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Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
Art.
3.
Disposizioni diverse in materia assistenziale e
previdenziale.
1. All'art. 20,
comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire
un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze
finali della gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre
tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto
economico generale al netto della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di
cui all'art. 37".
2. Per l'anno
1996 l'importo globale di cui all'art. 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire
23mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai
sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3
dell'art. 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono
aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto
percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo
procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo
globale delle
somme di cui al primo periodo del presente comma in
riferimento alle effettive esigenze di apporto del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali
secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra
lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
b) risultanze
gestionali negative;
c) rapporto tra
contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema
delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di
invalidità e inabilità.
Tali norme
dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e
dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla
definizione di persona
handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il
settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del
sordomutismo il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei
benefici economici, come disciplinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;
c)
graduazione degli interventi in rapporto alla specificità
delle differenti tutele con riferimento anche alla
disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle
diverse prestazioni assistenziali e
previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di
controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed
assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le
diverse competenze delle amministrazioni e degli enti
previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione
tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento.
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad
una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle
norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di
pervenire all'individuazione di una unica istituzione
competente per l'accertamento delle condizioni di
invalidità civile, di lavoro o di servizio.
4. Ai fini di cui
all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,
n.48, in materia di effettuazione degli incroci
automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed
i criteri per la pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi
informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione
o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo,
garantendo in ogni caso
la riservatezza e
la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi
dei beneficiari di prestazioni previdenziali o
assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del
soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene,
sono comunicati quadrimestralmente da parte degli organismi
erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a
verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto
dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e
delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani,
residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si
trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile
fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il
reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno
sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi
coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è
erogato con carattere di provvisorietà sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato,
entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base
della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto
dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi
natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti
stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione
separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa
di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno
non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo
il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a
carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati
che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le
modalità e i termini di presentazione delle domande per il
conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli
obblighi di comunicazione dell'interessato
circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la
misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del
50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in
istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.
Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e
dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni
in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile
1969, n. 153 e successive modificazioni e
integrazioni.
8. I
provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione
della classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore
economico corrispondente alla effettiva attività svolta
producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di
notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei
casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato
da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di
variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli
effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in
corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di
inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia
generale riguardanti intere
categorie di
datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del
principio della non retroattività, dalla data fissata
dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo
del presente comma si applicano anche ai rapporti per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
pendano controversie non definite con sentenza passata in
giudicato.
9. Le
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con
il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per
le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà
previsto dall'art. 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1ø giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva
non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi
i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni
per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di
prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative a periodi precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per
i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure
iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli
effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene
conto della sospensione prevista dall'art. 2,
comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le
procedure in corso.
11. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente
comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure
dei contributi di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990,
n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31
e 34 della legge 9 marzo 1989, n.88, in relazione
all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal
competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei
casi di deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione
degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione
della misura degli interessi da corrispondersi si
provvede con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al
tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto
dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di
bilancio in attuazione di
quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto
legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In
esito alle risultanze e
in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi
provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione
dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto
del principio del pro rata in relazione alle anzianità già
maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi
pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di
riferimento per la determinazione della base pensionabile è
definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art.
1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri
enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di
anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme
di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28,
per gli altri enti. Gli enti possono optare per
l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della
presente legge.
13. I datori di
lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, denunciano per la prima volta
rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data
con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello
stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti
degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il
versamento dei contributi dovuti
maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione
estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di
versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per
sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi
con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con
la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi
medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo
unico delle disposizioni per
l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa
in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà
di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata
da convenzioni internazionali, la liquidazione dei
contributi che risultino versati in loro favore presso forme
di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso
di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte
le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverrà sulla
base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
14. Il terzo
comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è
sostituito dal seguente: "Ai fini
dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene
conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a
carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia
da accordi o
convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere
dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente
ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei
predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1°
gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di
adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il
pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero
sarà effettuato in conformità all'art. 11 della legge 23 aprile
1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al
1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo
effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui
al comma precedente, restano confermate nella misura erogata
al 31 dicembre 1995 fino a quando il
relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni
della pensione base. Le modalità di accertamento delle
variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di
cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di
tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri
degli affari esteri e del tesoro".
15. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui
diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei
periodi assicurativi e
contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali in materia di sicurezza sociale, non può
essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un
quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge,
ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se
successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le
anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere
inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in
pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme
dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni ed
integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, nonché delle somme dovute per prestazioni
familiari.
17. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulle domande presentate presso enti
previdenziali di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale
decorre, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei
dati e documenti richiesti da parte del competente ente
gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di
assicurare la migliore funzionalità ed efficienza
dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta
attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge
enunciati nell'art. 1, comma 1, e per approntare mezzi
idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di
contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni
lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di
legge, l'incremento della dotazione organica
dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine
potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle
finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di
finanza per la repressione dell'evasione contributiva,
fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle finanze -- rubrica 2 - Guardia di finanza --
per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti
dagli organici.
19. Alla gestione
speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel
campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i
lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del
pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla
presente legge in materia di previdenza obbligatoria
riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione
generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento
complessivo di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede
di contrattazione collettiva.
20. Gli
accertamenti ispettivi in materia previdenziale e
assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro
debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche
nei casi di constatata
regolarità.
21. Nel rispetto
dei princìpi che presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime
pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge,
il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle
modalità di applicazione delle disposizioni relative alla
contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa
e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
si stabiliscano, in
funzione di una pi- precisa determinazione dei campi di
applicazione delle diverse competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative
anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le
diverse gestioni, modifiche,
correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di
norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in
un solo provvedimento legislativo.
22. Gli schemi
dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista
per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari
competenti per la materia si esprimono entro
30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui
al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente,
stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente,
stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27
del presente articolo, nonché per quello di cui all'art. 2,
comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti
legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei
predetti termini e modalità, con uno o più decreti
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi.
23. Con effetto
dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale
riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per
le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo
prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da
quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario
conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il
nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni ed
integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione
dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di
equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le
necessarie misure di adeguamento. Con la medesima
decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della
predetta gestione di cui all'art. 24 della citata legge n.
88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per
i trattamenti di famiglia previsto
dalla vigente normativa è riassegnato per le altre
finalità previste dall'art. 37 della medesima legge n. 88
del 1989. 24. In attesa dell'entrata a regime della riforma
della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge
e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1°gennaio 1996, le aliquote
contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di
0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti
a carico dei datori di lavoro già
obbligati al contributo di cui all'art. 22 della legge 11
marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31
dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'art. 22
della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del
datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme
pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'art. 18
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni, possono continuare a
prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi
restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti da
predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 e dalle
successive modificazioni ed integrazioni del medesimo
decreto.
26. I commi 1, 2,
3 e 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124 e successive modificazioni ed integrazioni sono
sostituiti dai seguenti:
1. I fondi
pensione gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività,
con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni
con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella
allegata allo stesso decreto
legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni
con società di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.
77 e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate
a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e
le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio
decreto, tenuto anche conto dei princìpi fissati dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di
patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori
mobiliari;
d) sottoscrizione
o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari
nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni
anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a),
nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione
e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies,
ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del
capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti
gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della
gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al
comma 1.
Gli enti gestori
di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare
con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi
pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio
deve essere organizzato secondo criteri di
separatezza contabile dalle attività istituzionali del
medesimo ente.
2. Alle
prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto forma di rendita
i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese
assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi
pensione possono essere autorizzati dalla commissione di
vigilanza di cui all'art. 16 ad erogare direttamente le
rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di
cui al
comma 1
nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri
generali determinati con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16.
L'autorizzazione è
subordinata alla
sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto
del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di
vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla
dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla
costituzione e alla composizione delle riserve tecniche,
alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la
conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle
convenzioni di assicurazione contro il rischio di
sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la
media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite
presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale,
un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un
arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme
pensionistiche in regime di prestazione definita e per le
eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese
assicurative.
Nell'esecuzione
di tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis del presente
decreto legislativo.
4. Con
deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo
su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali
minimi, differenziati per tipologia di
prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1
ai fini della stipula delle convenzioni previste nei
precedenti commi.
4-bis. Per la
stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali,
per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre
diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici
gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono
in ogni caso:
a) contenere le
linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati
nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con
le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
b) prevedere i
termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione
esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la
possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso
del proprio
patrimonio attraverso la restituzione delle attività
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del
fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà
di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere
l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari
nei quali risultano investite le disponibilità del fondo
medesimo.
4-ter. I fondi
pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità
conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli
stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi
accordi con i gestori a
ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla
garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo
le modalità ed i criteri stabiliti
nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori
correnti e non possono essere distratti dal fine al quale
sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia
da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere
coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il
gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la
domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Possono
essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione,
anche se non individualmente determinati o individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda
è ammessa ogni prova
documentale, ivi
compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai
terzi depositari.
4-quater. Con
delibera della commissione di vigilanza di cui all'art. 16,
assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui
soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità
omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da
assicurare la piena comparabilità delle diverse
convenzioni.
4-quinquies. I
criteri di individuazione e di ripartizione del rischio,
nella scelta degli investimenti, devono essere indicati
nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di
cui all'art. 16, sono individuati:
a) le attività
nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie
disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il
finanziamento delle piccole e
medie imprese;
b) i criteri di
investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da
osservare in materia di conflitti di interesse compresi
quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai
soggetti gestori di cui al
presente articolo.
4-sexies. I fondi
pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di
vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie
risorse". 27. All'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.479, le parole: "sei
esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite
dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti
per l'INAIL e sei per
l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti
previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune
delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di
sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti
legislativi recanti norme volte a regolamentare le
dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in
campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cessione del
patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di
ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme
delegate, procedendo in base a percentuali annue delle
cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione
delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite
alienazioni, conferimenti a società immobiliari,
affidamenti a società specializzate, secondo princìpi di
trasparenza, economicità e congruità di valutazione
economica;
c) effettuazione
di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di
investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad
uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in
particolare tramite
sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e
partecipazioni minoritarie in società immobiliari,
individuate in base a caratteristiche di solidità
finanziaria, specializzazione e professionalità;
in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure
necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali
previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli
investimenti in relazione alle necessità di bilancio di
ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle
partecipazioni e della detenzione di quote in singole
società idonee a minimizzare il
rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del
patrimonio immobiliare;
e) verifica annua
da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri
per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione
dei risultati
attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle
competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione
delle società già costituite per la gestione e
l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data
dal 1ø gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con
il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art.26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse
la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
MOD DL 18.01.1996
n. 22 ART 12
MOD DLT
16.02.1996 n. 104
MOD DM 21.02.1996
ART 1
MOD DL 19.03.1996
n. 132 ART 12
MOD DL 17.05.1996
n. 269 ART 12
MOD DL 14.06.1996
n. 318 ART 3
MOD DL 16.07.1996
n. 376 ART 10
MOD L 08.08.1996
n. 417
MOD L 08.08.1996
n. 417 ART UNICO
MOD DL 13.09.1996
n. 477 ART 10
MOD L 28.11.1996
n. 608 ALL UNICO
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
MOD L 27.12.1997
n. 449 ART 59
MOD DLT
25.07.1998 n. 286 ART 47
MOD DLT
30.06.1994 n. 479 ART 3
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 6
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 18
MOD DLT
30.12.1992 n. 503 ART 9
MOD DLT
20.11.1990 n. 357
MOD L 02.08.1990
n. 233 ART 1
MOD L 09.03.1989
n. 88 ART 20
MOD L 11.03.1988
n. 67 ART 22
MOD L 30.04.1969
n. 153 ART 8
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