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Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
Art.
8. Finanziamento.
1. Il primo
periodo del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dai seguenti: "Le fonti
istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al
fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione
assunta a base della determinazione del TFR, che può
ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa o essere individuato mediante destinazione integrale
di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori
autonomi e dei liberi professionisti,
il contributo è definito in percentuale del reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF,
relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci
lavoratori di società cooperative il contributo è definito
in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei
contributi previdenziali obbligatori".
2. Per le imprese
con un numero di dipendenti non superiore a 25 la
destinazione al finanziamento dei fondi pensione
dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di
cui all'art. 13, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dall'art. 11 della presente legge, per i lavoratori di prima
occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi
alla stessa data.
CFR L 28.12.1995
n. 549 ART 1
MOD L 08.08.1996
n. 417
CFR DLT
16.09.1996 n. 565 ART 1
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 1
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 5
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 9
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 11
CFR DM 31.07.1997
ART 4 parte 2
CFR DM 15.09.1997
ART 1
CFR DLT
05.12.1997 n. 430 ART 8
CFR L 27.12.1997
n. 449 ART 59
CFR L 27.12.1997
n. 450 ART 2
CFR L 05.06.1998
n. 176 ALL UNICO
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 8
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