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D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
Capo
VIII - Agricoltura e foreste
Art.
66 - Agricoltura e foreste
Le
funzioni amministrative nella materia «agricoltura e
foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le
attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie
con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati
che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono
destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le
foreste e le attività di produzione forestale e di
utilizzazione dei patrimoni silvo- pastorali; la raccolta,
conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti
agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di
imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a
favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e
associata; le attività di divulgazione tecnica e di
preparazione professionale degli operatori agricoli e
forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di
interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di
uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e
riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la
bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione
della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve
naturali e la tutela delle zone umide.
Le funzioni predette comprendono anche:
a) la propaganda per la cooperazione
agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e
l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione
e qualificazione professionale degli operatori agricoli,
l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore
agricolo e forestale;
b) il miglioramento fondiario e
l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
c) gli interventi di incentivazione, e
sostegno della cooperazione e delle strutture associative
per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei
prodotti agricoli;
d) il miglioramento e incremento
zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie
trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei
centri di fecondazione artificiale;
e) ogni altro intervento sulle strutture
agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti
comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e
contributi.
Le regioni provvedono, sulla base di
criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione,
al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla
coltivazione di terre incolte abbandonate o
insufficientemente coltivate.
Sono delegate alle regioni le funzioni
delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2
della legge 12 giugno 1962, n. 567.
Sono trasferite alle regioni tutte le
funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi
civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica
delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso
civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi
comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento
delle operazioni relative e la determinazione delle loro
competenze.
Sono altresì trasferite le competenze
attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi
dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi
civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento
approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla
legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con
regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16
marzo 1931, n. 377.
L'approvazione della legittimazione di cui
all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica
d'intesa con la regione interessata.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché
le funzioni amministrative attribuite, concernenti il
demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al
territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra
loro, dalle regioni interessate.
Art.
67 - Conservazione e trasformazione di prodotti
agricoli
Sono
altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo
Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e
la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione,
la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti
agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del
bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al
successivo terzo comma.
Per la gestione in comune, ai sensi
dell'art. 8 del presente decreto, le regioni provvedono
nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali
di indirizzo o coordinamento.
Gli interventi statali relativi agli
impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della
lettera m) dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi
fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la
commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
Le regioni sono sentite sulle relazioni
programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono
tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le
direttive del CIPE a tali enti
Art.
68 - Aziende di Stato per le foreste demaniali
L'Azienda
di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni
e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in
ragione della loro ubicazione.
Dal trasferimento sono esclusi: i terreni
dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali
sono stati realizzati impianti militari; le caserme del
Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive,
in misura non superiore all'1 per cento della superficie
complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare
dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali
e didattici di interesse nazionale.
Tali aree sono identificate entro il 31
dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per
la difesa.
Dal
trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non
destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi,
edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa
identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da
parte della commissione di cui all'art. 113.
Sono parimenti trasferiti alle regioni i
rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione
da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le
regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali
attribuiti a ciascuna di esse.
L'amministrazione statale, ai fini di cui
al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle
eventuali aziende forestali regionali e delle strutture
regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I
rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni.
Art.
69 - Territori montani, foreste, conservazione del
suolo
Sono delegate alle
regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n.
269, concernente la disciplina della produzione e del
commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le
regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme
di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità
che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la
commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le
disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della
legge anzidetta.
Sono trasferite alle regioni tutte le
funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici,
comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le
comunità montane, concernenti i territori montani, le
foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e
le proprietà silvo- pastorali degli enti locali, compresi i
poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui
terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può
individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino
comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle
foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata
dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma
delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto.
Le regioni formano programmi per la gestione del patrimonio
silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi
dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla
legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi
regionali di attuazione.
Sono altresì trasferite alle regioni le
funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente
norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I
piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono
predisposti dalle regioni anche sulla base di intese
interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire
servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello
Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con
le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi
e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco.
Sono inoltre trasferite alle regioni le
funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la
conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale
per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla
determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle
esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la
realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di
difesa del suolo che interessino il territorio di due o più
regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo
restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli
idrogeologici attualmente vigenti fino a quanto non sarà
stabilita una nuova disciplina statale di principio.
Le regioni possono altresì provvedere alle opere
destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettiv
territorio previa autorizzazione dello Stato.
Art.
70 - Calamità naturali
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative
esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in
materia di interventi conseguenti a calamità naturali o
avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui
alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della L. 25 maggio
1970, n. 364. Compete altresì, alle regioni, ai fini degli
interventi di cui al presente comma, la delimitazione del
territorio danneggiato e la specificazione del tipo di
provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle
previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono altresì trasferite le funzioni
concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle
produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle
calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello
Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.
Le tariffe dei prezzi a carico degli
organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato
sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed
alla zona agraria.
Restano ferme le competenze dello Stato
relative:
a) alla dichiarazione dell'esistenza dei
caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità
atmosferica;
b) alla determinazione della spesa da
prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da
assegnare alle regioni, su proposta della regione
interessata e d'intesa con la commissione interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art.
71 - Competenze dello Stato
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) le attività di ricerca e di
informazione connesse alla programmazione nazionale della
produzione agricola e forestale;
b) gli interventi di interesse nazionale
per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della
sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del
commercio con l'estero;
la ricerca e informazione di mercato a
livello nazionale e internazionale;
c) la ricerca e la sperimentazione
scientifica di interesse nazionale in materia di produzione
agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente
naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in
materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni possono
avvalersi delle strutture statali preposte alla
sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati
mediante apposite convenzioni;
d) l'ordinamento e la tenuta di registri di
varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli
funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il
territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità
nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e
forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi
compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la
omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine
agricole;
e) il fondo di solidarietà nazionale per
le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla
dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la
ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate;
f) la formazione della carta della
montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di
protezione delle foreste dagli incendi e i servizi
antincendi;
g) il reclutamento, l'addestramento e
l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è
impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'art.
11, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
h) le associazioni e le unioni nazionali
dei produttori in materia di agricoltura e foreste;
i) l'approvazione delle legittimazioni
sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
In sede di programmazione nazionale per la
realizzazione della politica delle produzioni e di mercato
dei prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione,
sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi,
anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi
di incentivazione, gli strumenti per la gestione della
politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione
dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il
coordinamento finanziario degli interventi regionali con
quelli nazionali attinenti ai mercati.
Il comitato di amministrazione della Cassa
per la formazione della proprietà contadina, quale risulta
dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da
due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione
della commissione interregionale di cui all'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art.
72 - Promozione e agevolazione di produzioni agricole
Sono altresì trasferite le funzioni di
promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria
della produzione serica, di controllo amministrativo
sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della
produzione sericola, le funzioni di promozione per il
miglioramento della produzione del riso e della canapa.
Sono trasferite alle regioni le funzioni di
promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per
la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente
cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e
per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché
per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.
Art.
73 - Ente nazionale italiano per il turismo
Fermi restando i poteri regionali di
istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n.
947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate
dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica
montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi
che operino in più regioni, si provvederà in base ad
intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del
presente decreto.
La classificazione, declassificazione e
ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di
bonifica montana e la determinazione di bacini montani che
ricadono nel territorio di due o più regioni e
l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi
di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel
territorio di due o più regioni, spettano alle regioni
interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di
loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal
fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese
intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni,
l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio,
nonché le modalità del concorso della regione nel
finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo
del personale necessario.
Il trasferimento di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.
11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali
centrali dello Stato.
Art.
74 - Difesa contro le malattie delle piante coltivate
Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le
malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti
ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18
giugno 1931, n. 987, nonché le funzioni e gli uffici degli
osservatori per le malattie delle piante. Le regioni
esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici
definiti dallo Stato.
Sono inoltre trasferite alle regioni le
funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo
di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza,
germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato
fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione
di nuove varietà di sementi elette.
Art.
75 - Incremento ippico
Sono
comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle
regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento
degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di
monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni,
nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle
produzioni equine.
Art.
76 - Assistenza agli utenti di motori
agricoli
Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli,
di formazione e di insegnamento tecnico- pratico per gli
agricoltori per l'incremento e la diffusione della
meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli
che non siano di competenza del Ministero delle finanze
riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi
agevolati per l'agricoltura.
Le regioni conferiscono la qualifica di
utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina
amministrativa del settore.
Ferme restando le competenze degli UTIF,
sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui
alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive
modificazioni.
Art.
77 - Funzioni delegate
è
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti:
a)
la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la
rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno
alimentare;
b)
l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati
che non siano riservati all'AIMA;
c)
la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri
genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli
funzionali;
d)
il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e
delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la
competenza statale ad adottare i provvedimenti di
riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni
di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone
di produzione.
Lo
Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per
la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio
dei prodotti agricoli.
Art.
78 - Attribuzioni dei comuni
Sono
attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma,
della Costituzione le funzioni amministrative in materia di:
a) interventi per la protezione della
natura, con la collaborazione della regione;
b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso
civico e di demanio armentizio.
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