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D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
Art.
31 - Funzioni delegate
è
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti:
a)
la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui
al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le
vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già
di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e
successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai
veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste
dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e
dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320. Nel determinare i criteri ed
indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà
prescrivere particolari cautele e condizioni minime di
strutture di uffici per il disimpegno di servizi
particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di
confine;
b) i controlli sulla produzione,
detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle
altre sostanze pericolose;
c) il controllo dell'idoneità dei locali
ed attrezzature per il commercio e il deposito delle
sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla
radioattività ambientale;
d) i controlli sulla produzione e sul
commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la
prima infanzia e la cosmesi.
Il Ministero della sanità può provvedere
alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino
e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle
regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle
malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la
vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.
Art.
32 - Attribuzioni dei comuni
Sono
attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi
dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le
funzioni amministrative relative alla materia di cui al
precedente art. 27 che non siano espressamente riservate
allo Stato, alle regioni e alle province.
Spetta
alla regione stabilire i criteri di programmazione e di
organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i
tipi e le modalità delle prestazioni.
Le
leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in
proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti
alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte
degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei
servizi disposta in attuazione del presente articolo.
Si
applica il disposto dell'art. 26 relativo alla
determinazione degli ambiti territoriali.
Art.
33 - Attribuzioni della provincia
La
provincia nell'ambito dei piani regionali approva il
programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime
il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto
comma del precedente articolo.
Art.
34 - Attribuzioni aggiuntive
Le
funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a
quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai
comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del
servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite
rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a
decorrere dal 1° gennaio 1979.
Capo III -
Istruzione artigiana e professionale
Art.
35 - Istruzione artigiana e professionale
Le
funzioni amministrative relative alla materia «istruzione
artigiana e professionale» concernono i servizi e le
attività destinate alla formazione, al perfezionamento,
alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per
qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità,
compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e
quella conseguente a riconversione di attività produttive,
ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un
titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore,
universitaria o postuniversitaria; la vigilanza sull'attività
privata di istruzione artigiana e professionale.
Art.
36 - Specificazione
Sono in particolare
comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente
articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi
degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9
maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del
commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla
formazione e all'aggiornamento del personale impiegato
nell'attività di formazione professionale di cui all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in
tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa
del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di
lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento
professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione
degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390,
e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte
dal centro ricerche di Monteporzio Catone.
Resta ferma la competenza
dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza
tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da
eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante
squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.
Art.
37 - Istituti di istruzione professionale
Le
istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non
abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al
precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di
diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali
e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle
regioni ed assumono la qualifica di regionali.
Art.
38 - Collaborazione tra regione, enti locali e Stato
Per
lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro
attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali
territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle
scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero
della pubblica istruzione, secondo i criteri generali
deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi
della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
A
tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le
regioni e gli enti locali territoriali con i competenti
organi dello Stato.
In
esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei
locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le
spese a carico della regione per il personale, le pulizie,
il consumo del materiale e l'impiego dei servizi
strumentali.
Art.
39 - Consorzi per l'istruzione tecnica
I
consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le
relative funzioni, i beni del personale sono trasferiti alle
regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento
scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
Art.
40 - Competenze dello Stato
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1)
la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;
2)
l'attività di formazione ed addestramento professionale
svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati, e, in
genere, dall'amministrazione
dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri
dipendenti.
Art.
41 - Formazione professionale
Sono
abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478.
Non possono essere stanziate somme a favore
di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti
all'attività di istruzione professionale da parte dello
Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e
sperimentazione.
Gli enti pubblici, per svolgere attività
volontaria inerente all'istruzione professionale devono
ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si
tratti di attività di perfezionamento del proprio
personale.
Capo
VI - Assistenza scolastica
Art.
42 - Assistenza scolastica
Le
funzioni amministrative relative alla materia «assistenza
scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le
attività destinate a facilitare mediante erogazioni e
provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o
collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche
pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento
dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e
meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli
studi.
Le funzioni suddette concernono fra
l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica;
l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita
dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
Art.
43 - Competenze dello Stato
Restano
ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla
scelta dei libri di testo e le competenze degli organi
statali concernenti le caratteristiche tecniche e
pedagogiche dei medesimi.
Art.
44 - Opere universitarie
Sono trasferite alle regioni, per il
rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate
dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore
degli studenti universitari.
Sono trasferiti alle regioni a statuto
ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere
universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Il trasferimento è disciplinato dalla
legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in
mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al
trasferimento dei beni e del personale delle opere
universitarie provvede con decreto il Ministro per la
pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.
Art. 45 - Attribuzioni ai comuni
Le
funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono
attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità
previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono soppressi e le
funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono
attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con
proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il
passaggio dei beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono
soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi
ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al
comma precedente, la legge regionale provvede alla
liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del
personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di
collaborazione tra i comuni interessati.
Art.
46 -
Istituzione delle scuole statali
L'istituzione
delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene
effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme
vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di
priorità ai fini della loro attività di programmazione
regionale. Restano ferme le competenze dei consigli
scolastici provinciali.
Capo
VII - Beni culturali
Art.
47 -
Musei e biblioteche di enti locali
Le
funzioni amministrative relative alla materia «musei e
biblioteche di enti locali» concernono tutti i servizi e le
attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il
funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei
musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e
bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri
di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche
non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque
di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco
con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed
ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel
loro ambito.
Sono comprese tra le funzioni trasferite
alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e
periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari,
alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai
centri bibliotecari di educazione permanente nonché i
compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il
personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici
sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste
dalla legge regionale.
Art. 48 -
Beni culturali
Le
funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in
ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
librario, artistico, archeologico, monumentale,
paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con
la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il
31 dicembre 1979.
Art. 49 - Attività di promozione
educativa e culturale
Le regioni, con riferimento ai
propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono
attività di promozione educativa e culturale attinenti
precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o
contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni,
società regionali o a prevalente partecipazione di enti
locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché
contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di
enti locali.
Le funzioni delle regioni e degli enti
locali in ordine alle attività di prosa, musicali e
cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma
dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre
1979.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative concernenti le istituzioni culturali di
interesse locale operanti nel territorio regionale e
attinenti precipuamente alla comunità regionale.
L'individuazione specifica di tali
istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa
intesa con le regioni interessate.
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