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Decreto Ministeriale 14 settembre 2001

 

 

Art. 1. - Patto di stabilità interno

 

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002/2004 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002 al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari, e delle spese relative all'assistenza sanitaria, delle Regioni a statuto ordinario non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 2000 aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-Regioni approvato l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le Regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali a esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

 

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definito dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.

 

4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano con il ministero dell'Economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

 

5. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "risorse pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3".

 

 

Art. 2. - Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario

 

1. Le Regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie e ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal Cipe su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Le Regioni prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le Regioni, in conformità alle direttive tecniche stabilite dal ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i ministri della Salute e dell'Economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.

 

2. Le aziende sanitarie e ospedaliere possono decidere di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale e alla Regione territorialmente competente per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

 

3. Le Regioni, attraverso le proprie strutture e unità di controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati e informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi e realizzano, entro il 31 dicembre 2001, l'osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito Internet.

 

4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole Regioni si attribuisce separata evidenza: 

a) agli acquisiti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento; 

b) alla spesa complessiva per il personale del comparto Sanità, ivi compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno 2000 fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.

 

5. All'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 

"6-bis. Le Regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai ministeri della Sanità e dell'Economia e delle finanze, nonché alla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari regionali. 

6-ter. Le Regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilità delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del nuovo sistema informativo nazionale del ministero della Salute. 

6-quater. Le Regioni determinano le modalità e gli strumenti del monitoraggio. Le Regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato".

 

6. All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2002", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2003"; 

b) le parole: "dal 1º gennaio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2004".
 

 

Art. 3. - Disposizioni in materia di equilibrio del presìdi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali

 

1. Dopo l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente comma: 
"2-bis. Non costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, 9-bis".

 

2. Le Regioni adottano le disposizioni necessarie: 

a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie e ospedaliere di garantire l'equilibrio economico dei singoli presìdi ospedalieri; 

b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio; 

c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

 

3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti emanati in applicazione dei commi 1 e 2 continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, come modificate dal presente articolo.

 

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni e integrazioni, le Regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici e infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165.

 

5. Gli effetti finanziari positivi o negativi derivanti dall'entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti regionali emanati ai sensi del presente provvedimento sono acquisiti o ricadono sui bilanci delle singole Regioni.

 

6. All'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: "La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizza", sono sostituite dalle seguenti: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano"; 

b) al comma 2, le parole: "è proposto dalla Regione interessata", sono sostituite dalle seguenti: "è adottato dalla Regione o dalla Provincia autonoma interessata".

 

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai ministeri della Salute e dell'Economia e delle finanze nonché alla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi a oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti ministeri nonché alla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi.
 

 

Art. 4. - Accertamento e copertura dei disavanzi
  

1. Relativamente all'anno 2001, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 83 della legge n. 388 del 2000, ai fini dell'anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di gestione, l'accertamento di detti disavanzi è effettuato con riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci giorni al ministero della Salute e al ministero dell'Economia e delle finanze nonché alla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari regionali.

 

2. Entro il 31 luglio dell'anno successivo le Regioni comunicano al ministero della Salute e al ministero dell'Economia e delle finanze nonché alla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-Regioni 2001, sono coperti dalle Regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di: 

a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa; 

b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente; 

c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.

 

4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le Regioni citato all'articolo 1, comma 1, le Regioni sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

 

 

Art. 5. - Tetti di spesa

 

1. A partire dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale e in ogni singola Regione, il 13% della spesa sanitaria complessiva. A tal fine le Regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente comma.

 

 

Art. 6. - Livelli di assistenza
 

1. Nell'ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile e un migliore rapporto tra costi e benefici possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità.

 

2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1, è disposta anche con provvedimento amministrativo della Regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.
  

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