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Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
Art.
10.
Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di
partecipazione.
1. All'art. 10
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3-bis. Le
fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche
in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facoltą di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui
agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza
presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente
ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e
successivamente a tale termine non prima di tre anni. La
commissione di vigilanza di cui all'art. 16 emanerą norme
per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi
pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che
possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di
morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del
pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello
stesso, determinata ai sensi del comma 1, č riscattata dal
coniuge ovvero dai figli ovvero, se gią viventi a carico
dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la
posizione resta acquisita al fondo pensione".
CFR L 28.12.1995
n. 549 ART 1
MOD L 08.08.1996
n. 417
CFR DLT
16.09.1996 n. 565 ART 1
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 1
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 5
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 9
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 11
CFR DM 31.07.1997
ART 4 parte 2
CFR DM 15.09.1997
ART 1
CFR DLT
05.12.1997 n. 430 ART 8
CFR L 27.12.1997
n. 449 ART 59
CFR L 27.12.1997
n. 450 ART 2
CFR L 05.06.1998
n. 176 ALL UNICO
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 10
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