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Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
Art.
2. Armonizzazione.
1. Con effetto
dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di
personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del
bilancio dello Stato di cui all'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le
Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base imponibile, per
un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi
contributivi di cui all'art. 3, comma 24, complessivamente
pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del
dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui
trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in
attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23,
restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di
solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione
imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le
Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai
compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in
regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione
dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti
dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle
Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti
alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della
spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti
statali già attribuite in applicazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, e del
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n.
138. Restano altresì attribuite alle predette
Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le
competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti
provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità
in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni
assicurative presso altre gestioni pensionistiche.
Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore
della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550
miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per
l'anno 1997.
4. L'onere
derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno
1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così
ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996
ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi
per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997
per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali
di cui al comma
2; b) quanto a lire e 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 16.205 miliardi per l'anno l997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A
tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
5. Per i
lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di
fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a
quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia
di trattamento di fine rapporto.
6. La
contrattazione collettiva nazionale in conformità alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, definisce, nell'ambito dei
singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di
attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento
ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva del
personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui
all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni,
disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si
provvede a
dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del
primo periodo del presente comma.
7. La
contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le
modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori
già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova
applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6
in materia di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento
di fine rapporto, come disciplinato dall'art. 1 della legge
29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle
amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al
pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma
5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto"
istituito con l'art. 2 della citata legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto
dal 1ø gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché
per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini della
determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art.
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del
tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle
predette basi delle indennità e assegni comunque denominati
corrisposti ai dipendenti in
servizio all'estero.
10. Nei casi di
applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della
quota di maggiorazione della base pensionabile, la
disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente
l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli
l5, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
rispettivamente, per il personale civile, militare,
ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2,
della citata legge n. 724 del 1994.
11. La
retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e
10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione
previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto
dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché
per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non
dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati
si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è
calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata
all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il
collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere
computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento
stesso non potrà superare l'80 per cento della base
pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità
sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente
comma è richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione
di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984,
n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione
pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno
determinate le modalità applicative delle disposizioni del
presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge
12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente
legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di
inabilità operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di
servizio.
13. Con effetto
dal 1ø gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3
dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti
per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei
limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza,
per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità
si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti.
14. All'art. 6,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, come modificato dall'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole:
"tre volte" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro volte".
15. All'art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive
modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Sono altresì esclusi dalla
retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a) le spese
sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in
favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di
studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti
che abbiano superato con profitto l'anno scolastico,
compresi i figli maggiorenni qualora frequentino
l'università e siano in regola con gli esami dell'anno
accademico;
c) le spese
sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili
nido aziendali;
d) le spese
sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di
circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e
culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e
bar aziendali;
e) la differenza
fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per
l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti
disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro
ovvero di società
controllanti o controllate;
f) il valore dei
generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai
dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per
cento del prezzo praticato al grossista".
16. L'indennità
di servizio all'estero corrisposta al personale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa
dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai
sensi dell'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed
integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennità integrativa speciale.
17. Le
disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo
comma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16,
si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata
in vigore della presente legge.
Restano comunque
validi e conservano la loro efficacia i versamenti già
effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali
erogate.
18. A decorrere
dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge rientra nella retribuzione imponibile
ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e
successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento
della differenza tra il costo aziendale
della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal
datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se
inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi.
Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano
l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23
dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base
contributiva e
pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi
contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data
di prima assunzione, ovvero successivi alla data di
esercizio dell'opzione.
Detta misura è annualmente rivalutata sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, così come calcolata dall'ISTAT. Il Governo
della Repubblica è
delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme relative al
trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e
successive
modificazioni ed integrazioni.
19.
L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di
rendimento previste dal comma 1 dell'art. 17 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento
previste dalla normativa vigente.
20. Per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti
alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria,
nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previdenza, che anteriormente alla data
del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche
disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta
data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal
servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione
le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di
cui all'art. 2
della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive
modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto
dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del
sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento
pensionistico
secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
22. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi
all'armonizzazione dei regimi pensionistici
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria
operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi
pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed
altresì con riferimento alle forme
pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le
categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo
periodo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) determinazione
delle basi contributive e pensionabili con riferimento
all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive
modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione
delle aliquote contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle
esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di
commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri
contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in
applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di
cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei
requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di
flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione
dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle
discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e
rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti
nei settori interessati.
23. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
intese a:
a) prevedere, per
i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso
ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di
flessibilità
come affermato dalla presente legge, secondo criteri
coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed
esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori
medesimi, con applicazione
della disciplina in materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da
determinare effetti compatibili con le specificità dei
settori delle attività;
b) armonizzare ai
princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti
pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in
particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di
impiego, dei differenti limiti di età previsti per il
collocamento a riposo, con riferimento al criterio della
residua speranza di vita anche in funzione di
valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme
delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e
vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato
secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 8-quinquies, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto
dall'art. 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo,
avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il
settore produttivo agricolo e le connesse attività
lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a rendere
compatibili con tali specificità i criteri generali in
materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell'esercizio della delega il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) rimodulazione
delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2
dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione
dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo
aumento delle entrate;
b)
razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale
adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle
aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai
fini dell'equiparazione
con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori
produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con
carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore
rapidità;
d)
fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di
lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri
settori produttivi, nella considerazione della specificità
delle aziende a più alta densità
occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b
del regolamento (CEE)n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno
1988;
e) previsione di
appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai
fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i
lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti
pari a quelli dei
lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
f) considerazione
della continuazione dell'attività lavorativa dopo il
pensionamento ai fini della determinazione del trattamento
medesimo;
g)
corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina
dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della
disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai
periodi di disoccupazione in relazione all'attività
lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti
contributivi utili per la pensione di anzianità;
h) revisione, ai
fini della determinazione del diritto e della misura della
pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del
numero dei contributi giornalieri utili per la
determinazione della
contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di
contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività
del settore.
25. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la
tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono
attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato
all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione,
avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della
costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria,
con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) definizione
del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per
i liberi professionisti di cui al predetto decreto
legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione
del sistema di
calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo
ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in
forme obbligatorie di previdenza già esistenti per
categorie similari;
c) previsione,
comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire
l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei
soggetti che si avvalgono delle predette attività;
d) assicurazione
dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia
possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione
di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere
dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una
apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2,
lettera a), dell'art.49 del medesimo testo unico e gli
incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della
legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attività.
27. I soggetti
tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano
all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di
inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la
tipologia dell'attività
medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice
fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma
di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro
autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei
redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da
b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo
alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella
misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul
reddito delle attività determinato con gli stessi criteri
stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale
dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso
di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di
assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione
alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono
attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è
adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del
comma 32.
30. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da
emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità
ed i termini per il versamento del contributo stesso,
prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività
soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura
di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico
del committente dell'attività espletata ai sensi del comma
26.
Se l'ammontare
dell'acconto versato risulta superiore a quello del
contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è
computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto,
dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma
restando la facoltà dell'interessato di chiederne il
rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento
del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per
i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al
pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura
inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di
sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione
previdenziale degli esercenti attività commerciali.
31. Ai soggetti
tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e
seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in
materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento
pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori
iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo
e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di
cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non
diversamente disposto dai medesimi commi,
in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima
applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1ø gennaio
1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15
dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
volte ad armonizzare la disciplina della gestione
"Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS
dalla legge 5 marzo 1963, n.389, con le disposizioni recate
dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della
specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti
princìpi:
a) conferma della
volontarietà dell'accesso;
b) applicazione
del sistema contributivo;
c) adeguamento
della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e
seguenti, ivi compreso l'assetto autonoma della gestione con
partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di
amministrazione.
CFR[DM 02.05.1996
n. 282 ART n. 1]
CFR[DLT
16.09.1996 n. 565 ET]
CFR[DLT
24.04.1997 n. 181 ART n. 1]
CFR[L 27.12.1997
n. 449 ART n. 51]
MOD DM 24.11.1995
ART 1
MOD DLT
14.12.1995 n. 579
MOD DM 09.01.1996
ART 2
MOD DL 01.02.1996
n. 39 ART 9
MOD DLT
10.02.1996 n. 103
MOD DL 26.02.1996
n. 84 ART 5
MOD DL 28.03.1996
n. 166 ART 4
MOD DL 02.04.1996
n. 180 ART 9
MOD DM 02.05.1996
n. 281
MOD DL 27.05.1996
n. 295 ART 4
MOD DL 14.06.1996
n. 318 ART 1
MOD DL 26.07.1996
n. 396 ART 4
MOD L 08.08.1996
n. 417
MOD DL 24.09.1996
n. 499 ART 4
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
MOD L 27.12.1997
n. 449 ART 59
MOD L 23.12.1994
n. 724 ART 17
MOD L 24.12.1993
n. 537 ART 11
MOD DLT
03.02.1993 n. 29 ART 1
MOD DLT
30.12.1992 n. 503 ART 4
MOD DL 19.09.1992
n. 384 ART 3
MOD DPR
22.12.1986 n. 917 ART 49 parte 2
MOD L 12.06.1984
n. 222
MOD DL 12.09.1983
n. 463 ART 6
MOD L 29.05.1982
n. 297 ART 1
MOD L 29.05.1982
n. 297 ART 2
MOD DPR
29.09.1973 n. 600 ART 23
MOD L 11.06.1971
n. 426 ART 36
MOD L 30.04.1969
n. 153 ART 12
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