|
Legge
1 aprile 1999, n. 91
Art.
1. - Finalità
1.
La presente legge disciplina il prelievo di organi e di
tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le
attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di
espianto e di trapianto di organi.
2.
Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il
coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del
Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per
l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità
tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e
di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di
accesso alle liste di attesa determinati da parametri
clinici ed immunologici.
Art.
2. - Promozione dell'informazione
1.
Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i
trapianti, di cui all'articolo 8, in collaborazione con gli
enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e
quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le
aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina
generale e le strutture sanitarie pubbliche e private,
promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta,
iniziative di informazione dirette a diffondere tra i
cittadini:
a)
la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché
della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto
del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;
b)
la conoscenza di stili di vita utili a prevenire
l'insorgenza di patologie che possano richiedere come
terapia anche il trapianto di organi;
c)
la conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle
problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi
e di tessuti.
2.
Le regioni e le aziende unità sanitarie locali, in
collaborazione con i centri regionali o interregionali per i
trapianti di cui all'articolo 10 e con i coordinatori locali
di cui all'articolo 12, adottano iniziative volte a:
a)
diffondere tra i medici di medicina generale e tra i
medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la
conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del
Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;
b)
diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui
trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi
dell'attività svolta dai medici di medicina generale;
c)
promuovere nel territorio di competenza l'educazione
sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione
primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di
trapianti.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa complessiva di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dal 1999, di cui lire 1.800 milioni per l'attuazione del
comma 1 e lire 200 milioni per l'attuazione del comma 2.
CAPO
II - DICHIARAZIONE DI VOLONTà
IN ORDINE AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI
Art.
3. - Prelievo di organi e di tessuti
1.
Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le
modalità previste dalla presente legge ed è effettuato
previo accertamento della morte ai sensi della legge 29
dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della
sanità 22 agosto 1994, n. 582.
2.
All'inizio del periodo di osservazione ai fini
dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre
1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22
agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture di cui
all'articolo 13 forniscono informazioni sulle opportunità
terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non
separato o al convivente more uxorio o, in mancanza,
ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi,
ai genitori ovvero al rappresentante legale.
3.
È vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.
4.
La manipolazione genetica degli embrioni è vietata anche ai
fini del trapianto di organo.
Art.
4. - Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione
1.
Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla
presente legge e dal decreto del Ministro della sanità di
cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a
dichiarare la propria libera volontà in ordine alla
donazione di organi e di tessuti del proprio corpo
successivamente alla morte, e sono informati che la mancata
dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla
donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del
presente articolo.
2.
I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di
manifestazione della propria volontà in ordine alla
donazione di organi e di tessuti, secondo le modalità
indicate con il decreto del Ministro della sanità di cui
all'articolo 5, comma 1, sono considerati non donatori.
3.
Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine
alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la
potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è
possibile procedere alla manifestazione di disponibilità
alla donazione. Non è consentita la manifestazione di
volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri,
per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per
i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza
pubblici o privati.
4.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di
organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di
morte è consentito:
a)
nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo
dei trapianti di cui all'articolo 7 ovvero dai dati
registrati sui documenti sanitari personali risulti che il
soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di
volontà favorevole al prelievo;
b)
qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei
trapianti di cui all'articolo 7 risulti che il soggetto sia
stato informato ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso
alcuna volontà.
5.
Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il
prelievo è consentito salvo che, entro il termine
corrispondente al periodo di osservazione ai fini
dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del
decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582,
sia presentata una dichiarazione autografa di volontà
contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la
morte.
6.
Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con
la reclusione fino a due anni e con l'interdizione
dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.
Art.
5. - Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione
di volontà
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanità, con proprio
decreto, disciplina:
a)
i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le
aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai
propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla
legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà
in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio
corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto,
secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza
della richiesta da parte di ciascun assistito;
b)
le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta
di cui alla lettera a) sia stata effettivamente
notificata;
c)
le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui
alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria
volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti
successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione
debba essere resa entro novanta giorni dalla data di
notifica della richiesta ai sensi della lettera a);
d)
le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno
dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di
organi e di tessuti successivamente alla morte sono
sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di
volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina
generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei
casi di richiesta dei documenti personali di identità;
e)
i termini e le modalità attraverso i quali modificare la
dichiarazione di volontà resa;
f)
le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori,
ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non
donatori presso le aziende unità sanitarie locali, nonchè
di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari
personali;
g)
le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori,
ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non
donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro
nazionale per i trapianti, ai centri regionali o
interregionali per i trapianti e alle strutture per i
prelievi;
h)
le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle
aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai
residenti.
2.
Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione
contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di
cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, con modalità tali da non comportare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui
agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la
distribuzione della predetta tessera.
3.
Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i
termini e le modalità della dichiarazione di volontà in
ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente
alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti
sul territorio nazionale nonché degli stranieri che
richiedono la cittadinanza.
Art.
6. - Trapianto terapeutico
1.
I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla
presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di
trapianto terapeutico.
|