|
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616
Tabella
A - Uffici
dell'amministrazione dello Stato trasferiti
1) Sezioni delle bellezze naturali delle
soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.
2) Sezioni mediche e chimiche e servizi
sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati
provinciali e regionali del lavoro.
3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici
non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettere a) e b),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972
(esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il
Po, l'ispettorato superiore per il Tevere, gli uffici del
genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni
del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le
opere edilizie della Capitale l'ufficio per il Tevere e
l'Agro romano, gli uffici del genio civile per le nuove
costruzioni ferroviarie l'ufficio del genio civile per il Po
di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno,
le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere
idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche) (15).
4) Uffici amministrativi dei commissari per
la liquidazione degli usi civici.
5) Uffici della gestione dei pubblici
servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como.
6) Stabilimenti
ittiogenici.
7) Osservatori per le malattie delle
piante.
8) Comitati regionali contro l'inquinamento
atmosferico.
9) Commissario per la reintegrazione dei
tratturi di Foggia.
10) Commissioni regionali e provinciali
dello artigianato.
11) Commissioni provinciali previste
dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805.
12) Comitati provinciali prezzi.
13) Ispettorati alimentazione.
I trasferimenti degli uffici sopraindicati
hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal
presente decreto per il trasferimento di funzioni
amministrative o la delega del loro esercizio alle regioni e
nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni
amministrative che continuano ad essere di competenza dello
Stato.
Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le
finanze, previa intesa con la regione interessata, provvede
con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e
degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso
gli uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli
uffici medesimi.
Tabella
B - Efficacia delle norme
1)
Ente nazionale per la morale del fanciullo (ENPMF).
2) Opera nazionale per l'assistenza degli
orfani dei sanitari italiani (ONAOSI).
3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
4) Ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani (ENAOLI).
5) Ente nazionale di assistenza alla gente
di mare.
6) Associazione nazionale mutilati ed
invalidi civili (ANMIC).
7) Opera nazionale per il Mezzogiorno
d'Italia.
8) Opera nazionale invalidi di guerra
(ONIG).
9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
10) Istituto nazionale «Umberto e
Margherita di Savoia».
11) Unione nazionale di assistenza
all'infanzia.
12) Opera nazionale per l'assistenza agli
orfani di guerra anormali psichici.
13) Casa militare «Umberto I» per i
veterani delle guerre nazionali.
14) Cassa per il soccorso e l'assistenza
alle vittime del delitto.
15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio
Emanuele II» di Firenze.
16) Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio
Emanuele III».
17) Fondazione «Vittorio Emanuele III»
per orfani e figli di ferrovieri.
18) Istituto postelegrafonici.
19) Opera di previdenza e di assistenza per
i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
20) Ente nazionale assistenza magistrale.
21) Istituto nazionale «Giuseppe Kirner»
per l'assistenza ai professori di scuola media.
22) Fondazione figli degli italiani
all'estero.
23) Istituto di arte e mestieri per orfani
di lavoratori italiani «F. D. Roosevelt».
24) Opera nazionale per le città dei
ragazzi.
25) Unione nazionale per la difesa e
l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
26) Fondazione «Gerolamo Gaslini».
27) Casa di riposo per musicisti «Fondazione
Giuseppe Verdi».
28) Casa di riposo per artisti drammatici
di Bologna.
29) Ente patronato Regina Margherita pro
ciechi «Paolo Colosimo», Napoli.
30) Associazione nazionale famiglie dei
caduti e dispersi in guerra.
31) Associazione nazionale tra mutilati e
invalidi del lavoro (ANMIL).
32) Associazione nazionale fra mutilati e
invalidi di guerra.
33) Associazione nazionale vittime civili
di guerra.
34) Unione italiani ciechi (UIC).
35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare
d'Italia.
36)Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
37) Istituto del «Nastro Azzurro» fra
combattenti decorati al valor militare.
38) Associazione nazionale combattenti e
reduci.
39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
40) Unione nazionale mutilati per servizio.
41) Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia.
42) Federazione nazionale delle
associazioni fra le famiglie numerose.
43) Associazione nazionale per il controllo
della combustione (ANCC).
44) Federazione italiana della caccia.
45) Ente autonomo per la bonifica,
l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province
di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
46) Consorzio nazionale produttori canapa.
47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
48) Ente nazionale per le Tre Venezie.
49) Ente nazionale cellulosa e carta.
50) Consorzi per la difesa contro le
malattie e i parassiti delle piante coltivate.
51) Istituto di incremento ippico.
52) Ente produttori di selvaggina.
53) Ente mostra mercato dell'artigianato.
54) Ente italiano della moda.
55) Ente nazionale artigianato e piccola
industria (ENAPI).
56) Utenti motori agricoli (UMA).
57) Opera nazionale combattenti.
58) Ente autonomo di gestione per le
aziende termali.
59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e
profughi.
60) Comitato per la difesa morale e sociale
della donna.
61) Ente nazionale protezione animali
(ENPA).
62) Consorzi per la tutela e l'incremento
della pesca.
Sono infine da sottoporre al procedimento
di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte
relativa alle attività di carattere assistenziale non
previdenziale. Sono altresì da sottoporre al medesimo
procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17
luglio 1890, n. 6972, anche se non previste
espressamente nell'elenco che precede e che operino nel
territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in
via precipua attività di carattere educativo religioso,
accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente
art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.
L'amministrazione per le attività
assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa
con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, concernente soppressione di uffici centrali e
periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il
30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e
previo conforme parere della commissione tecnica di cui
all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni
attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da
attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il
proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.
(15) Le
attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici
del genio civile a competenza generale - quali organi dello
Stato - nelle materie non trasferite e non delegate alle
regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da
impiegati della carriera tecnica direttiva
dell'Amministrazione dei lavori pubblici designati dal
Ministro per i lavori pubblici su proposta del
provveditorato alle opere pubbliche competente per
territorio.
|