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Decreto
Ministeriale 18
maggio 2001, n. 279
Art.
1.
- Finalità ed ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina le modalità di
esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare
per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse
nei livelli essenziali di assistenza, in attuazione
dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n.124, e individua specifiche forme di tutela per i soggetti
affetti dalle suddette malattie.
Art.
2.
- Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza,
la diagnosi e la terapia delle malattie rare
1.
Al
fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti
affetti da malattie rare è istituita la Rete nazionale per
la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia
delle malattie
rare. La Rete è costituita da presidi accreditati,
appositamente individuati dalle regioni. Nell'ambito di tali
presidi, preferibilmente ospedalieri, con decreto del
Ministro della sanità, su proposta della regione
interessata, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano e sulla base di criteri di individuazione e
di aggiornamento concertati con la medesima Conferenza, sono
individuati i Centri interregionali di riferimento per le
malattie rare. Le regioni provvedono all'individuazione dei
presidi ed alla formulazione delle proposte, per la prima
volta, rispettivamente entro quarantacinque e sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Nei successivi novanta giorni il Ministro della
sanità provvede all'individuazione dei Centri
interregionali di riferimento.
2. I presidi della Rete sono individuati tra quelli in
possesso di documentata esperienza in attività diagnostica
o terapeutica specifica per le malattie o per i gruppi di
malattie rare, nonché di idonea dotazione di strutture di
supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le
malattie che lo richiedono, servizi per l'emergenza e per la
diagnostica biochimica e genetico - molecolare.
3. I
Centri interregionali di riferimento assicurano, ciascuno
per il bacino territoriale di competenza, lo svolgimento
delle seguenti funzioni:
a)
la gestione del Registro interregionale delle
malattie rare, coordinata con i registri territoriali ed il
Registro nazionale di cui all’articolo 3;
b)
lo scambio delle informazioni e della documentazione
sulle malattie rare con gli altri Centri interregionali e
con gli organismi internazionali competenti;
c)
il coordinamento dei presidi della Rete, al fine di
garantire la tempestiva diagnosi e l’appropriata terapia,
qualora esistente, anche mediante l'adozione di specifici
protocolli concordati;
d)
la consulenza ed il supporto ai medici del Servizio
sanitario nazionale in ordine alle malattie rare ed alla
disponibilità dei farmaci appropriati per il loro
trattamento;
e)
la collaborazione alle attività
formative degli
operatori sanitari e del volontariato ed alle iniziative
preventive;
f)
l'informazione ai cittadini ed alle associazioni
dei malati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare
ed alla disponibilità dei farmaci.
4. I presidi
inclusi nella Rete operano secondo protocolli clinici
concordati con i Centri interregionali di riferimento e
collaborano con i servizi territoriali e i medici di
famiglia ai fini dell'individuazione e della gestione del
trattamento.
5. Il Ministro della sanità cura la diffusione dell'elenco nazionale dei presidi sanitari inclusi nella
Rete e riferisce sulla relativa attività nell’ambito
della Relazione sullo stato sanitario del Paese di cui
all’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni.
Art.
3.
- Registro nazionale
1.
Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli
interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da
malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse è
istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità il
Registro nazionale delle malattie rare.
2.
Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici,
clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori
di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da
malattie rare, a fini di studio e di ricerca scientifica in
campo epidemiologico, medico e biomedico.
3.
Il Registro nazionale è funzionalmente collegato
con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali.
4.
La raccolta
dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni
di validazione, analisi statistico-epidemiologica,
valutazione delle associazioni tra fattori di rischio e
stili di vita correlati all’eziologia e alla prognosi,
aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale
cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali.
5.
L'accesso ed il trattamento dei dati sono
consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle
misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. L'accesso ai dati è
consentito anche agli operatori dei Centri di riferimento
appositamente autorizzati, per le finalità di cui
all’articolo 2, comma 3.
6.
I dati
sanitari sono conservati in archivi cartacei e
informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e
sono trattati con tecniche di cifratura o codici
identificativi che consentano di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
7.
La comunicazione e la diffusione dei dati del Registro
nazionale è consentita per le finalità e nei limiti di cui
all’art. 21, comma 4, lettera a), della legge 31 dicembre
1996 n. 675, e successive modificazioni.
8.
Il
trasferimento all'estero dei dati del Registro nazionale
è consentito ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera
g-bis, della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive
modificazioni e integrazioni.
9.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
registri interregionali tenuti dai Centri di riferimento di
cui all’articolo 2, comma 3.
Art.
4. - Individuazione delle malattie rare
1.
L'allegato 1, che forma parte integrante del
presente regolamento, reca l'elenco delle malattie e dei
gruppi di malattie rare per le quali è riconosciuto il
diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le
correlate prestazioni di assistenza sanitaria e
l'indicazione dei sinonimi di uso più frequente delle
malattie individuate. Per consentire l'identificazione
univoca delle malattie rare ai fini dell'esenzione, a
ciascuna malattia o gruppo di malattie è associato uno
specifico codice identificativo.
Art.
5. - Diagnosi della malattia e riconoscimento del
diritto all'esenzione
1.
L'assistito per il quale sia stato formulato da
un medico specialista del Servizio sanitario nazionale il
sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa
nell’allegato 1 è indirizzato dallo stesso medico, in
base alle informazioni del competente Centro interregionale
di riferimento, ai presidi della Rete in grado di garantire
la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di
malattie.
2.
I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione
dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate
alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi
di malattia rara di origine ereditaria, le indagini
genetiche sui familiari dell’assistito. I relativi oneri
sono a totale carico dell’azienda unità sanitaria locale
di residenza dell'assistito.
3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di
malattia rara accertato al Centro di riferimento competente,
secondo le modalità stabilite in appositi disciplinari
tecnici predisposti dall’Istituto Superiore di Sanità.
4. L'assistito
cui sia stata accertata da un presidio della Rete una
malattia rara inclusa nell'allegato 1 può chiedere il
riconoscimento del diritto all’esenzione all’azienda
unità sanitaria locale di residenza, allegando la
certificazione rilasciata dal presidio stesso.
5. Al momento del rilascio dell’attestato di
esenzione l'azienda unità sanitaria locale fornisce
all'interessato l’informativa ai sensi degli articoli 10 e
23 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive
modificazioni, e acquisisce il consenso scritto al
trattamento dei dati da parte di soggetti erogatori di
prestazioni, pubblici, convenzionati o accreditati dal
Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla prescrizione
ed erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di
esenzione.
6. La raccolta e il trattamento dei dati, consistente
nelle operazioni di registrazione, validazione,
aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale
cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali.
7. L'accesso ed il trattamento dei dati sono
consentiti agli operatori delle aziende unità sanitarie
locali appositamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela di dati personali e con
l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il
riconoscimento del diritto all’esenzione ed il controllo
delle esenzioni rilasciate, per finalità
amministrativo-contabili, per il controllo della relativa
spesa a carico del Servizio sanitario nazionale nonché
della qualità e appropriatezza dell'assistenza erogata.
8. I dati
sanitari sono conservati in archivi cartacei e
informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e
sono trattati con tecniche di cifratura o codici
identificativi che consentano di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
9. La comunicazione e la diffusione dei dati di cui al
presente articolo è effettuata nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675
e successive modificazioni.
Art. 6. - Modalità di erogazione
delle prestazioni
1. L'assistito riconosciuto esente ha diritto alle
prestazioni di assistenza sanitaria, prescritte con le
modalità previste dalla normativa vigente, incluse nei
livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate
per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla
quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti.
2. Gli
assistiti esenti dalla partecipazione al costo ai sensi del
presente regolamento e ai sensi del decreto ministeriale 28
maggio 1999, n. 329, sono altresì esentati dalla
partecipazione al costo delle prestazioni necessarie per
l'inclusione nelle liste di attesa per trapianto.
3. Ferme restando le competenze della Commissione
unica del farmaco di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 1993 n. 266 e successive
modificazioni, le regioni, sulla base del fabbisogno della
propria popolazione, predispongono modalità di acquisizione
e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici,
anche mediante la fornitura diretta da parte dei servizi
farmaceutici pubblici.
Art. 7. - Modalità di prescrizione
delle prestazioni
1.
La
prescrizione delle prestazioni sanitarie erogabili in regime
di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del
presente regolamento, reca l'indicazione, unicamente in
forma codificata ai sensi dell'articolo 4, della malattia
rara per la quale è riconosciuto il diritto all'esenzione.
2. Fermi
restando i limiti di prescrivibilità previsti dalla vigente
normativa, ciascuna ricetta non può contestualmente recare
la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di
esenzione dalla partecipazione al costo e di altre
prestazioni.
3. La prescrizione delle prestazioni erogabili in
esenzione dalla partecipazione al costo è effettuata
secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto
alle condizioni cliniche individuali, con riferimento ai
protocolli, ove esistenti, definiti dai Centri di
riferimento e in collaborazione con i presidi della Rete.
Art. 8. - Aggiornamento
1. I contenuti
del presente regolamento sono aggiornati, con cadenza almeno
triennale, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, ai dati epidemiologici relativi
alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui
all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9. - Norme finali e
transitorie
1.
A
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento i
soggetti riconosciuti esenti ai sensi del decreto
ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, affetti da: Sindrome di
Budd-Chiari, Anemie ereditarie, Connettivite mista,
Immunodeficienze primarie, sindrome di Lennox-Gastaut,
Alterazioni congenite del metabolismo delle lipoproteine
(escluso: Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa
e IIb, Ipercolesterolemia primitiva poligenica,
Ipercolesterolemia familiare combinata, Iperlipoproteinemia
di tipo III), Difetti ereditari della coagulazione, Corea di
Huntington, Poliarterite nodosa, incluse nell'allegato 1 al
presente regolamento, hanno diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo per le prestazioni previste
dall'articolo 6 del presente regolamento.
2.
L'allegato 1 al decreto ministeriale 28 maggio
1999, n. 329, è modificato come riportato nell'allegato 2,
che forma parte integrante del presente regolamento.
3.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente
regolamento i soggetti già esenti ai sensi del decreto
ministeriale del 1 febbraio 1991, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 7 febbraio 1991, e successive modifiche e
integrazioni, per Angioedema ereditario, Dermatomiosite,
Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed
errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite,
Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da
cerebropatia e Retinite pigmentosa, hanno diritto
all'esenzione dalla partecipazione al costo per le
prestazioni previste dall'articolo 6 del presente
regolamento.
4. Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie
congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del
metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen,
Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia e Retinite
pigmentosa, hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione
al costo per le prestazioni previste dall'articolo 6 del
presente regolamento.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di
cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 1°
febbraio 1991, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 7 febbraio 1991, e successive modifiche e
integrazioni.
6. Le aziende unità sanitarie locali provvedono a
comunicare ai medici di medicina generale ed ai pediatri di
libera scelta i contenuti del presente regolamento e le
specifiche modalità di applicazione.
7. Le disposizioni del presente regolamento saranno
adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, ove venga meno la sospensione dell'efficacia fissata
dall'articolo 84 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché
della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 23 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificata dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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