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Decreto
Ministeriale - Ministero dell’Interno
4
febbraio 2002
Determinazione
per l'anno 2002 degli importi delle pensioni, degli assegni
e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito
prescritti per la concessione delle provvidenze stesse
(Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2002, n. 53)
Il
Ministro dell'Interno
Ritenuto
opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti
di reddito vigenti nell’anno 2002 stabiliti dalla legge
sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a
pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi
civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione
della pensione di reversibilità a favore delle categorie di
cui al sesto comma
dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori
al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai
mutilati ed invalidi civili totali;
Ritenuto,
altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli
importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità
concessi alle categorie di cui sopra;
Visti
gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi
4, 5, 6 dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980,
n. 33, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili
annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei
lavoratori dell’industria rilevate dall'ISTAT agli
effetti della scala mobile sui salari;
Visto
il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in base al quale a decorrere dal 1 gennaio 1998 ogni rinvio
normativo o contrattuale all'indice del costo della vita
calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice
dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai
calcolato dall'ISTAT;
Visto
l'art. 12 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai
fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi
civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di
reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
Visti
gli articoli 2, 3 e
4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai
quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di
comunicazione nonché della speciale indennità sono
adeguati con le modalità previste dal comma
2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;
Visto
l'art. 1 della legge
11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore
dei minori invalidi civili un’indennità mensile di
frequenza;
Vista
la legge 3 aprile
2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo
della speciale indennità istituita dall'art.
3 comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 a
favore dei ciechi parziali a decorrere dal 1 gennaio 2002,
con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1 gennaio
2003;
Vista
la legge 31 dicembre
1991, n. 429, recante norme in materia di indennità
di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che,
all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1 marzo 1991 l'indennità
di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è
stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed
accompagnamento di cui all'art.
3, comma 2, lettera A) della legge 6 ottobre 1986, n. 656 e successive modificazioni;
Visto
l'art. 2 della
citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto
delle persone affette da più minorazioni di percepire
un’indennità cumulativa pari alla somma delle indennità
attribuibili ai sensi degli articoli
1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
Vista
la legge 23
dicembre 1994, n. 724, art. 14;
Visto
l'art. 67 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto
l'art. 70 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista
la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del Consiglio di
amministrazione dell’INPS recante regolamentazione della
materia relativa alla introduzione dell'euro;
Vista
la nota del 20 dicembre 2001 dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di
reddito per l’anno 2002;
Viste
le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle
quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice
delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 1,74 e che la
variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo
per le famiglie di impiegati ed operai è pari a 2,9;
Visto
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali datato
20 novembre 2001 che, all'art. 2, determina la
percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2001 in misura pari a
2,7 dal 1 gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in
sede di perequazione per l'anno successivo;
Visto
l'art.
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti
i regolamenti CE 17 giugno 1997, n. 1103 e 3 maggio 1998, n.
974;
DECRETA
Art.
1.
1.
Per l'anno 2002 i limiti di reddito per fruire delle
provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei
minorati civili sono determinate come segue:
-
Euro 12.796,09 annue per avere diritto alla pensione
spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili
parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai
sordomuti;
-
Euro 3.755,83 annue per avere diritto all’assegno mensile
spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori
invalidi civili;
-
Euro 6.151,97 annue per avere diritto all'assegno a vita
spettante ai ciechi civili decimisti.
Art.
2.
1.
Per l'anno 2002 gli importi mensili delle indennità
specificate in premessa sono determinati nelle misure in
appresso indicate:
-
indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili
assoluti Euro 619,85;
-
indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi
civili totali Euro 426,09;
-
indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro
174,35;
-
speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti Euro
111,42.
Art.
3.
1.
Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare
ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure,
salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per
l'anno successivo:
-
la pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 236,45
dal 1° gennaio 2002;
-
la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili
totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili
parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai
minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti,
ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi
civili ventesimisti Euro 218,65 dal 1° gennaio 2002;
-
l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro
162,24 dal 1° gennaio 2002.
Art.
4.
1.
Ai sensi dell'art.
67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [11],
l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età
pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a Euro 55,30
mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate
nel secondo comma dell'articolo stesso.
Art.
5.
1.
Ai sensi ed in conformità all'art.
70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [12],
agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
titolari di pensione, di assegno di invalidità o di
indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni,
è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2002, una
maggiorazione di Euro 10,33 mensili, per tredici mensilità,
a condizione che non possiedano né redditi propri di
importo pari o superiore a Euro 4.691,70 né redditi
cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed
effettivamente separato, per un importo pari o superiore a
Euro 9.796,67.
Art.
6.
1.
Ai sensi ed in conformità all'art.
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la
maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di
pensione di età pari o superiore a settanta anni è
incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a
516,46 euro al mese, per tredici mensilità, in base alle
seguenti condizioni:
a)
il beneficiario non possieda redditi propri su base annua
pari o superiore a 6.713,98 euro;
b)
il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o
superiori a 6.713,98 euro né redditi cumulati con quelli
del coniuge per un importo pari o superiore a 11.271,39
euro;
c)
qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di
cui alle lettere a) e b) l'incremento è corrisposto in
misura tale da non comportare il superamento dei limiti
stessi.
2.
I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì
concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici
adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti
benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta
anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi
civili assoluti titolari di pensione.
3.
Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al
presente articolo non si tiene conto del reddito della casa
di abitazione.
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