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D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
Capo
IV - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale
Art.
87 - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale
Le
funzioni amministrative relative alla materia «viabilità
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale»
concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le
strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse
regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di
edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel
territorio di una regione.
D'intesa tra Stato e regioni le strade
statali possono essere classificate come regionali e
viceversa.
Art.
88 - Urbanistica
Sono di competenza
statale le funzioni amministrative concernenti:
1) le opere marittime relative ai porti di
cui alla I e alla categoria II, classe I, e le opere di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato
e della navigazione, nonché per la difesa delle coste (8);
2) le opere idrauliche di prima categoria
nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al
successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
3) le opere per le vie navigabili di prima
classe;
4) le opere concernenti le linee elettriche
relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts;
le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito,
ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di
risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al
precedente art. 81, secondo comma e seguenti:
5) le opere aeroportuali che non riguardano
aerodromi esclusivamente turistici;
6) le costruzioni ferroviarie non
metropolitane;
7) l'esecuzione di opere concernenti i
servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia
universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare
a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di
servizio;
8) l'edilizia di culto;
9) gli interventi straordinari nelle opere
di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità
particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime
commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;
10) le opere di ripartizione di danni
bellici;
11) La determinazione di criteri generali
tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la
salvaguardia della incolumità pubblica e per la
realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e
produttivo;
12) le acque pubbliche nei limiti di cui al
successivo art 90, 13) la programmazione nazionale e la
ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale
per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la
previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché
la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi
e per la fissazione dei canoni.
Art.
89 - Opere idrauliche
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini
idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione
può essere modificata con lo stesso procedimento.
Tutte le opere idrauliche relative ai
bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle
regioni.
Per le opere idrauliche relative ai bacini
idrografici interregionali si provvederà in sede di legge
di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In
mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data
dal 1° gennaio 1980, alle regioni interessate che le
esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai
competenti organi statali.
Fino alla data predetta i programmi di
intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e d'intesa con le regioni interessate. Restano
ferme le competenze relative ai bacini interregionali
trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
Con decorrenza del 1° gennaio 1978 le
opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle
regioni.
Art.
90 - Acque
Tutte le funzioni
relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle
risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate
allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle
regioni che le eserciteranno nell'ambito della
programmazione nazionale della destinazione delle risorse
idriche e in conformità delle direttive statali sia
generali sia di settore per la dell'economia idrica.
In particolare sono delegate le funzioni
concernenti:
a) gli aggiornamenti e le modifiche del
piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le
risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e
bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché
l'utilizzazione delle risorse stesse;
b) gli interventi per la costruzione e la
gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non
compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett.
b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
c) l'imposizione e la determinazione delle
tariffe di vendita delle acque derivate o estratte,
nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei
prezzi alla produzione o al consumo;
d) la ricerca, l'estrazione e
l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le
funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del
sottosuolo;
e) la polizia delle acque.
Nelle materie precedenti le regioni possono
emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi
dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per
stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio
delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che
consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per
l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di
speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni
trasferite o delegate, che siano compatibili con la
destinazione della concessione della produzione di energia
elettrica.
Art.
91 - Competenze dello Stato
Sono riservate allo
Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione
nazionale generale o di settore della destinazione delle
risorse idriche, le funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di pubblicità delle
acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o
catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione
degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel
procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di
pubblicità delle acque, sono sentite le regioni
interessate;
2) la determinazione e la disciplina degli
usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le
funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle
concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenute per
le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina
delle acque;
3) il censimento nazionale dei corpi
idrici;
4) l'imposizione dei vincoli, gli
aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli
acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle
riserve idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato
dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle
esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o
per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti
nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà
comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più
regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le
esigenze prospettate;
5) la individuazione di bacini idrografici
a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse idriche per
la produzione di energia elettrica (9).
Art.
92 - Funzioni delegate
è
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative esercitate da organi centrali e periferici
dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da
eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Art.
93 - Edilizia residenziale pubblica
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali
concernenti la programmazione regionale, la localizzazione,
le attività di costruzione e la gestione di interventi di
edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia
convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale
nonché le funzioni connesse alle relative procedure di
finanziamento.
Sono altresì trasferite le funzioni
statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle
regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni
organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai
principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie
locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno
esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni
esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici
statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si
tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o
militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le
funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975,
n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione
nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi
dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.
Art.
94 - Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia
pubblica
Sono inoltre
trasferite alle regioni le funzioni amministrative
esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei
lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, e successive modificazioni.
è
trasferita la funzione relativa alla
determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle
abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre
1965, n. 1179, e successive modificazioni.
Sono altresì trasferite le funzioni
amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per
l'edilizia economica e popolare previste dell'art. 129 del
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23
maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere
tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa
disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa
statale di principio.
Sono infine trasferite ai sensi dell'art.
109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare
l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti
articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di
contributi in conto capitale o nel pagamento degli
interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con
gli istituti di credito.
Art.
95 - Attribuzioni ai comuni
Le funzioni amministrative concernenti
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato
per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti
civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
Art.
96 - Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia
pubblica
Sono attribuite alle
province le funzioni amministrative concernenti la
sospensione temporanea della circolazione sulle strade per
motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti
dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di
esigenze militari; la disciplina del transito periodico di
armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la
vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di
veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393.
Sono delegate alle regioni le funzioni
amministrative concernenti:
a) il coordinamento mediante conferenze tra
gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni
disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393;
b) le attività istruttorie relative alla
tenute dell'albo provinciale degli autotrasportatori di
merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
Le funzioni di cui al primo comma saranno
esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni
contenute nella legge di riforma degli enti locali
territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.
Capo
V - Navigazione e porti lacuali
Art.
97 - Navigazione e porti lacuali
Le
funzioni amministrative relative alla materia «navigazione
e porti lacuali» concernono la navigazione lacuale,
fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti
lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività
riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.
Le predette funzioni comprendono tra
l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti
predetti e la potestà di rilasciare concessioni per
l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone
portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio
del certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed
organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le
funzioni amministrative relative al personale dipendente da
imprese concessionarie operanti in questa materia.
Art.
98 - Gestioni comuni
Le
funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando
sono interessati i servizi in territori finitimi di più
regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni
interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma
consortile.
La gestione governativa per la navigazione
dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle
regioni territorialmente competenti previo risanamento
tecnico ed economico a cura dello Stato.
Resta salva la competenza dello Stato in
relazione ai rapporti internazionali riguardanti la
navigazione sul lago Maggiore.
Capo
VI - Caccia
Art.
99 - Caccia
Le funzioni amministrative relative alla
materia «caccia» concernono: l'esercizio della caccia, la
protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle
aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di
ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma
restando la competenza degli organi statali per il rilascio
della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di
difesa del patrimonio zootecnico.
Sono trasferite alle regioni le funzioni di
disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei
cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della
licenza di caccia, la loro educazione e preparazione
tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni,
concorsi ed altre manifestazioni pubbliche.
Sono trasferite inoltre le funzioni che
riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e
riserve di caccia.
Alle regioni spetta di promuovere il
potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e
la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del
patrimonio faunistico e la repressione della caccia di
frodo.
Capo
VII - Pesca nelle acque interne
Art.
100 - Pesca nelle acque interne
Le
funzioni amministrative relative alla materia «pesca nelle
acque interne» concernono la tutela e la conservazione del
patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca,
il rilascio della licenza, la piscicoltura e il
ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la
tutela e l'incremento della pesca.
Le regioni promuovono la ricerca e la
sperimentazione nel settore.
Le concessioni a scopo di piscicoltura
nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello
Stato, sono rilasciate dalle regioni previo parere del
competente organo statale.
Sono altresì trasferite le funzioni
relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo
interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639.
I diritti esclusivi di pesca del demanio
statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione
provinciale.
Capo
VIII - Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Art.
101 - Funzioni amministrative trasferite
Sono
trasferite alle regioni salvo quanto disposto
successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli
organi centrali e periferici dello Stato in ordine
all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico,
idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico
sanitari delle industrie insalubri.
Il trasferimento riguarda in particolare le
funzioni concernenti:
a) la disciplina degli scarichi e la
programmazione degli interventi di conservazione e
depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi
e idrosolubili;
b) la programmazione di interventi per la
prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la
disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani industriali;
c) la tutela dell'inquinamento atmosferico
ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque
altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi
veicolari;
d) il controllo e la prevenzione
dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché
quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi,
opere ed attività trasferite alle regioni;
e) la formazione professionale degli
addetti alla gestione degli impianti termici.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni
statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento
atmosferico, che potranno essere integrati nella loro
composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento
alle funzioni regionali in materia di igiene acustica,
idrica del suolo; nonché la commissione provinciale per la
protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle
radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Art.
102 - Competenze dello Stato
Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge
10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato
le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti minimi
inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni
inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attività di
ricerca e sperimentazione tecnica scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di
inquinamento e la determinazione delle tecniche di
rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con le
regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento
atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento
delle attività delle regioni;
5) i programmi disinquinamento fuori dai
casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da
adottare d'intesa con le regioni interessate;
6) i provvedimenti straordinari a tutela
dell'incolumità pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico
da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 104, primo comma;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti
mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di
cui all'articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
10) la protezione dall'inquinamento
radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive,
nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia
nucleare.
Art.
103 - Funzioni delegate
è
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative esercitate da organi centrali dello Stato
concernenti la disciplina nell'ambito delle direttive
statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque
provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle
funzioni strettamente connesse alla disciplina della
navigazione.
Art.
104 - Attribuzioni agli enti locali
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico
proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di
circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico
prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il
controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle
emissioni sonore.
Sono attribuite alla provincia le funzioni
amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e
sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti;
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione
dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo
degli impianti industriali.
Le funzioni attribuite ai comuni ed alle
province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base
delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli
enti locali territoriali e, comunque, dal 1° gennaio 1980.
Restano ferme sino a quella data le
competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.
Art.
105 - Utilizzazione di uffici ed organi tecnici
Finché
le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri
organi od uffici tecnici specificamente competenti, si
avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e
periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in
materia di tutela dagli inquinamenti.
Per
l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia,
le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi
ed uffici tecnici statali.
(8)
Numero così sostituito dall'art. 5 della L. 28
gennaio 1994, n. 84.
(9)
La Corte costituzionale, con
sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 260, ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 91, n. 6, nella parte in cui non
esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative
concernenti le «piccole derivazioni di acque pubbliche».
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