|
Legge
7 AGOSTO 1990, n. 241
CAPO
IV - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art.
18.
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di
autocertificazione
e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini
a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione
alla Commissione di cui all'articolo 27.
2.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità
sono attestati in documenti già in possesso della stessa
amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
di essi.
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione
è tenuta a certificare.
Art.
19.
1.
In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata
sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8
agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti
stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una
denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato
alla pubblica amministrazione competente, attestante
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
In
tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e
non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il
termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (10).
Art.
20.
1.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di
rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla
osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine
fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità
del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto
regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di
pubblico interesse, l'amministrazione competente può
annullare l'atto di assenso illegittimamente formata, salvo
che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare
i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
2.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di
Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque
all'adozione dell'atto.
3.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle
previste dal presente articolo.
Art.
21.
1.
Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e
20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa
la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o
la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo
483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
CAPO
V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art.
22.
1.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite
dalla presente legge.
2.
è considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della
disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
Art.
23.
1.
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le
aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di
pubblici servizi.
Art.
24.
1.
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
2.
Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di
esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza
di salvaguardare:
a)
la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b)
la politica monetaria e valutaria;
c)
l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della
criminalità;
d)
la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3.
Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite
norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati
raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto
delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare,
con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi
successivi, le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo
26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative
norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione
attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi.
6.
I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo
diverse disposizioni di legge.
Art.
25.
1.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e
con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei
documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti
di ricerca e di visura.
2.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo
24 e debbono essere motivati.
4.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa
si intende rifiutata.
5.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalità e negli stessi termini.
6.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il
giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti.
Art.
26
1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione,
sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel
quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2.
Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in
generale, è data la massima pubblicità a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art.
27
1.
è istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei
quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti
delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori
di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4.
Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a
carico dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
5.
La Commissione vigila affinché venga attuato il principio
di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi
e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al
comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art.
28
1.
(11)
CAPO
VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
29.
1.
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia.
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
Art.
30.
1.
In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono
atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a
due.
2.
è fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica
utilità di esigere atti di notorietà in luogo della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
quando si tratti di provare qualità personali, stati o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art.
31.
1.
Le norme sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
(10)
Articolo così sostituito dall'art.
2 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(11)
Sostituisce l'art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3. Se ne riporta il testo.
<<Art.
15 (Segreto d'ufficio).
1.
L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può
trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni
riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a
conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle
ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto
di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed
estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento>>.
|