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Decreto Ministeriale 14 settembre 2001

 

 

Art. 7. - Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione

 

1. A decorrere dal 1º novembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione.

 

2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al precedente comma, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

 

3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

 

4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.

 

 

Art. 8. - Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: 

a) disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente siano erogate agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite le proprie strutture aziendali. Nell'attuare tale modalità di erogazione deve essere garantita l'economicità e la non difficoltosa reperibilità dei farmaci; 

b) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private per consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali di cui alla precedente lettera a) anche presso le farmacie predette; 

c) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; 

d) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione del ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

 

 

Art. 9. - Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta

  

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta; la prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia. Sono abrogati il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1994, n. 467, nonché il primo e il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 12, è consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

 

 

Art. 10. - Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci

 

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento del ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvia con le Regioni interessate una sperimentazione della durata di sei mesi per l’introduzione del prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:

a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche omogenee;

b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all’aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo.

 

 

Art. 11. - Percentuale di sconto a carico di farmacie

 

1. A decorrere dal 1º ottobre 2001 il terzo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applica nei confronti delle farmacie che presentano un fatturato annuo non superiore a 500 milioni di lire.

 

 

Art. 12. - Norma finale

 

1. I principi desumibili dal presente decreto legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

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