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D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
TITOLO
IV - Sviluppo economico
Capo
I - Oggetto
Art.
50 - Materie di trasferimento
Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1
nelle materie «ferie e mercati», «turismo ed industria
alberghiera», «acque minerali e termali», «cave e
torbiere», «artigianato», «agricoltura e foreste», come
attinenti allo sviluppo economico delle rispettive
popolazioni.
Capo
II - Fiere e mercati
Art.
51 - Fiere e mercati
Le
funzioni amministrative relative alla materia «fiera e
mercati» concernono tutte le strutture, i servizi e le
attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo
svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e
mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti
d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di
prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
Art.
52 - Attività commerciali
Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei
comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal
Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative relative:
a) ai distributori di carburante, alle
rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di
vendita e consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza sull'applicazione dei
regolamenti comunitari in materia di classificazione,
calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei
prodotti commercializzati;
c) all'attività dei comitati provinciali
per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema
dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.
Le regioni possono altresì svolgere in
sede locale attività integrativa in tema di promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del
commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e
medie imprese sempre del settore del commercio.
Art.
53 - Competenze dello Stato
Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli enti fiera internazionali di Milano,
di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già
riconosciute alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la natura internazionale di altre fiere è
dichiarata con provvedimento dello Stato;
2) le esposizioni universali;
3) la formazione e la tenuta del calendario
delle fiere, sentite le regioni.
Art.
54 - Attribuzioni ai comuni
Sono
attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
a) alla vigilanza sull'applicazione dei
provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al
consumo;
b) alla istituzione e regolamentazione dei
mercati per il commercio al minuto;
c) all'impianto ed alla gestione dei
mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del
bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione
dei mercati alla produzione;
d) alla fissazione, sulla base dei criteri
stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura
dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di
alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di
distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti
autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
e) all'applicazione delle sanzioni da
comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso
fuori dei mercati;
f) all'autorizzazione, sulla base delle
prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali
determinati dalla regione, alla installazione di
distributori di carburanti nel territorio comunale, ad
eccezione di quelli installati sulle autostrade;
g) all'autorizzazione alla rivendita di
giornali e riviste.
Sono
attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
a) alla vigilanza sull'applicazione dei
provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al
consumo;
b) alla istituzione e regolamentazione dei
mercati per il commercio al minuto;
c) all'impianto ed alla gestione dei
mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del
bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione
dei mercati alla produzione;
d) alla fissazione, sulla base dei criteri
stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura
dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di
alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di
distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti
autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
e) all'applicazione delle sanzioni da
comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso
fuori dei mercati;
f) all'autorizzazione, sulla base delle
prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali
determinati dalla regione, alla installazione di
distributori di carburanti nel territorio comunale, ad
eccezione di quelli installati sulle autostrade;
g) all'autorizzazione alla rivendita di
giornali e riviste.
Art.
55 - Disposizioni in materia di mercati
Sono soppressi i
pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed
artigianato sulle proposte di comuni in merito:
a) alla chiusura settimanale obbligatoria
dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della
medesima;
b) all'applicazione della disciplina degli
orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
c) all'applicazione dell'orario degli impianti
stradali di distribuzione dei carburanti.
Capo
III - Turismo ed industria alberghiera
Art.
56 - Turismo ed industria alberghiera
Le funzioni
amministrative relative alla materia «turismo ed industria
alberghiera» concernono tutti i servizi, le strutture e le
attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e
lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi
aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché
gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul
piano locale.
Le funzioni predette comprendono fra
l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi
complementari all'attività turistica;
b) la promozione di attività sportive e
ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed
attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di
interesse dei giovani in età scolare, con gli organi
scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per
l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello
e le relative attività promozionali.
Per gli impianti e le attrezzature da essa
promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del
CONI;
c) la vigilanza sulle attività svolte e
sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto
riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil
club provinciali.
L'art. 1, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così
modificato:
«Fino a quando con legge regionale non sia
riordinata l'amministrazione
locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina
dei collegi dei revisori degli enti con finalità
turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per
il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione
alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello
Stato».
Art.
57 - Ente nazionale italiano per il turismo
Ferma restando la
competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del
presente decreto, per la propaganda all'estero delle
iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di
ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente
nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e
gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di
promozione turistica all'estero.
Fino a quando l'ENIT non sarà diversamente
riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale
risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27
agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974,
n. 365, è integrato di quattro rappresentanti designati
dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un
rappresentante designato dall'UNCEM.
Alla
scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne
parte i rappresentanti di cui all'art. 5, lettera d), e) ed
i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto
1960, n. 1041, e successive modificazioni.
Art.
58 - Competenze dello Stato
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1)
il parere del Ministero delle finanze ai fini del
riconoscimento, della revoca, della determinazione del
territorio relativo, della classificazione delle stazioni di
cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione
delle località di interesse turistico;
2)
il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di
viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le
regioni;
3)
la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di
informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici
turistici stranieri e di frontiera;
4)
la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e
dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano
per il turismo.
Art.
59 - Demanio marittimo, lacuale e
fluviale
Sono delegate alle regioni le
funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree
demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del
demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista
abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla
delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in
materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e
di polizia doganale.
La delega di cui al comma precedente non si
applica ai porti e alle aree di preminente interesse
nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello
Stato e alle esigenze della navigazione marittima.
L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro
il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la
difesa, per la marina mercantile e per le finanze sentite le
regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco
delle aree predette può essere modificato.
Art.
60 - Attribuzioni ai comuni
Sono attribuite ai comuni, ai sensi
dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni
amministrative in materia di:
a) promozione di attività ricreative e
sportive;
b) gestione di impianti e servizi
complementari alle attività turistiche;
c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi
ricettivi extra-alberghieri.
Capo
IV - Acque minerali e termali
Art.
61 - Acque minerali e termali
Le
funzioni amministrative relative alla materia «acque
minerali e termali» concernono la ricerca e l'utilizzazione
delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività
relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del
concessionario, fermo restando quanto previsto dal
precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle
acque.
Capo
V - Cave e torbiere
Art.
62 - Cave e torbiere
Le
funzioni amministrative relative alla materia «cave e
torbiere» concernono tutte le attività attinenti alle
cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Le suddette funzioni amministrative, oltre
a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:
a) l'autorizzazione all'escavazione di
sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge
e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata
e la vigilanza sulle attività di escavazione;
b) l'autorizzazione all'apertura e alla
coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo
alberghiero o forestale;
c) l'approvazione dei regolamenti per la
disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui
all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443;
d) la dichiarazione di appartenenza alla
categoria delle cave della coltivazione di sostanze non
contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai
sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative statali in materia di vigilanza
sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e
torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le
funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere
in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
Le regioni, per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo
nazionale delle miniere.
Capo
VI - Artigianato
Art.
63 - Artigianato
Le
funzioni amministrative relative alla materia «artigianato»
concernono le attività attinenti alla produzione di beni e
servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista
dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane
individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e
l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa
concernente l'artigianato.
Le funzioni suddette comprendono anche le
funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di
artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione
tra imprese artigiane, nonché:
a) le funzioni esercitate dall'ENAPI per
gli aspetti concernenti l'artigianato;
b) l'approvazione e la revisione degli
elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e
dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25
luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;
c) le funzioni relative alla tenuta,
attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo
delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione,
revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi
regionali non diano diversa disciplina alla materia.
Sono inoltre delegate le funzioni della
sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti
dell'artigianato.
Sono attribuite ai comuni, ai sensi
dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:
a) gli atti di istruzione e certificazione
ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) l'apprestamento e la gestione di aree
attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel
rispetto della pianificazione territoriale regionale.
Il consiglio generale e il consiglio di
amministrazione della Cassa per il credito alle imprese
artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri
in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Art.
64 -
Camere di commercio
Sono
di competenza delle regioni le funzioni amministrative
attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle
materie trasferite o delegate dal presente decreto.
Le funzioni istituzionali e le restanti
funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di
commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento
camerale e del relativo finanziamento.
Le funzioni di cui al primo comma
continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio
fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi
regionali non disciplineranno la materia.
La legge di riforma dell'ordinamento degli
enti locali territoriali individuerà quali funzioni
trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite
agli enti locali territoriali.
I presidenti delle camere di commercio
scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data
di entrata in vigore della legge di cui al precedente
secondo comma, il presidente della camera di commercio è
nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura
e le foreste, di intesa con il presidente della giunta
regionale.
Capo
VII - Consorzi industriali
Art.
65 - Consorzi industriali
Ferme
restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni
relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le
funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi
per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le
funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici,
esclusi i comuni e le province, in materia di assetto,
sistemazione e gestione di zone industriali e aree
industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture
per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze
dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.
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