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Decreto
Ministeriale 28
maggio 1999, n. 329
Art.
1. - Finalità ed ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento individua le condizioni e le
malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le
correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli
essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124.
L'eventuale esclusione di prestazioni dai suddetti livelli
essenziali o l'introduzione di modifiche nella definizione
delle singole prestazioni in essi incluse sono recepite
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente
regolamento.
Art.
2. - Individuazione delle condizioni di malattia e delle
prestazioni
1.
L'allegato 1, che forma parte integrante del
presente regolamento, reca l'elenco delle condizioni e
delle malattie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
sanitaria dallo stesso indicate.
2.
Per consentire l'identificazione univoca delle
condizioni e delle malattie ai fini dell'esenzione e ferma
restando la vigente normativa in materia di tutela dei dati
personali dei soggetti affetti, a ciascuna malattia e
condizione è
associato uno specifico codice identificativo. Il codice si
compone di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione
progressiva delle malattie e delle condizioni, le successive
cinque corrispondono al codice identificativo delle stesse
secondo la classificazione internazionale delle malattie
"International classification
of diseases-IX-
Clinical modification (ICD-9-CM)"; in caso di condizioni non riferibili a
specifiche malattie riportate dalla suddetta
classificazione, il codice identificativo si compone delle
sole prime tre cifre.
3.
Per ciascuna condizione e malattia l'allegato 1
elenca le prestazioni di assistenza sanitaria appropriate ai
fini del relativo monitoraggio e della prevenzione degli
ulteriori aggravamenti. Tali prestazioni sono da erogarsi in
esenzione dalla partecipazione al costo agli aventi diritto
ai sensi dell'articolo 4. Nell'allegato 1 sono altresì
indicate le prestazioni di assistenza sanitaria da erogarsi
agli aventi diritto in regime di esenzione dal pagamento
della quota fissa, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del
D.Lgs.124/98 e successive modificazioni.
Art.
3. - Modalità di prescrizione e di erogazione delle
prestazioni
1.
La prescrizione delle prestazioni erogabili in
esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del
presente regolamento reca l’indicazione delle prime tre
cifre del codice identificativo della condizione o della
malattia, come risultanti dall'attestato di esenzione.
2.
Fermi
restando i limiti di prescrivibilità di cui alla legge 25
gennaio 1990 n. 8 e successive modificazioni, ciascuna
ricetta non può contestualmente recare la prescrizione di
prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla
partecipazione ai sensi del presente regolamento e di altre
prestazioni non erogabili in regime di esenzione.
3.
La prescrizione delle prestazioni erogabili in
esenzione dalla partecipazione ai sensi del presente
regolamento è effettuata secondo criteri di efficacia e di
appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali
e nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato
1.
Art.
4. - Riconoscimento del diritto all'esenzione
1.
L'azienda unità sanitaria locale di residenza
dell’assistito riconosce il diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo, ai sensi del presente regolamento,
sulla base della certificazione attestante la specifica
condizione o malattia, come definita all'articolo 2. La
certificazione deve essere rilasciata dai presidi delle
aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o
dagli Istituti ed Enti di cui all’articolo 4 comma 12 del
D. Lgs.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni o da
istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti
all’Unione Europea.
2.
L'azienda unità sanitaria locale rilascia a
ciascun assistito avente diritto, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica, un
attestato di esenzione, che reca in forma codificata l'indicazione della condizione o della malattia per la
quale è riconosciuto il diritto all'esenzione. In caso di
accertamento di più malattie o condizioni individuate
dall’articolo 2 del presente regolamento l'azienda unità
sanitaria locale rilascia al soggetto avente diritto un
unico attestato di esenzione che reca l'indicazione in
forma codificata di tutte le malattie o condizioni per le
quali è riconosciuto il diritto all'esenzione.
3.
Le
regioni, sulla base di linee guida definite dal Ministro
della sanità, fissano, per le condizioni di malattia per le
quali è prevedibile risoluzione, la validità temporale
massima dell’attestato.
Art.
5. - Controlli
1.
Le modalità di controllo sulle esenzioni sono
disciplinate dai regolamenti adottati ai sensi
dell’articolo 6 del D.Lgs.vo 29 aprile 1998 n. 124.
Art.
6. - Aggiornamento
1. Il presente regolamento è aggiornato secondo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 50 lettera f) della legge
27 dicembre 1997 n.449, con riferimento allo sviluppo dei
percorsi diagnostici e terapeutici di cui all’articolo 1,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
Art.
7. - Norme finali e
transitorie
1.
Le aziende unità sanitarie locali provvedono a
comunicare ai medici di medicina generale ed ai pediatri di
libera scelta i contenuti del presente regolamento e le
specifiche modalità di applicazione.
2.
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento le aziende unità sanitarie locali
sottopongono a verifica le attestazioni di esenzione già
rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991
e comunicano agli interessati la conferma del diritto all'esenzione, la sua cessazione o
l'esigenza di
ulteriori accertamenti. Nei casi di conferma del diritto
all’esenzione le aziende unità sanitarie locali
comunicano altresì le prestazioni fruibili in regime di
esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del
presente regolamento. Nei casi in cui la conferma del
diritto all’esenzione sia subordinata ad ulteriori
accertamenti, i soggetti interessati hanno diritto alla
fruizione in esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni individuate dal decreto 1 febbraio 1991 per la
specifica forma morbosa o condizione, fino al completamento
degli accertamenti e comunque non oltre i sessanta giorni
successivi alla predetta comunicazione dell’azienda.
3.
Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le
attestazioni di esenzione già rilasciate ai sensi del
decreto ministeriale 1 febbraio 1991, riferite a malattie e
condizioni non incluse nell'allegato 1 al presente
regolamento, cessano di avere efficacia a decorrere dalla
comunicazione dell'azienda unità sanitaria locale e
comunque non oltre il centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento. Fino a tale data
le attestazioni danno diritto alla fruizione in regime di
esenzione dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio
1991.
4.
Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 29 aprile 1998 n.124, le attestazioni di
esenzione già rilasciate per: Angioedema ereditario,
Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite,
Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo,
Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner,
Spasticità da cerebropatia e Retinite pigmentosa, danno
diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative prestazioni
individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991.
5.
Le disposizioni del presente regolamento saranno
adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124
anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma
lì 28 maggio 1999
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