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Decreto
Ministeriale 14 settembre 2001
Art. 7.
- Prezzo
di rimborso dei farmaci di uguale composizione
1. A decorrere dal 1º novembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al precedente comma, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la
sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.
Art. 8.
- Particolari modalità di erogazione di medicinali
agli assistiti
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:
a) disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente siano erogate agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite le proprie strutture aziendali. Nell'attuare tale modalità di erogazione deve essere garantita
l'economicità e la non difficoltosa reperibilità dei farmaci;
b) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private per consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali di cui alla precedente lettera a) anche presso le farmacie predette;
c) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
d) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione del ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.
Art. 9. - Numero di confezioni prescrivibili per singola
ricetta
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12
dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, la prescrizione dei medicinali destinati al
trattamento delle patologie individuate dai
regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, è limitata al numero massimo di tre
pezzi per ricetta; la prescrizione non può comunque
superare i sessanta giorni di terapia. Sono abrogati
il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 30
maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni
nella legge 30 maggio 1994, n. 467, nonché il primo e
il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 3 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in
confezione monodose e ai medicinali somministrati
esclusivamente per fleboclisi è confermata la
possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per
ricetta, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per i farmaci
analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del
dolore di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 12, è
consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un
numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia
massima di trenta giorni.
Art. 10.
- Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso
dei farmaci
1.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
provvedimento del ministro della Salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvia
con le Regioni interessate una sperimentazione della durata
di sei mesi per l’introduzione del prezzo di rimborso di
particolari categorie di farmaci in relazione alle due
seguenti metodiche:
a)
adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie
terapeutiche omogenee;
b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile
all’aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo.
Art. 11.
- Percentuale di sconto a carico di farmacie
1.
A decorrere dal 1º ottobre 2001 il terzo periodo del
comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 si applica nei confronti delle farmacie
che presentano un fatturato annuo non superiore a 500
milioni di lire.
Art. 12.
- Norma finale
1.
I principi desumibili dal presente decreto legge
costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
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