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D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
Art.
122 - Personale degli enti pubblici
Il personale in
servizio in base ad atti adottati entro la data del 24
febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche
degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui
funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma
del presente decreto e che sia strettamente indispensabile
all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a
disposizione delle regioni stesse contestualmente al
trasferimento dei beni e delle funzioni (14).
I contingenti del personale da mettere a
disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma
saranno determinati con il medesimo procedimento di cui
all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla
emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate
per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle
regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà
ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste
formulate da ciascuna di queste (14).
Il personale degli enti pubblici non
compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei
commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici
distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite
graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto
dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative,
nell'ordine:
a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo
comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive integrazioni, con la osservanza delle
disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma
dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in
organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20
marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da
coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio
nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi
dell'articolo 25 della legge stessa;
b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6
della legge 22 luglio 1975, n. 382 (14).
I dipendenti degli enti di cui al primo
comma dell'art. 15 trasferiti allo Stato ai sensi del
presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono
comandati a prestare servizio presso gli enti di
provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni
onere.
Art.
123 - Sistemazione definitiva del personale
Entro
un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli
articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi
a determinare la definitiva destinazione del personale posto
a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri
uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione
delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o
attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto.
Le regioni determinano, altresì, d'intesa
con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli
stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni
caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari
per far fronte ai corrispondenti oneri.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore
delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e
gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il
personale di ruolo e a definire la posizione del personale
non di ruolo, assegnato ai propri uffici.
Fino all'entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto
a disposizioni della regione è utilizzato in via
provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli
uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con
questi.
Fino alla stessa data, detto personale è
amministrato dell'amministrazione
di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme
in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato
giuridico ed al trattamento economico di attività,
previdenza, quiescenza e assistenza.
Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col
provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le
norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto
a disposizione delle regioni.
Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente
pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data
dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo
alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva
assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali.
Con effetto dalla data di inquadramento di cui al
precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i
ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non
di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il
personale trasferito.
Art.
124 - Posizione economica del personale trasferito
Al
personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli
112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le
posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel
ruolo di provenienza.
La metà dei posti comunque disponibili nei
ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che
sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli
precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già
destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi
trasferito.
Art.
125 - Affari pendenti
Le
amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le
funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31
gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi
nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti
le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora
esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.
Resta di competenza degli organi dello
Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei
procedimenti amministrativi che abbiano comportato
assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui
anteriormente alla data del 1° gennaio 1978.
Rimane, parimenti, di competenza degli
organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale,
la liquidazione delle ulteriori annualità di spese
pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di
trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno
relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad
esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Art.
126 - Soppressione e riduzione di capitoli del
bilancio di Stato
I capitoli dello
stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato
relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle
regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai
sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in
bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le
funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni
che residuano alla competenza statale sono iscritte con
decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui
denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
è
vietato conservare o istituire nel
bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e
finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese
concernenti le funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e
3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di
spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite
con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi del
precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi
destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità
previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione
delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a
statuto speciale.
Art.
127 - Determinazione delle spese aggiuntive
Le
spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni
amministrative di cui al presente decreto sono determinate,
ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n.
281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni
di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art.
126, le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa corrente, 28
per cento;
b) spese di natura operativa in conto
capitale, 18 per cento;
c) spese di personale ed accessori, 20 per
cento;
d) spese di funzionamento, 25 per cento.
Art.
128 - Determinazione del fondo di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281
In attuazione di
quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in applicazione
dell'art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con la
procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di
cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno
determinate in modo da assicurare un incremento del fondo
comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate
dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni
trasferite alle regioni con il presente decreto e delle
relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del
precedente art. 127.
Per l'anno 1978 la consistenza del fondo
comune determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1
della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un
importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate
dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni
trasferite alle regioni con il presente decreto e delle
relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del
precedente art. 127.
A partire dallo stesso anno 1978 il fondo
comune e altresì integrato di un importo pari agli
stanziamenti per le spese correnti soppressi dal bilancio
dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente
articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i
criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno
autorizzati.
Per gli anni dal 1979 al 1981 la
consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo
comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è
incrementata in ciascun anno di un importo pari
all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio
dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle
regioni con il presente decreto e delle relative spese
aggiuntive, aumentato della quota risultante
dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale
di incremento del gettito complessivo delle entrate -
indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n.
356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del
bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a
quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti
di bilancio presentati al Parlamento.
è
fatta salva la garanzia di cui al quarto
comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La ripartizione del fondo comune, determinato ai
sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri
di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge
n. 356 del 1976.
Art.
129 - Determinazione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai
sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui
all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese
aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo
istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad
integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art.
2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così
trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della
lettera b) del citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976,
n. 356, a far tempo dal 1979.
I capitoli relativi a spese di
investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del
fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c)
dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e verranno
assegnati alle regioni con i criteri e per la durata
previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Art.
130 - Assegnazione dei fondi ai sensi all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Gli
stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione
alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che
riguardino specificatamente una determinata regione, vengono
assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa
spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281.
Art.
131 - Determinazione delle spese per le funzioni
delegate
Gli
stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle
regioni verranno determinati annualmente in sede di
formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e verranno ripartiti tra le regioni con
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei
Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni
delegate, di concerto con il Ministro per le regioni.
Per lo svolgimento da parte delle regioni
delle funzioni amministrative loro delegate in base al
presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le
spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento
dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio
della delega stessa.
Art.
132 - Assegnazione
di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle
funzioni di interesse locale
Per
l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme
necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative
loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un
apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro.
Il fondo di cui al precedente comma, per lo
anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente alle
soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato,
aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del
precedente articolo 127.
Il Ministro per il tesoro ripartirà con
proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni
avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con
riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno
precedente a quello della ripartizione, nonché alle
rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e
dell'ANCI.
Art.
133 - Assegnazione di quote aggiuntive
Le
regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota
delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli
enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite
dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale
copertura di nuovi oneri che graveranno su di essi.
Fino a quando le leggi regionali non
avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni
attribuiranno agli enti locali una percentuale -
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto
con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale
- della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del
presente decreto.
Salvo quando disposto dal precedente art.
123, alle esigenze di personale, derivanti dalle
attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al
presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale
incluso nel ruolo unico di cui all'art. 6, lettera b), della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a
carico dell'ente locale che ne usufruisce.
Art.
134 - Modalità della soppressione e riduzione dei
capitoli di bilancio
Le
soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle
funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione
della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per
ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri
interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le
questioni regionali.
Art.
135 - Copertura finanziaria
All'onere
derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in
lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del cap.
5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art.
136 - Funzioni già trasferite alle regioni
Restano
ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle
regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al
presente decreto.
Art.
137 - Efficacia delle norme
Salvo
espressa disposizione in contrario le norme del presente
decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.
(14)
I presenti commi primo,
secondo, terzo così sostituiscono gli originari commi 1 - 4
per effetto dell'art. 1-terdecies, D.L. 18 agosto 1978, n.
481, convertito, con modificazioni, in L. 21 ottobre 1978,
n. 461.
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