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Legge
7 AGOSTO 1990, n. 241
CAPO
I - PRINCIPI
Art. 1
1.
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e
di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti.
2.
La pubblica amministrazione non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art.
2.
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
3.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi
del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1).
Art.
3.
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento
dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in
relazione alle risultanze dell'istruttoria.>
2.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge,
anche l'atto cui essa si richiama.
4.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere.
CAPO
II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art.
4.
1.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad
atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile
della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1).
Art.
5.
1.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la
responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al
comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
4.
3.
L'unità organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di
cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.
Art.
6.
1.
Il responsabile del procedimento:
a)
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b)
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato
e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
c)
propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione.
(1)
Vedi il D.M. 23
maggio 1991; il D.M. 23 marzo 1992, n. 304; il D.M. 25
maggio 1992, n. 376; il D.M. 11 aprile 1994, n. 454; il D.M.
14 giugno 1994, n. 774; la delibera della Corte dei conti 6
luglio 1995 e il D.M. 9 maggio 1995, n. 331.
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