|
Decreto
Ministeriale 28
maggio 1999, n. 329
Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a)
del
decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124
Pubblicato
sul S.O. n.174/L alla G.U. n. 226 del 25
settembre 1999
Serie
generale
IL
MINISTRO DELLA SANITà
VISTO il decreto legislativo 29
aprile 1998, n.124 avente ad oggetto "Ridefinizione del
sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997,
n.449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 30
aprile 1998, e in particolare l'articolo 5 che prevede che
il Ministro della sanità, con distinti regolamenti da
emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.400, individui, rispettivamente, le
condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie
rare che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione
per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai
medesimi regolamenti;
VISTO
il decreto ministeriale 1
febbraio 1991 avente ad oggetto "Rideterminazione delle
forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa
sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere del Consiglio
superiore di sanità nella seduta del 15 luglio 1998;
VISTO il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del
24 settembre 1998;
VISTO
il
parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, in data 19 dicembre 1998, che rileva che i
criteri per il trattamento dei dati personali nell'ambito
delle procedure dirette al riconoscimento delle esenzioni
sono oggetto di uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi
dell'articolo 6 del D.Lgs. 124/98 e che il presente
regolamento dovrebbe provvedere alla sola individuazione
delle condizioni di malattia croniche ed invalidanti
che danno diritto alle esenzioni mentre sembrerebbe attuare
anche quanto demandato a tali regolamenti in materia di
disciplina del trattamento dei dati personali;
CONSIDERATO
che la disciplina del trattamento dei dati personali è
oggetto di separata regolamentazione ai sensi dell'articolo
6 del D. Lgs. n.124/1998 e che il presente regolamento si
limita ad individuare le malattie esenti e le
caratteristiche generali del sistema di riconoscimento del
diritto all'esenzione in relazione ad esse;
RITENUTO
di recepire il parere dell'Autorità Garante modificando in
tal senso il testo dell'articolo 2, comma 2 e prevedendo che
le disposizioni del presente regolamento siano adeguate
sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998
n.124;
VISTO
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22
febbraio 1999;
VISTA
la comunicazione n.100/SCPS/16.2670 del 11 marzo 1999 inviata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 e la risposta della stessa
Presidenza in data 18 maggio 1999, n. DAGL/114/31890/4-18-173;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1. - Finalità ed ambito di applicazione.
Art.
2. - Individuazione delle condizioni di malattia e delle
prestazioni.
Art.
3. - Modalità di prescrizione e di erogazione delle
prestazioni.
Art.
4. - Riconoscimento del diritto all'esenzione.
Art.
5. - Controlli.
Art.
6. - Aggiornamento.
Art.
7. - Norme finali e
transitorie.
Allegato N. 1
|