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D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
TITOLO
VI
Disposizioni finali e transitorie
Art.
106 - Espropriazione per la
pubblica utilità
Sono comprese le
funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni
nelle materie indicate nel presente decreto anche quelle
concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica
utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza
dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza.
Restano di competenza dello Stato le
funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le
opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza.
Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative concernenti le occupazioni temporanee e
d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere
pubbliche o di pubblica utilità la cui esenzione è di loro
spettanza.
Art.
107 - Organi tecnici dello Stato
Le
regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni
amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi
tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli
organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali
che ne disciplinano la composizione, funzionari designati
dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi
appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio
legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale
disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti
l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il
caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora
non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione,
quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.
Art.
108 - Consiglio superiore dei lavori pubblici
Le
regioni possono avvalersi, a norma del primo comma
dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle
leggi dello Stato e delle regioni.
Art.
109 - Agevolazioni di credito
Sono
comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle
regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche
quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare
l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a
legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con
gli istituti di credito, la determinazione dei criteri
dell'ammissibilità
al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva
destinazione.
Resta ferma la competenza degli organi
statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti
che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi
massimi praticabili dagli istituti.
La determinazione dei tassi minimi di
interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai
sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il trasferimento di funzioni di cui al
primo comma comprende le funzioni di determinazione dei
criteri applicativi dei provvedimenti regionali di
agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di
assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso,
destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle
materie di competenza regionale, anche se relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o
comunitaria.
Art.
110 - Fondi nazionali di rotazione
I
fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre
1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge
14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge
27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi.
Le disponibilità finanziarie sui fondi, di
cui al comma precedente, sono versate man mano che si
formano nel fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in
conformità delle disposizioni del secondo comma dello
stesso articolo.
Art.
111 - Trasferimento di uffici dello Stato
Sono trasferiti alle
regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello
Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
L'esercizio delle funzioni amministrative che
continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente,
quali organi dello Stato, in materia diverse da quelle
contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni,
se non diversamente disposto dal presente decreto.
Art.
112 - Personale statale assegnato alle regioni
Il
personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli
operai, in servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio
1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a
norma del presente decreto è messo a disposizione delle
regioni stesse rispettivamente competenti per territorio.
Gli ulteriori contingenti di personale
appartenenti alle singole amministrazioni statali in
servizio presso gli uffici centrali e periferici dei
Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da
mettere a disposizioni delle regioni in relazione alle
funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono
determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite
le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con
la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale
è ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste
formulate da ciascuna di esse.
Il personale appartenente ad uffici non
trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni
amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma
precedente, è messo a disposizione di ciascuna regione
previo assenso degli interessati.
L'amministrazione di provenienza, in caso
di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti,
entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo
comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti
che hanno fatto domanda con precedenza a coloro che
svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle
trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32,
terzo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In
mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni
provvedono d'ufficio, sentito il consiglio di
amministrazione, a mettere a disposizione di ciascuna
regione i dipendenti che risultano in possesso di minori
titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale contemplato dal presente articolo che
viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella
dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda,
competono le indennità e i rimborsi connessi al
trasferimento in base alla normativa vigente per i
dipendenti statali.
Art.
113 - Enti nazionali ed interregionali
Gli
enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in
parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per
le quali le funzioni amministrative sono trasferite o
delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi
degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa
l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono
sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente
anche ad accertare se siano pubblici o privati.
Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto il legale rappresentante di
ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per
le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna
regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle
funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle
svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni
e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e
delle entrate con specifica indicazione della loro natura.
Entro i successivi 30 giorni le regioni,
anche in assenza della comunicazione di cui al precedente
comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando
espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono
funzioni integralmente comprese in quelle che il presente
decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli
enti locali nonché le funzioni svolte in materia di
competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari
anche di funzioni statali residue.
Entro i successivi 45 giorni il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione
tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi
di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni
integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni
o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche
funzioni residue, indicando specificatamente, per queste
ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale
di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli
enti locali.
Entro i successivi quarantacinque giorni la
Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime
le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le osservazioni della Commissione
parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della
commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti
per ciascun ente.
Il decreto contiene l'elenco delle funzioni
residue non rientranti nelle materie di cui al presente
decreto, l'individuazione dei beni e del personale
indispensabili all'espletamento delle funzioni residue
dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle
spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni
trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di
amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente
residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì
alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.
Nel caso di enti pubblici per i quali sia
stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il
decreto ne dichiara l'estinzione.
Il decreto dichiara altresì l'estinzione
degli enti, trasferendone le funzioni residue
all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari,
allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo
e la commissione parlamentare per le questioni regionali,
abbiano accertato:
1) la non economicità dei singoli enti
nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche
alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa
pubblica;
2) la non convenienza che i singoli enti,
per la funzione istituzionale perseguita, continuino a
rimanere distinti
dall'amministrazione
diretta dello Stato o da altri enti similari (10).
Il trasferimento delle funzioni degli enti
di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978.
In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non
sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né
abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli
articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o
sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a
qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla
tabella B (11).
Le somme di cui al comma precedente, nonché
quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al
comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da
trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi,
pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito
conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale
dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo
comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al
perseguimento dei fini associativi.
Dalla data predetta le regioni assicurano
la continuità delle prestazioni previste a carico degli
enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di
cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno
avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi;
per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione
delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto
corrente infruttifero di cui al comma precedente sono
ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle
regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti
dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La commissione tecnica di cui al presente
articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati
dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3
dall'ANCI, I dall'UPI.
I rappresentanti regionali vengono scelti
dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21
designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle
regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e
Bolzano.
La commissione ha sede presso la Presidenza
del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione
della pubblica amministrazione.
Art.
114 - Enti di assistenza a categorie
La
commissione di cui al terzultimo comma del precedente art.
113, trascorso, il termine di cui al secondo comma del
medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti
preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli
inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione
finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate
da contributi, che in forza di legge, sono a carico di
persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali territoriali.
Effettuata la individuazione, la
commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione
parlamentare per le questioni regionali ed i singoli enti
interessati.
La commissione, ottemperato a quanto
disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la
procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e
sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della
comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto
dal quarto comma del citato articolo.
Qualora nei dodici mesi successivi alla
comunicazione di cui al precedente comma gli interessati
alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni
nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la
continuità delle prestazioni assistenziali, tali
associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni
previsti dai successivi commi, la concessione in uso di
parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma.
Le associazioni di cui al comma precedente,
qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti
tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di
entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire
l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere
domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i
contributi obbligatori degli aderenti all'associazione.
La presidenza del Consiglio dei Ministri,
entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda
alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo
accertamento dell'esistenza dei presupposti per la
concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta
in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento
alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni
dell'ente, la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal
quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto
secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I
beni oggetto della concessione vengono preliminarmente
trasferiti al patrimonio dello Stato.
La concessione dei beni ad ogni singola
associazione è disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita
convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le
procedure e le modalità, per la revoca senza indennizzo
della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria
non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei
beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della
revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri alla regione competente per
territorio.
A
l di fuori dei casi previsti nei commi
precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme
del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi
titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti
pubblici.
La commissione di cui al terzultimo comma
dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi,
previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna
domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti
sospesi ed esprime il previsto parere ai fini
dell'emanazione del relativo decreto.
Entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto la legge della Repubblica provvede a
disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati
agli enti di cui al presente articolo.
Trascorso l'anno senza che sia stata
emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia
verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i
contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che
si siano associati agli enti di cui al presente articolo.
Art.
115 - Enti a struttura associativa
Gli
enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione
finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a
sussistere come enti morali assumendo la personalità
giuridica di diritto privato con il decreto del presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e
ad essi individualmente relativo. Essi conservano la
titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle
attività associative, nonché di quelle derivanti da atti
di liberalità o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra
si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo
dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un
contributo per il sostegno dell'attività associativa delle
persone giuridiche private costituite ai sensi del presente
articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà
comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo
Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto
per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18
agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di
conversione (12).
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre
1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono
ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni,
rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od
assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore
degli enti di cui al primo comma (12).
A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di
cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire
mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati
dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi
associativi che i titolari delle suddette prestazioni
intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti
pubblici interessati stabiliscono mediante apposite
convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui
al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione
delle ritenute di cui al presente comma (12).
Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per
sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela
degli associati, con apposite leggi potrà assegnare
contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e
concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e
moralmente rilevanti (12).
Art.
116 - Enti privati
Al
31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di
contributo statale a favore degli enti, associazioni,
fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che
operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente
nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma
di finanziamento o di contributo; dello Stato ad altri enti,
associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in
riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle
regioni.
Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi
che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono
portate in aumento del tondo comune tra le regioni di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art.
117 - Patrimonio degli enti
I
patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui
all'allegata tabella B compresa l'annotazione finale, i
quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo
svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero
attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni
nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al
precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art.
25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni,
province e comunità montane.
I beni patrimoniali costituenti le sedi
centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo
restando quando disposto dagli articoli 114 e 115, sono
amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del
Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404.
I proventi netti derivanti
dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni
predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di
cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il
Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo
stato della liquidazione.
Tutti gli altri beni immobiliari degli enti
predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114
e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati
dalla regione nel cui territorio sono situati.
I proventi netti di cui al precedente
comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni,
sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art.
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
I residui beni mobiliari compresi il
numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio
di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività.
Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro,
ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i
proventi di cui al terzo comma (13).
Nel caso di enti le cui funzioni siano solo
parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero
attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e
dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni
patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di
servizi o per le attività svolte dall'ente in misura
proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente,
per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente,
residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si
applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività
previdenziale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi
e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano
anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai
sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento
adottato successivamente al 25 luglio 1977.
Art.
118 - Continuità delle prestazioni
Le regioni
assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità
delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle
leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.
Allo stesso fine possono stipulare apposite
convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.
Art.
119 - Attività residue degli enti pubblici estinti
Le
funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art.
113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a
statuto speciale mediante ufficio stralcio, tino a quando
non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione
degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.
Art.
120 - Entrate degli enti pubblici
Le
entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese
quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di
legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se
alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative
da essi esercitate o, limitatamente alla parte pertinente
alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano
funzioni amministrative anche in materia diverse da quelle
contemplate nel presente decreto.
Analogamente si procede, intendendosi
sostituiti comuni, province o comunità montane alle
regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a
comuni, province o comunità montane.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti
non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art.
114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali,
quando tali entrate derivano da contributi posti a carico,
in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti e
autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari
dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate
affluiscono al bilancio dello Stato.
Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche
private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché alle
entrate destinate all'esercizio delle funzioni
amministrative non trasferite nelle regioni e a statuto
speciale.
Art.
121 - Competenze dello Stato
Le
entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente,
derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone
fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o
pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite
direttamente dalla regione nella quale si trova il
rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con
l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n.
281, in quanto applicabile.
Le entrate di cui sopra saranno
direttamente percepite dai comuni, province o comunità
montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite
a questi enti.
(10)
Comma aggiunto dall'art.
1-quater, D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, in L. 21 ottobre 1978, n. 641.
(11)
Comma così sostituito
dall'art. 1, D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, in L. 21 ottobre 1978, n. 641.
(12)
I presenti commi terzo,
quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario
comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, D.L. 18 agosto
1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in L. 21
ottobre 1978, n. 461.
(13)
Comma così sostituito
dall'art. 1-novies D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito,
con modificazioni, in L. 21 ottobre 1978, n. 461.
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