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D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

 

 

TITOLO IV - Sviluppo economico 

 

Capo I - Oggetto

 

Art. 50 - Materie di trasferimento

 

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «ferie e mercati», «turismo ed industria alberghiera», «acque minerali e termali», «cave e torbiere», «artigianato», «agricoltura e foreste», come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.

 

 

Capo II - Fiere e mercati

 

Art. 51 - Fiere e mercati

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «fiera e mercati» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

 

 

Art. 52 - Attività commerciali

 

Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.

Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

 

 

Art. 53 - Competenze dello Stato

 

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato;

2) le esposizioni universali;

3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.

 

 

Art. 54 - Attribuzioni ai comuni

 

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;

b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;

d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;

e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;

f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;

g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;

b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;

d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;

e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;

f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;

g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

 

   

Art. 55 - Disposizioni in materia di mercati

 

Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte di comuni in merito:

a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;

b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

 

 

Capo III - Turismo ed industria alberghiera

 

Art. 56 - Turismo ed industria alberghiera

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera» concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.

Le funzioni predette comprendono fra l'altro:

a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;

b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali.

Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;

c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali.

L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così modificato:

«Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato».

 

 

Art. 57 - Ente nazionale italiano per il turismo

 

Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero.

Fino a quando l'ENIT non sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, è integrato di quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un rappresentante designato dall'UNCEM.

Alla scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all'art. 5, lettera d), e) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, e successive modificazioni.

 

 

Art. 58 - Competenze dello Stato

 

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico;

2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;

3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera;

4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.

 

 

Art. 59 - Demanio marittimo, lacuale e fluviale

 

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato.

 

 

Art. 60 - Attribuzioni ai comuni

 

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

a) promozione di attività ricreative e sportive;

b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

 

 

Capo IV - Acque minerali e termali

 

Art. 61 - Acque minerali e termali

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «acque minerali e termali» concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque.

 

 

Capo V - Cave e torbiere

 

Art. 62 - Cave e torbiere

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «cave e torbiere» concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:

a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;

b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;

c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

  

 

Capo VI - Artigianato

 

Art. 63 - Artigianato

 

Le funzioni amministrative relative alla materia «artigianato» concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.

Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché:

a) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;

b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;

c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.

Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

Art. 64 - Camere di commercio

 

Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.

Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.

Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia.

La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali.

I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della giunta regionale.

 

 

Capo VII - Consorzi industriali

 

Art. 65 - Consorzi industriali

 

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

   

 

 

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