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D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1 - Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

 

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

 

 

Art. 2 - Attribuzione a province, comuni e comunità montane

 

Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

 

Art. 3 - Settori del trasferimento e delle deleghe

 

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio. Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola «regione».

 

 

Art. 4 - Competenze dello Stato

 

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza (1).

(Omissis) (2).

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 (1).

 

 

Art. 5 - Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni

 

Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.

 

 

Art. 6 - Regolamenti e direttive della Comunità economica europea

 

Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

 

Art. 7 - Norme regionali di attuazione

 

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

 

 

Art. 8 - Gestioni comuni fra regioni

 

Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

 

 

Art. 9 - Polizia amministrativa

 

I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

 

 

Art. 10 - Classificazioni di beni o di opere

 

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.

 

 

Art. 11 - Programmazione nazionale e regionale

 

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.

Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.

Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

 

 

TITOLO II

Ordinamento ed organizzazione amministrativi

 

Capo I - Oggetto

 

Art. 12 - Materie del trasferimento

 

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie «ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione» e «circoscrizioni comunali».

 

 

Capo II - Ordinamento degli enti amministrativi locali

 

Art. 13 - Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione» concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.

 

 

Art. 14 - Persone giuridiche private

 

è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.

 

 

Art. 15 - Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati

 

è trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.

 

 

Capo III - Circoscrizioni comunali

 

Art. 16 - Circoscrizioni comunali

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «circoscrizioni comunali» concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.

La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

 


(1) Comma modificato dall'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

(2) Comma abrogato dall'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

 

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