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D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

 

 

Art. 106 - Espropriazione per la pubblica utilità

 

Sono comprese le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate nel presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza.

Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza.

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esenzione è di loro spettanza.

 

 

Art. 107 - Organi tecnici dello Stato

 

Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato.

Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.

Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

 

Art. 108 - Consiglio superiore dei lavori pubblici

 

Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.

 

  

Art. 109 - Agevolazioni di credito

 

Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri

dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.

La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

 

 

Art. 110 - Fondi nazionali di rotazione

 

I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi.

Le disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.

 

  

Art. 111 - Trasferimento di uffici dello Stato

 

Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.

 

 

Art. 112 - Personale statale assegnato alle regioni

 

Il personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma del presente decreto è messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente competenti per territorio.

Gli ulteriori contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizioni delle regioni in relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse.

Il personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli interessati.

L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti statali.

 

 

Art. 113 - Enti nazionali ed interregionali

 

Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.

Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue.

Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.

Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.

Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.

Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.

Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.

Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:

1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti

dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari (10).

Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978.

In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B (11).

Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.

Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, I dall'UPI.

I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.

La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.

 

 

Art. 114 - Enti di assistenza a categorie

 

La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso, il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali.

Effettuata la individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed i singoli enti interessati.

La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo.

Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma.

Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti all'associazione.

La presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato.

La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità, per la revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio.

A l di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituitesi secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo.

Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente articolo.

 

 

Art. 115 - Enti a struttura associativa

 

Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.

Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.

Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione (12).

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma (12).

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma (12).

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti (12).

  

 

Art. 116 - Enti privati

 

Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo; dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni.

Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del tondo comune tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

Art. 117 - Patrimonio degli enti

 

I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province e comunità montane.

I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quando disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquidazione.

Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati.

I proventi netti di cui al precedente comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma (13).

Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio 1977.

 

 

Art. 118 - Continuità delle prestazioni

 

Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.

Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.

  

 

Art. 119 - Attività residue degli enti pubblici estinti

 

Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, tino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

 

 

Art. 120 - Entrate degli enti pubblici

 

Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate o, limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto.

Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province o comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunità montane.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al bilancio dello Stato.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni e a statuto speciale.

 

 

Art. 121 - Competenze dello Stato

Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile.

Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.

 


(10) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in L. 21 ottobre 1978, n. 641.

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in L. 21 ottobre 1978, n. 641.

(12) I presenti commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in L. 21 ottobre 1978, n. 461.

(13) Comma così sostituito dall'art. 1-novies D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in L. 21 ottobre 1978, n. 461.

 

 

    

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