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Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
Art. 1 -
Principi
generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.
1. La presente
legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di
garantire la tutela prevista dall'art. 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici
attraverso la commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con
affermazione del principio di flessibilità,
l'armonizzazione degli ordinamenti
pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi
assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura
previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del
sistema previdenziale medesimo.
2. Le
disposizioni della presente legge costituiscono princìpi
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre
eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante
espresse modificazioni delle sue
disposizioni‚ fatto salvo quanto previsto dall'art. 3,
lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta,
adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione
con i princìpi della presente legge segue le procedure di
cui all'art. 48-bis dello Statuto stesso.
3. La presente
legge costituisce parte integrante della manovra di finanza
pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni
1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del
saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
finanziario stabiliti dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge
23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le
successive disposizioni determinano gli effetti finanziari
di contenimento stabiliti dall'art. 13, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive modificazioni.
4. Per gli anni
1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in
termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le
maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio
1995,n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, rispettivamente per lire295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
5. Nel triennio
1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi
quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica
adotta misure di modificazione dei parametri
dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a
decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra
finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di
cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono
riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati
gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del
sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle
entrate se non per il limitato periodo necessario alla
produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica
dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo
scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte
dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le
proiezioni per il successivo decennio della spesa
previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di
riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla
definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente
in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei
singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono
indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente
comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la
spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è
tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a
valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai
flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema
previdenziale obbligatorio. 6. L'importo della pensione
annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme
sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato
secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di
trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo
all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per
tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età
dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un
incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età
immediatamente superiore e il coefficiente dell'età
inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad
ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto
conto che indichi le contribuzioni effettuate, la
progressione del montante contributivo e le notizie relative
alla posizione assicurativa.
7. Per le
pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianità
contributive pari o superiori a 40 anni si applica il
coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni,
in presenza di età anagrafica inferiore.
Ai fini del
computo delle predette anzianità non concorrono le
anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e
dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e
la contribuzione
accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata
per 1,5. 8. Ai fini della determinazione del montante
contributivo individuale si
applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi
che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta
su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso
di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo
di capitalizzazione è dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo
del montante contributivo sono quelli relativi alla serie
preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota
per il computo della pensione è fissata al 33 per cento.
Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al
20 per cento.
11. Sulla base
delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo
del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione
previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione
di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le competenti Commissioni parlamentari e le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i
lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma
6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la
pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di
pensione corrispondente alle anzianità acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento
alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema
retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente
alla predetta data;
b) della quota di
pensione corrispondente al trattamento pensionistico
relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato
secondo il sistema contributivo.
13. Per i
lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al
comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni,
la pensione è interamente liquidata secondo la normativa
vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo
dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero
la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12,
lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema,
assumendo il coefficiente di trasformazione
relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia
ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di
trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni
ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età
inferiore ai 57 anni.
15. Per il
calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di
cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'art. 2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano,
secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di
un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40
anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto
all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota
di contribuzione riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di età
dell'interessato computata in relazione alla media delle
basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e
rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione
del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione
di cui al comma 14.
16. Alle pensioni
liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si
applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con
decorrenza dal 1ø gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di
riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto
nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura
del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti
tra il 1ø gennaio 1996 e la data di decorrenza della
pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i
lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o
superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai
fini della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e con la medesima
decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il
limite delle ultime 780 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i
lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono
sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione
di vecchiaia".
20. Il diritto
alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino
versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della
pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi
6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al
raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a
40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo
periodo, nonché
dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età.
Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano
diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o
malattia professionale in conseguenza del predetto evento e
che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art.
3, comma 6,
compete una indennità una tantum, pari all'ammontare
dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato
per il numero delle annualità di contribuzione accreditata
a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in
base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è
calcolata in proporzione alle settimane coperte
da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento
dell'indennità.
21. Per i
pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi
da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da
lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi
stessi.
22. Per i
pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione
di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con
redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50
per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e
fino a concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i
lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla
normativa previgente, che a
tal fine resta confermata in via transitoria come integrata
dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data
facoltà di optare per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo, ivi comprese quelle relative
ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,
a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva
pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel
sistema medesimo.
24. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni in materia di criteri di calcolo, di
retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla
ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai
fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo
presente, ai fini del computo del montante contributivo per
i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995,
l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel
limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto
alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al
raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o
superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di
età anagrafica;
b) al
raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a
40 anni;
c) al
raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a
37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2
dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il
rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di
lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile
con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente
proporzionale alla riduzione, non superiore al
50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della
pensione e della retribuzione non può comunque superare
l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che,
a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo
pieno.
26. Per i
lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di
cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità
contributiva pari o superiore a 35 anni, nella fase di prima
applicazione, il
diritto alla pensione di anzianità si consegue in
riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B,
colonna 1, ovvero, a
prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima
tabella B, colonna 2.
27. Il diritto
alla pensione anticipata di anzianità per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile,
nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal
comma 26, anche: a) ferma restando l'età anagrafica
prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente
disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza
ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali
sulle prestazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere
dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei
requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata
tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali
sulle prestazioni
di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i
casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37
anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali
si applica la predetta tabella D, possono accedere al
pensionamento al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione del requisito
contributivo prescritto.
28. Per i
lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25,
lettera b), il diritto alla pensione di anzianità si
consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni ed al compimento del
cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il
predetto requisito di età anagrafica è fissato al
compimento del cinquantaseiesimo anno di età.
29. I lavoratori,
che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai
commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità
al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore
a 57 anni; entro il secondo
trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre
dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento
al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto
trimestre, possono accedere al pensionamento al
1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima
applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per
i lavoratori dipendenti e
autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i
lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo
quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza
della pensione è fissata al 1°gennaio dell'anno successivo
a quello di maturazione del requisito di anzianità
contributiva.
30. All'art. 13,
comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori
dipendenti privati e pubblici in
possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35
anni di contribuzione di cui all'art. 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della
pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale
emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata
al 1ø settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al
predetto art. 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi
indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio
1996.
31. Per il
personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha
effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il
relativo trattamento economico decorre dalla stessa data,
fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 5, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano
presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente
legge. Non sono disponibili, per le operazioni di
trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994. Al
personale del
comparto scuola si applica l'art. 13, comma 10, della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità
continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione
dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di
servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti
dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme
specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad
esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di
vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i
lavoratori di cui all'art. 13, comma 4, lettera e), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il
periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità;
b) per i
lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito
contributivo previsto dall'art. 18 della legge 30 aprile
1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'art. 13, commi
6, 7 e 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e nel
medesimo anno presentino domanda di pensionamento.
33. All'art. 11,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
è aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1°
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite
di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle
fasce di pensione fino a lire dieci
milioni annui".
34. L'art. 3 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito
dal seguente:
"Art. 3. --
1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2 e
alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del
settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per
ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e
sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva
definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'età pensionabile;
b) per i
lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, sono definite le
mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono
determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età
pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i
termini e le modalità per la verifica e di controllo in
ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi,
delle attività particolarmente usuranti;
c) per i
lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono
individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli
comparti e sono definite le modalità di copertura dei
conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva
definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse
finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti
di lavoro.
2. Sulle aliquote
contributive di cui al comma 1 non operano misure di
fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le
organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al
comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di
copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri
di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore,
consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un
concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1
relativi a determinate mansioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse
presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della
stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al
rischio professionale di
particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei
rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare
alle componenti socio-economiche che le connotano. Il
concorso non può
superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è
attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale
scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250
miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette
risorse possono essere adeguate in
relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati.
Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai
sensi del comma 1.
5. La commissione
di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle
nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al
rischio professionale. Di tale
Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della
sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza
e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
(ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
e da istituti universitari competenti".
35. All'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per
le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi
presentano, anche sotto il profilo delle
aspettative di vita e dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensità, viene, inoltre,
ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni
dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad
un massimo di ventiquattro mesi
complessivamente
considerati".
36. I limiti di
età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono
ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.
374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le
pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi
34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di
trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del
pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di
occupazione nelle attività usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno
rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia
di cui al comma 19.
38. Per
l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di
lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per
gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100
miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi
dell'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o pi-
decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica
è delegato ad emanare norme intese a riordinare,
armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti
risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi
previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di
ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria
nonché a conformarle al sistema contributivo di
calcolo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare riferimento alle
contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i
periodi di maternità e
per aspettativa
ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e
11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i
periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito
figurativo, in costanza di rapporto
lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva
pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della
copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina
per casi di disoccupazione;
c) previsione
della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello
Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di
interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche
disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di
formazione professionale, studio e ricerca e per le
tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari,
precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti
da tali obblighi assicurativi.
40. Per i
trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo
il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti
periodi di accredito figurativo:
a) per assenza
dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli
fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta
giorni per ciascun figlio;
b) per assenza
dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al
coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano
le condizioni previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per
la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel
limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere
dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi
dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un
anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi
per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In
alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per
la determinazione del trattamento pensionistico con
applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella
A, relativo all'età di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due
figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più
figli.
41. La disciplina
del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime
dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte
le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di
presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero
inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al
70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti
aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui
all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo
dei redditi di
cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta
non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe
allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al
limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella
nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di
cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore
età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la
disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono
fatti salvi i trattamenti previdenziali pi- favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno
di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni
di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal
cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non
può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo
stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite
massimo della fascia immediatamente precedente quella nella
quale il reddito posseduto si colloca. Le misure
più
favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge sono conservate fino al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni
di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di
invalidità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul
lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la
rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento
invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza
della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali più favorevoli
in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44.
é istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale con compiti di osservazione e di
controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio,
delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e
dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con
riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di
propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione
della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra
l'altro, provvede:
a) ad informare
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle
vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di
poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire
periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti
gestionali formulando, se del caso, proposte di
modificazioni normative;
c) a programmare
ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante
acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle
gestioni;
d) a predisporre
per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine
agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al
sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare
con il Ministro del tesoro per la definizione del conto
della previdenza di cui all'art. 65, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le
attività di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di
valutazione di cui al comma 44 è composto da non pi- di
quindici membri che abbiano particolare competenza e
specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi
profili giuridico ed economico-statistico-attuariale,
nominati per un periodo non superiore a quattro anni,
rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui
uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai
ruoli dei professori universitari, da personale appartenente
ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da
esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti
alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono
collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando
il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza
avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità
organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione,
la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i
criteri correnti per la
determinazione dei compensi per attività di pari
qualificazione professionale, il numero e le
professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o di
altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.
Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai
componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni
annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni
1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con
periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti
economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma
previdenziale
recata dalla
presente legge.
CFR[DLT
16.09.1996 n. 565 ART n. 4]
CFR[DLT
30.04.1997 n. 165 ART n. 4]
CFR[DLT
30.04.1997 n. 182 ART n. 4]
MOD DL 04.12.1995
n. 515 ART 4
MOD DL 01.02.1996
n. 39 ART 2
MOD DL 01.02.1996
n. 39 ART 9
MOD DL 02.04.1996
n. 180 ART 2
MOD DL 12.04.1996
n. 195 ART 1
MOD DM 02.05.1996
n. 282 ART 1
MOD DL 03.06.1996
n. 300 ART 2
MOD DL 03.06.1996
n. 300 ART 9
MOD DL 14.06.1996
n. 318 ART 1
MOD DL 02.08.1996
n. 404 ART 2
MOD DL 02.08.1996
n. 404 ART 9
MOD L 08.08.1996
n. 417
MOD DL 30.09.1996
n. 508 ART 1
MOD DL 01.10.1996
n. 510 ART 2
MOD DL 01.10.1996
n. 510 ART 9
MOD L 28.11.1996
n. 608 ALL UNICO
MOD DLT
04.12.1996 n. 658 ART 4
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 1
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
MOD DLT
02.09.1997 n. 314 ART 6
MOD L 27.12.1997
n. 449 ART 59
MOD L 23.12.1994
n. 724 ART 13
MOD DLT
11.08.1993 n. 374 ART 2
MOD DLT
11.08.1993 n. 374 ART 3
MOD DLT
30.12.1992 n. 503 ART 3
MOD DLT
30.12.1992 n. 503 ART 7
MOD DLT
30.12.1992 n. 503 ART 11
MOD L 27.03.1992
n. 257 ART 13
MOD L 23.07.1991
n. 223 ART 7
MOD L 12.06.1984
n. 222
MOD L 05.08.1978
n. 468 ART 3
MOD L 30.04.1969
n. 153 ART 18
MOD DPR
30.06.1965 n. 1124
MOD LC 26.02.1948
n. 4
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