per prestazioni libero professionali, comprese
quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero sono
rimborsate nella misura del 40%.
8.
Le misure di rimborso di cui ai comma precedenti si
applicano sulla spesa sostenuta, al netto delle quote di
partecipazione alla spesa, in misura percentuale o
forfettaria, eventualmente previste in generale dagli
istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato estero
nei confronti dei propri assistiti.
9.
Ai fini del presente decreto sono considerate, altresì,
spese di carattere strettamente sanitario le spese per il
trasporto ovvero le spese di viaggio dell'assistito e
dell'eventuale accompagnatore, nei limiti di cui ai comma
successivi.
10.
Le spese per il trasporto dell'assistito e dell'eventuale
accompagnatore, con il mezzo preventivamente autorizzato,
sono rimborsate nella misura dell'80%.
11.
Le spese di viaggio per l'assistito e l'eventuale
accompagnatore, con il mezzo aereo preventivamente
autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80%.
12.
Salvo quanto previsto dai precedenti commi mi 10 e 11, le
spese di trasporto o di viaggio dell'assistito nonché
quelle dell'accompagnatore, nel caso di minori di anni 18 o
di pazienti maggiorenni non autosufficienti, sono rimborsate
nella misura dell'80% della tariffa ferroviaria o marittima
più economica.
13.
Acconti sul prevedibile rimborso spettante ai sensi dei
precedenti comma possono essere concessi, anche prima del
trasferimento all'estero o del rientro in Italia, in
considerazione della particolare entità della presumibile
spesa o delle modalità di pagamento in uso presso la
struttura estera; gli acconti non possono, in ogni caso,
superare complessivamente il settanta per cento del
prevedibile rimborso spettante.
14.
Non sono rimborsabili le spese di soggiorno nella località
estera.
7.
Deroghe
1. In caso di gravità ed urgenza nonché in
caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa
da quella di appartenenza, il centro regionale di
riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito, può
autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui
all'art. 4, le prestazioni all'estero, dandone tempestiva
comunicazione all'unità sanitaria locale competente.
2.
Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva
autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale
gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai
cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la
valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni
ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro
di riferimento territorialmente competente sentita la
regione. Le relative domande di rimborso devono essere
presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre
mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di
decadenza dal diritto al rimborso (1).
3.
Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente
art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano
a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in
relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare
dell'assistito stesso, dalla regione che determina, per i
singoli casi, il concorso globale complessivo massimo
erogabile (1).
4.
In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22,
paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n.
1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti
convenzioni internazionali di reciprocità, possono essere
concessi, con la procedura di cui al comma precedente,
concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di
cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito, qualora
le predette spese siano particolarmente elevate in relazione
anche al reddito complessivo del nucleo familiare
dell'assistito stesso.
(1)
Il comma è stato così variato dall'art. 2, del Decreto
Ministeriale 13 maggio 1993 (G.U. 12 giugno 1993, n. 136).
Si
ricorda che l'art. 1 dello stesso D.M. ha, inoltre,
precisato:
"Art.
1. Le competenze amministrative, già attribuite dall'art.
7, D.M. 3 novembre 1989 alla commissione centrale prevista
dall'art. 8 del decreto ministeriale medesimo in materia di
valutazione dei presupposti e condizioni nonché di
formulazione del parere sulle spese rimborsabili (art. 7,
comma 2), nonché quelle attribuite al Ministero della sanità
in materia di determinazione del concorso erogabile (art. 7,
comma 3 e comma 4), sono esercitate direttamente dalle
singole regioni e province autonome che vi provvedono sulla
base delle direttive della commissione centrale di cui
all'art. 8, D.M. 3 novembre 1989".
8.
Commissione centrale
1. Presso il Ministero della
sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio sanitario
nazionale, è istituita una commissione, con la
partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di
responsabili dei centri regionali di riferimento, che
esprime pareri sugli indirizzi necessari ad assicurare
omogeneità di comportamento in tutto il territorio
nazionale nella attuazione delle disposizioni del presente
decreto e formula proposte in materia di assistenza
sanitaria all'estero.
2.
A tali fini e in attuazione di quanto disposto dall'art. 3,
sesto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni
emanano le direttive necessarie per l'acquisizione dei dati
statistici relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria
all'estero attraverso schede informative il cui schema di
massima è predisposto dal Ministero della sanità.
9.
Disposizioni transitorie
1. Fino a quando il Piano
sanitario nazionale e i piani sanitari regionali non avranno
stabilito i presidi e servizi di alta specialità, in
attuazione dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
le funzioni di centro regionale di riferimento di cui al
precedente art. 3 sono svolte, per ogni branca
specialistica, da presidi ospedalieri o da policlinici
universitari all'uopo individuati dalla regione ovvero da
apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione a
livello regionale e composte da personale medico di
qualifica apicale delle strutture ospedaliere e
universitarie.
2.
Le domande di rimborso, prodotte ai sensi delle vigenti
disposizioni regionali, per prestazioni fruite all'estero e
rientranti tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 2,
che non siano state ancora definite alla data di cui al
primo comma del successivo art. 11, sono definite in base
alla normativa regionale ovvero in base ai criteri di cui al
presente decreto se più favorevoli.
10.
Province autonome di Trento e Bolzano
Le province
autonome di Trento e Bolzano, attueranno, negli ambiti
territoriali di competenza, le disposizioni del presente
decreto secondo i propri ordinamenti statutari.
11.
Norma finale
1. A decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al
secondo comma dell'art. 2 del presente decreto non può far
carico al Fondo sanitario nazionale la concessione, da parte
delle unità sanitarie locali, di rimborsi di spese per
assistenza sanitaria fruita all'estero diversi da quelli
disciplinati dal presente decreto o da quelli previsti dai
vigenti trattati e convenzioni bilaterali o multilaterali di
sicurezza sociale.
2. Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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