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D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
TITOLO
V
Assetto
ed utilizzazione del territorio
Capo
I - Oggetto
Art.
79 - Materia del trasferimento
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie
«urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale», «navigazione e porti lacuali», «caccia»,
«pesca nelle acque interne», come attinenti all'assetto ed
utilizzazione del rispettivo territorio.
Capo
II - Urbanistica
Art.
80 - Urbanistica
Le
funzioni amministrative relative alla materia «urbanistica»
concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva
di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e di
trasformazione del suolo nonché la protezione
dell'ambiente.
Art.
81 - Competenze dello Stato
Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione, nell'esercizio della
funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3
della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale, con particolare
riferimento alla articolazione territoriale degli interventi
di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica
del territorio nonché alla difesa del suolo.
b) la formazione e l'aggiornamento degli
elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle
relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
(Per le opere da eseguirsi da
amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del
demanio statale l'accertamento della conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi,
salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è
fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata) (5).
(La progettazione di massima ed esecutiva
delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare
dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne
la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme
dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani
urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione
statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui
territorio sono previsti gli interventi) (5).
Se l'intesa non si realizza entro novanta
giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del
programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene
che si debba procedere in difformità dalla previsione degli
strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione
interparlamentare per le questioni regionali con decreto del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art.
14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla
regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le
regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del
CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli
impianti per la produzione di energia elettrica e dalla
legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge
24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.
Art.
82 - Beni ambientali
Sono
delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate
dagli organi centrali e periferici dello Stato per la
protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla
loro individuazione, alla loro tutela e alle relative
sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni
amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze
naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle
bellezze naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o
nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri
mezzi di pubblicità;
e) la adozione di provvedimenti cautelari
anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei
relativi elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di
demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g)
le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici
inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29
novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico
delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o
modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per
i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e
ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione,
quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come
bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro
inclusione negli elenchi.
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi
in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600
metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per
le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o
regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi;
g) i territori coperti da foreste e da
boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università
agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico (6).
Il vincolo di cui al precedente comma non
si applica alle zone A, B e -
limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione - alle
altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai
sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni
sprovvisti di tali
strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi
dell'articolo 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (6).
Sono peraltro sottoposti a vincolo
paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente,
i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (6).
Nei boschi e nelle foreste di cui alla
lettera g) del quinto comma del presente articolo sono
consentiti il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme
vigenti in materia (6).
L'autorizzazione di cui all'articolo 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata
o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le
regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e
trasmettono contestualmente la relativa documentazione.
Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati,
entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al
Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può
in ogni caso annullare, con provvedimento motivato,
l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni
successivi alla relativa comunicazione (6).
Qualora la richiesta di autorizzazione
riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può
in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione
regionale (6).
Per le attività di ricerca ed estrazione
di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali, prevista dal precedente nono comma, è
rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato (6).
Non è richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici, nonché per l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente
dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre
opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere
che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio (6).
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza
del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo
sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni
culturali e ambientali (6).
Art.
83 - Interventi per la protezione della natura
Sono trasferite alle
regioni le funzioni amministrative concernenti gli
interventi per la protezione della natura, le riserve ed i
parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e le
riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina
generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato,
regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà
dei parchi e riserve, saranno definite con legge della
Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di
cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei
parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per
ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando
la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di
indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di
individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve
naturali e parchi di carattere interregionale.
è
tatto salvo quanto stabilito dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.
Capo
III - Tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale
Art.
84 - Tranvie e linee automobilistiche di
interesse regionale
Le
funzioni amministrative relative alle materie tranvie e
linee automobilistiche di interesse regionale concernono i
servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi
gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie,
metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni
tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee
tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle
ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del
regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte
non prevalente del percorso si svolge nel territorio di
un'altra regione.
Le modalità di svolgimento dei servizi
pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono
parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite
d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la
parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.
Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative relative al personale dipendente da imprese
concessionarie di autolinee.
Art.
85 - Trasferimento alle regioni
Sono trasferite alle
regioni le funzioni amministrative concernenti
l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi
ed ai servizi da piazza.
Restano di competenza dello Stato le linee
automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee
interregionali che non rientrino nelle competenze regionali
ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo
di carattere interregionale
Art.
86 - Funzioni delegate
è
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di linee ferroviarie in
concessione, anche in gestione commissariale governativa, da
effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo
il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
è
delegato alle regioni, con l'assegno
delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie
gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
dichiarate non più utili all'integrazione della rete
primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
(Le regioni partecipano al controllo della
sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati
all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai
competenti uffici dello Stato) (7).
è
delegato alle regioni l'esercizio delle
funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle
linee di navigazione interna.
(5) Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18
aprile 1994, n. 383.
(6) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti
dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, in L. 8 agosto 1985, n. 431.
(7) Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio
1980, n. 753.
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