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D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1 - Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative
dello Stato
Il
trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie
indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate
dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti
pubblici nazionali ed interregionali successivamente
all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n.
6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5
giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni
dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma
dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono
attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i
fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge
27 novembre 1976, n. 894.
Art.
2 - Attribuzione a province, comuni e
comunità montane
Ai
comuni, alle province, alle comunità montane sono
attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente
decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo
le vigenti disposizioni di legge.
Art.
3 - Settori del trasferimento e delle deleghe
I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli
precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori
organici: ordinamento e organizzazione amministrativa;
servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed
utilizzazione del territorio. Negli articoli seguenti è
usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola
parola «regione».
Art.
4 - Competenze dello Stato
Lo
Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita
soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli
seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o
delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza (1).
(Omissis)
(2).
Il
Governo della Repubblica, tramite il commissario del
Governo, esercita il potere di sostituzione previsto
dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 (1).
Art.
5 - Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni
Gli
atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di
funzioni amministrative sono definitivi. Il governo
stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare
comunicazione al commissario del Governo.
Art.
6 - Regolamenti e direttive della Comunità economica
europea
Sono trasferite alle regioni in ciascuna
delle materie definite dal presente decreto anche le
funzioni amministrative relative all'applicazione dei
regolamenti della Comunità economica europea nonché
all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato
con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sarà
osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il
Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività
degli organi regionali che comporti inadempimenti agli
obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione
interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la
inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza
di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i
provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione
regionale.
Art.
7 - Norme regionali di
attuazione
Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato
possono emanare norme legislative di organizzazione o di
spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 117 della Costituzione.
Le regioni possono altresì emanare norme di legge
con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed
altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni
amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di
indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Art.
8 - Gestioni comuni fra regioni
Le
regioni per le attività ed i servizi, che interessano i
territori finitimi, possono addivenire ad intese e
costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma
consortile.
Le attività ed i servizi predetti devono
formare oggetto di specifiche intese e non possono dare
luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
Art.
9 - Polizia amministrativa
I
comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono
titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle
materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.
Sono delegate alle regioni le funzioni di
polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato
alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello
Stato e degli enti pubblici.
Art.
10 - Classificazioni di beni o di opere
Salvo
diversa specifica disciplina per ogni provvedimento
amministrativo di classificazione di beni o di opere
riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento
di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le
regioni interessate.
Art.
11 - Programmazione nazionale e regionale
Lo
Stato determina gli obiettivi della programmazione economica
nazionale con il concorso delle regioni.
Le regioni determinano i programmi
regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della
programmazione economica nazionale e con il concorso degli
enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli
statuti regionali.
Nei programmi regionali di sviluppo gli
interventi di competenza regionale sono coordinati con
quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti
locali territoriali.
La programmazione costituisce riferimento
per il coordinamento della finanza pubblica.
TITOLO
II
Ordinamento
ed organizzazione amministrativi
Capo
I - Oggetto
Art.
12 - Materie del trasferimento
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato nelle materie «ordinamento di enti amministrativi
dipendenti dalla regione» e «circoscrizioni comunali».
Capo
II - Ordinamento degli enti amministrativi locali
Art.
13 - Ordinamento degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali
Le
funzioni amministrative relative alla materia «ordinamento
degli enti amministrativi dipendenti dalla regione» concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la
soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti
nelle materie di cui al presente decreto.
Le funzioni amministrative esercitate da organi
centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti
di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.
Art.
14 - Persone giuridiche private
è
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative di organi centrali e periferici dello Stato
concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del
codice civile che operano esclusivamente nelle materie di
cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si
esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Art.
15 -
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni,
eredità e legati
è
trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti l'acquisto di immobili e
l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte
degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del
presente decreto. è
delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative
agli enti di cui all'art. 14.
Capo
III - Circoscrizioni comunali
Art.
16 -
Circoscrizioni comunali
Le
funzioni amministrative relative alla materia «circoscrizioni
comunali» concernono: la determinazione dell'ambito
territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e
sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a
variazioni territoriali; il regolamento del regime di
separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni
e loro frazioni.
La denominazione delle borgate e frazioni
è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della
Costituzione.
Fino all'entrata in vigore della legge
sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
(1)
Comma modificato dall'art. 8 della L. 15 marzo
1997, n. 59.
(2) Comma abrogato dall'art. 8 della L. 15
marzo 1997, n. 59.
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