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Legge
1 aprile 1999, n. 91
CAPO
III - ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI
E DI TESSUTI
Art.
7. - Principi organizzativi
1.
L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è
costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla
Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri
regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture
per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei
tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle
aziende unità sanitarie locali.
2.
È istituito il sistema informativo dei
trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario
nazionale.
3.
Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le
funzioni e la struttura del sistema informativo dei
trapianti, comprese le modalità del collegamento telematico
tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse
informatiche e telematiche disponibili per il Servizio
sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche
tecniche della rete unitaria della pubblica amministrazione.
4.
Per l'istituzione del sistema informativo dei trapianti è
autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dal 1999.
Art.
8. - Centro nazionale per i trapianti
1.
È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il
Centro nazionale per i trapianti, di seguito denominato
"Centro nazionale".
2.
Il Centro nazionale è composto:
a)
dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, con
funzioni di presidente;
b)
da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o
interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
c)
dal direttore generale.
3.
I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto
del Ministro della sanità.
4.
Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca
dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici non
dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata
esperienza in materia di trapianti ed è assunto con
contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al
rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
5.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro
nazionale si avvale del personale dell'Istituto superiore di
sanità.
6.
Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
a)
cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di
cui all'articolo 7, la tenuta delle liste delle persone in
attesa di trapianto, differenziate per tipologia di
trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri
regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle
strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie
locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità
di tali dati 24 ore su 24;
b)
definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento
dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo
scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con
particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza del
trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei
riceventi;
c)
individua i criteri per la definizione di protocolli
operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti
secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle
urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti
nelle liste di cui alla lettera a);
d)
definisce linee guida rivolte ai centri regionali o
interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare
l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio
nazionale;
e)
verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui
alla lettera c) e delle linee guida di cui alla
lettera d);
f)
procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi
alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e
per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza
minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i
criteri stabiliti ai sensi della lettera c);
g)
definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli
di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle
attività di trapianto;
h)
individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce
la soglia minima annuale di attività per ogni struttura per
i trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione
territoriale delle medesime;
i)
definisce i parametri per la verifica di qualità e di
risultato delle strutture per i trapianti;
l)
svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e
interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di
utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
m)
promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di
settore al fine di facilitare lo scambio di organi.
7.
Per l'istituzione del Centro nazionale è autorizzata la
spesa complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal
1999, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese
relative al direttore generale e lire 500 milioni per le
spese di funzionamento.
Art.
9. - Consulta tecnica permanente per i
trapianti
1. È istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti,
di seguito denominata "Consulta". La Consulta è composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, o da un suo delegato,
dal direttore generale del Centro nazionale,
dai coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti,
dai rappresentanti di ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale,
da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno rianimatore,
e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.
2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della sanità per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza.
3. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di
prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale.
4. Per l'istituzione della Consulta è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art.
10. - Centri regionali e interregionali
1.
Le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, "centro regionale" e "centro interregionale".
2. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvedono all'istituzione di centri interregionali.
3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.
4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale.
5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso la costituzione dei centri regionali o interregionali il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;
b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 12;
c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a);
e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle èquipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.
7. Le regioni esercitano il controllo sulle attività dei centri regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministro della sanità.
8. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art.
11. - Coordinatori dei centri regionali e
interregionali
1. Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale è coadiuvato da un comitato regionale o interregionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.
Art.
12. - Coordinatori locali
1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da un medico dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda per un periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.
2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni:
a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, al centro regionale o interregionale competente ed al Centro nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi;
b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.
3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.
4. Per l'attuazione dell'articolo 11 e del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art.
13. - Strutture per i prelievi
1. Il prelievo di organi è effettuato presso le strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione. L'attività di prelievo di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, può essere svolta anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di rianimazione.
2. Le regioni, nell'esercizio dei propri poteri di programmazione sanitaria e nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, provvedono, ove necessario, all'attivazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza sul territorio ed al potenziamento dei centri di rianimazione e di neurorianimazione, con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un reparto neurochirurgico.
3. I prelievi possono altresì essere eseguiti, su richiesta, presso strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad effettuarli, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilità dell'esercizio dell'attività libero-professionale, a condizione che tali strutture siano idonee ad effettuare l'accertamento della morte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.
Art.
14. - Prelievi
1. Il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale relativo all'accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi
nonché alle modalità di svolgimento del prelievo.
2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini statistici ed epidemiologici.
3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.
4. Il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è ricomposto con la massima cura.
5. Il Ministro della sanità, sentita la Consulta di cui all'articolo 9, definisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la certificazione dell'idoneità dell'organo prelevato al trapianto.
Art.
15. - Strutture per la conservazione dei tessuti
prelevati
1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità definite dalle regioni.
Art.
16. - Strutture per i trapianti
1. Le regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 1992, nonchè gli standard minimi di attività per le finalità indicate dal comma 2.
2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di organi e di tessuti svolte dalle strutture di cui al presente articolo revocando l'idoneità a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per cento dell'attività minima prevista dagli standard di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione degli articoli 13 e 15,
nonché del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art.
17. - Determinazione delle tariffe
1. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina periodicamente la tariffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti, prevedendo criteri per la ripartizione della stessa tra le strutture di cui agli articoli 13 e 16, secondo modalità tali da consentire il rimborso delle spese sostenute dal centro regionale o interregionale, nonchè il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo ambito del territorio nazionale sostenute dalla struttura nella quale è effettuato il prelievo.
2. Per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro, nei limiti indicati dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art.
18. - Obblighi del personale impegnato in attività
di prelievo e di trapianto
1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.
2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.
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