Legge
1 aprile 1999, n. 91
Disposizioni
in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
01. Finalità.
Art.
02. Promozione dell'informazione.
CAPO
II - DICHIARAZIONE DI VOLONTà
IN ORDINE AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI
Art.
03. Prelievo di organi e di tessuti.
Art.
04. Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione.
Art.
05. Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione
di volontà.
Art.
06. Trapianto terapeutico.
CAPO
III - ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI
E DI TESSUTI
Art.
07. Principi organizzativi.
Art.
08. Centro nazionale per i trapianti.
Art.
09. Consulta tecnica permanente per i trapianti.
Art.
10. Centri regionali e interregionali.
Art.
11. Coordinatori dei centri regionali e interregionali.
Art.
12. Coordinatori locali.
Art.
13. Strutture per i prelievi.
Art.
14. Prelievi.
Art.
15. Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati.
Art.
16. Strutture per i trapianti.
Art.
17. Determinazione delle tariffe.
Art.
18. Obblighi del personale impegnato in attività di
prelievo e di trapianto.
CAPO
IV - ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI ORGANI E DI
TESSUTI E TRAPIANTI ALL'ESTERO
Art.
19. Esportazione e importazione di organi e di tessuti.
Art.
20. Trapianti all'estero.
CAPO
V - FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art.
21. Formazione.
CAPO
VI - SANZIONI
Art.
22. Sanzioni.
CAPO
VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
23. Disposizioni transitorie.
Art.
24. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
25. Copertura finanziaria.
Art.
26. Verifica sull'attuazione.
Art.
27. Abrogazioni.
Art.
28. Entrata in vigore.
Data
a Roma, addì 1° aprile 1999
SCALFARO
D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: DILIBERTO
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