|
Legge
7 AGOSTO 1990, n. 241
CAPO
III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.
7.
1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse
modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma
1, provvedimenti cautelari.
Art.
8.
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'amministrazione competente;
b)
l'oggetto del procedimento promosso;
c)
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d)
l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
Art.
9.
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento.
Art.
10.
1.
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai
sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a)
di prendere visione degli atti del procedimento, salvo
quanto previsto dall'articolo 24;
b)
di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art.
11.
1.
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a
norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in
ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi
con gli interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1 bis. Al fine di favorire la
conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile
del procedimento può predisporre un calendario di incontri
cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario
del provvedimento ed eventuali controinteressati (2).
2. Gli accordi di cui al
presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità,
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad
essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi
del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli
accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Art.
12.
1.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità
cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui
al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art.
13.
1.
Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione.
2.
Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari
norme che li regolano.
Art.
14.
1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di
regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può
essere indetta anche quando l'amministrazione procedente
debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In
tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i
nullaosta e gli assensi richiesti (3).
2 bis. Nella prima riunione
della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile
pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del
termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei
commi 3 bis e 4 (4).
2 ter. Le disposizioni di cui
ai commi 2 e 2 bis si applicano anche quando l'attività del
privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche
diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche
su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente (5).
3. Si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia
partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non
comunichi
all'amministrazione
procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni
dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora
queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da
quelle originariamente previste.
3 bis. Nel caso in cui una
amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione
procedente può assumere la determinazione di conclusione
positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione
statale; negli altri casi la comunicazione è data al
presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa
delibera del consiglio regionale dei consigli comunali,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
possono disporre la sospensione della determinazione
inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione,
la determinazione è esecutiva (6).
4. Qualora il motivato dissenso
alla conclusione del procedimento sia espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente può richiedere, purché non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa in
base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri (7).
4 bis. La conferenza di servizi
può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal
caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o,
previa informale intesa, da una delle amministrazioni che
curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il procedimento
che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta (6).
Art. 14 bis.
(8)
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è
obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di
opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale
complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda
l'intervento di più amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino più regioni. La conferenza può
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa
tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti,
secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e
comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunità montane interessate. Analoga regola vale
per i rappresentanti delle province.
Art. 14
ter. (8)
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, può essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del
predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito
positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta
giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 18
aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano
il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene
accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori
pubblici.
Art. 14
quater. (8)
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali
sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3,
e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro
competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i
beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all'estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.
Art.
15.
1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art.
16. (9)
1.
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sarà reso.
2.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in
caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
5.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi
telematici.
6.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro
richiesti.
Art.
17.
1.
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano
o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del
procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche
ad altri organidell'amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad
istituti universitari.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
e della salute dei cittadini.
3.
Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
(2)
Comma
aggiunto dall'art. 39 quinquies del D.L. 12 maggio 1995,
n. 163
(3)
Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 24
dicembre 1993, n. 537.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 24
dicembre 1993, n. 537 e così sostituito dall'art. 17
della L. 15 maggio 1997, n. 127.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 3 bis del D.L. 12 maggio
1995, n. 163.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 15 maggio
1997, n. 127.
(7)
Comma così sostituito dall'art. 17 della L.
15 maggio 1997, n. 127.
(8)
Articolo aggiunto dall'art. 17 della L. 15
maggio 1997, n. 127.
(9)
Articolo così modificato dall'art. 17 della
L. 15 maggio 1997, n. 127.
|