Home > Terzaet@ News > Leggi & Decreti Legislativi D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 > Dall'art. 17 all'art. 30

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

 

TITOLO III

Servizi sociali

 

Capo I - Oggetto

 

Art. 17 - Materie del trasferimento

 

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione. 

 

 

Capo II - Polizia locale urbana e rurale

 

Art. 18 - Polizia locale urbana e rurale

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali. 

 

 

Art. 19 - Polizia amministrativa

 

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (3).

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme (3).

 

 

Art. 20 - Controlli di pubblica sicurezza

 

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

 

 

Art. 21 - Regolamenti comunali

 

Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

 

 

Capo III - Beneficenza pubblica

  

Art. 22 - Beneficenza pubblica

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

 

 

Art. 23 - Specificazione

 

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria;

c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

 

 

Art. 24 - Competenze dello Stato

 

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

 

 

Art. 25 - Attribuzioni ai comuni

 

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.

Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (4).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa (4).

L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo (4).

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (4).

 

 

Art. 26 - Attribuzioni alla provincia

 

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

 

 

Capo IV - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

 

Art. 27 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;

b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;

c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;

e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g);

f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;

g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;

i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;

l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato;

b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;

c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale;

d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del luogo nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.

Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

  

Art. 28 - Istituti a carattere scientifico

 

Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate.

Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.

Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede.

L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

 

Art. 29 - Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri

 

Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione.

Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.

 

 

Art. 30 - Competenze dello Stato

 

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;

d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;

h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;

i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;

l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;

o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;

p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;

q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;

r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;

s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi,

t) gli ordini e i collegi professionali;

u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.

 


(3) La sentenza 24 marzo 1987, n. 77, della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 luglio 1981, n. 173, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ha dichiarato, inoltre, a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1973, n. 87, l'illegittimità costituzionale:

a) del comma sesto dello stesso articolo 25;

b) del comma settimo dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma» e alle parole «nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti»;

c) del comma nono dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo».

 

 

 

© terzaet@.com 2000. Tutti i diritti sono riservati