 |
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
TITOLO
III
Servizi
sociali
Capo
I - Oggetto
Art.
17 - Materie del trasferimento
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «polizia
locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza
sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e
professionale», «assistenza scolastica», «musei e
biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi
sociali della popolazione di ciascuna regione.
Capo
II - Polizia locale urbana e rurale
Art.
18 - Polizia locale
urbana e rurale
Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia
locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia
che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio
comunale e che non siano proprie delle competenti autorità
statali.
Art.
19 - Polizia amministrativa
Sono
attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1)
il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle
altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto
ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di
materiali;
2)
il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di
guida, interprete, corriere o portatore alpino e per
l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3)
la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese
cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico,
previsto dall'art. 76;
4)
il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in
occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie
previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5)
la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o
cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di
cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per
aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale
pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6)
la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità,
persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di
curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art.
69;
7)
i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e
autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5
della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8)
la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui
si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale
pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti,
stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o
di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9)
la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico
spettacolo, di cui all'art. 80;
10)
i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di
pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
11)
le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e
qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica
in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12)
i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo
comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di
materie insalubri o pericolose;
13)
la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti
di cui all'art. 124;
14)
la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci,
di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni,
merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di
piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di
piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui
all'art. 121;
15)
la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o
questue di cui all'art. 156;
16)
i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di
sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17)
la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui
all'art. 62;
18)
la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di
cui all'art. 126.
Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti
locali territoriali, i consigli comunali determinano
procedure e competenze dei propri organi in relazione
all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In
relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero
dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può
impartire, per il tramite del commissario del Governo,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I
provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13),
14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al
prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per
motivata richiesta dello stesso (3).
Il
diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri
5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace
solo se il prefetto esprime parere conforme (3).
Art.
20 - Controlli di pubblica sicurezza
Resta
ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di
pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali
destinati all'esercizio di attività soggette ad
autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente,
al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni
imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e
degli enti locali.
Art.
21 - Regolamenti comunali
Il
presidente della giunta regionale trasmette al commissario
del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di
polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica
degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
Capo III - Beneficenza pubblica
Art.
22 - Beneficenza
pubblica
Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza
pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel
quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di
prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a
favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in
base al quale sono individuati i destinatari, anche quando
si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate,
escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni
economiche di natura previdenziale.
Art.
23 - Specificazione
Sono
comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo
precedente le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle
famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni
soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie
minorili nell'ambito della competenza amministrativa e
civile;
d) agli interventi di protezione speciale di cui agli
articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art.
24 - Competenze dello Stato
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso
di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o
estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in
favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi
straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri,
limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario
alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della
qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24
luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il
trasferimento in altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale
prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato,
all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da
enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con
organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché
la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a
finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della
Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere
continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38
della Costituzione, ivi compresi le indennità di
disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa
integrazione stipendi e salari;
6) l'attività dei CPABP strettamente
limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente
punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
Art.
25 - Attribuzioni ai comuni
Tutte
le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed
alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza,
di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai
comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione.
La regione determina con legge, sentiti i
comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla
gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme
di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se
necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
117 della Costituzione forme anche obbligatorie di
associazione fra gli stessi.
Gli ambiti territoriali di cui sopra devono
concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e
sanitari.
Allorché gli ambiti territoriali
coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di
cui al presente articolo sono assunte dalle comunità
montane stesse.
Le funzioni, il personale ed i beni delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti
nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o
associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni
contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica
e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (4).
Entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina una commissione composta da quattro
rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI -
Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA -
Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza
ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di
beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare,
entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. -
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono
da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono
in modo precipuo attività inerenti la sfera
educativo-religiosa (4).
L'elenco di cui al comma precedente è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata
la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la
legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione
in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a
comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma
dei successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei
beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina
l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti
gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla
programmazione dei servizi disposte in attuazione del
presente articolo (4).
Le attribuzioni degli enti comunali di
assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale,
sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30
giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le
norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni
dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel
rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma
della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività
di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata
separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di
assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo
conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale
anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (4).
Art.
26 - Attribuzioni alla provincia
La provincia nell'ambito dei piani
regionali approva il programma di localizzazione dei presidi
assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni
territoriali di cui al precedente articolo.
Capo
IV - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
Art.
27 - Assistenza sanitaria ed
ospedaliera
Le
funzioni amministrative relative alla materia «assistenza
sanitaria ed ospedaliera» concernono la promozione, il
mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico
e psichico della popolazione e comprendono, in particolare,
tutte quelle che tendono:
a) alla prevenzione ed alla cura delle
malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
b) alla riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale,
ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli
invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
c) alla prevenzione delle malattie
professionali ed alla salvaguardia della salubrità,
dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di
lavoro;
d) all'igiene degli insediamenti urbani e
delle collettività;
e) alla tutela igienico-sanitaria della
produzione, commercio e lavorazione delle sostanze
alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti,
surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al
successivo art. 30 lettera g);
f) alle autorizzazioni ed ai controlli
igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché
sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni
relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di
stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali
naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla
vendita;
g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle
attività sportive;
h) alla promozione dell'educazione
sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo
sanitario, secondo le disposizioni della legge di
istituzione del servizio sanitario nazionale;
i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi
esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi
compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la
vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché
sugli alimenti di origine animale.
Sono inoltre compresi nelle materie
suddette:
a) i compiti attualmente svolti dalle
sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione
antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali
del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad
eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo
Stato;
b) le funzioni relative alla tutela
sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione
medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del
CONI;
c) nel quadro della ristrutturazione
dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in
base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite
alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte
dall'ente nei settori di competenza delle regioni con
esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di
convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi
della Croce rossa internazionale;
d) tutte le funzioni in materia di
assistenza sanitaria comunque svolte da uffici
dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei
servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di
polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo
nazionale dei vigili del luogo nonché dei servizi
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del
personale dipendente.
Sono altresì comprese tra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate
dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine
agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali
operanti nella materia definita dal precedente primo comma,
ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le
attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori,
salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di
un componente del collegio dei revisori degli enti
ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi
di interessi finanziari dello Stato.
Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte
dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su
proposta del presidente della regione, quali addetti ai
servizi regionali e degli enti locali, che operino in
materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai
sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni
esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art.
28 - Istituti a carattere scientifico
Il
riconoscimento del carattere scientifico di istituti di
ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le regioni
interessate.
Spettano alle regioni, nei confronti degli
istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono
attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse
funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei
confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti
aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei
confronti delle case di cura private se si tratta di
istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.
Continuano invece ad essere esercitate dai
competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al
regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed
eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi
di amministrazione.
Il controllo sulle deliberazioni degli
istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico
è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha
la sua sede.
L'annullamento delle deliberazioni adottate
in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove
la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle
finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del
Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione.
Art.
29 - Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri
Le
regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei
controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio
della regione.
Fino a quando la legge regionale non abbia
provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed
istituzioni sono esercitate nei modi previsti
rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è
innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di
Genova e dell'Ordine mauriziano.
Art.
30 - Competenze dello Stato
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi internazionale: marittima,
aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma
sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie;
c) la produzione, con le connesse attività
di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la
pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in
medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici,
di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri,
di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi
medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
d) la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso,
l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite
alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il
commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la
prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle
modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi
nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la
determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
materiali e recipienti destinati a involgere e conservare
sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) la determinazione di standard di qualità
e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
h) la produzione, la registrazione, il
commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze
pericolose;
i) i controlli sanitari sulla produzione
dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e
l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere e il
trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge
2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina dell'organizzazione del
lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, impianti e
mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo
le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;
p) la ricerca e la sperimentazione clinica,
la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti
clinici;
q) la ricerca e la sperimentazione chimica,
la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti
chimici;
r) la fissazione dei requisiti minimi per
la determinazione dei profili professionali degli operatori
sanitari;
s) la determinazione dei livelli minimi di
scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per
operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per
l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed
ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di
ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi,
t) gli ordini e i collegi professionali;
u) il riconoscimento delle proprietà
terapeutiche delle acque minerali e termali e della
pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo
sanitario.
(3)
La sentenza 24 marzo 1987, n.
77, della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i
poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle
esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo
quinto comma.
(4)
La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 luglio 1981, n.
173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
25, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ha dichiarato, inoltre, a norma dell'art. 27, L. 11 marzo
1973, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
a)
del comma sesto dello stesso articolo 25;
b)
del comma settimo dello stesso articolo 25 limitatamente
alle parole: «L'elenco di cui al comma precedente è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata
la legge di riforma di cui al precedente quinto comma» e
alle parole «nonché il trasferimento dei beni delle
I.P.A.B. di cui ai commi precedenti»;
c)
del comma nono dello stesso articolo 25 limitatamente alle
parole: «e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo».
|

|