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Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
REDDITI (IMPOSTE
SUI)
Art.
11.
Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni.
1. L'art. 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 13
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni).
1. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è
imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR
destinato a forme pensionistiche complementari.
2. I contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al
medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del
titolo I, capo VI, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per
un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per
cento della retribuzione annua complessiva assunta come base
per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e
500 mila. La deduzione è
ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'art.
3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo erogato.
3. All'art. 48
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2,
la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i
contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformità a
disposizioni di legge, di contratto o di accordo o
regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine previdenziale in conformità a
disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di
lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle
quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal
lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari
per un importo non superiore al 2 per cento della
retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500
mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3
del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la
destinazione alle forme pensionistiche complementari di
quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del
contributo versato; la suddetta condizione non si applica
nel caso di cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori;";
b) dopo il comma
8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Dai compensi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 47 sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori
soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5
milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della
contribuzione previdenziale obbligatoria".
4. All'art. 10,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni ed integrazioni dai soggetti di cui
all'art. 2, comma
1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del
reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge
finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi
dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e
agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non
superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento
annuale del TFR destinate a forme pensionistiche
complementari. Tale importo deve essere accantonato in una
speciale riserva designata con riferimento al presente
decreto legislativo, che concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel
caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'art.
44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la
deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi
ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare
complessivamente maturato.
7. All'art. 47,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) le
prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni;".
8. All'art. 48
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Le
prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito per l'87,5 per
cento dell'ammontare corrisposto".
9. Le prestazioni
in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti
di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono
comunque soggetti
a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed
integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo art. 16
e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro
ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i
criteri di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo
unico e successive modificazioni ed integrazioni, applicando
la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma
pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione
stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al
rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica
complementare e quota di accantonamento. Si applicano i
commi 2, 5 e 6 del citato art. 17 e successive modificazioni
ed integrazioni.
10. Le
prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogati
ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono
comunque soggetti a
tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera
c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il
comma 3 dell'art. 16 e il comma 2 dell'art. 17 del medesimo
testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per
le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione
al momento della conversione in rendita del montante dei
contributi versati, l'imposta di cui all'art. 1 della
tariffa di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n.
1216 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta
nella misura dello 0,1 per cento.
12. Le
convenzioni con le imprese assicurative di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni
di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi
pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all'art. 16 l'ammontare della contribuzione
ad essi affluita, con distinzione delle quote di
contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei
lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le
risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa
cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. Agli effetti
del comma 10 dell'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, il riferimento all'art. 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel
senso che nell'importo dei contributi a carico del
lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate
alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque
consentite le anticipazioni previste dall'art. 7 del citato
decreto legislativo.
3. All'art. 42,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La predetta disposizione non si applica in
ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni ed integrazioni".
MOD DM 21.10.1995
ART 3
CFR L 28.12.1995
n. 549 ART 1
MOD L 08.08.1996
n. 417
CFR DLT
16.09.1996 n. 565 ART 1
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
INT DL 31.12.1996
n. 669 ART 1
MOD DL 31.12.1996
n. 669 ART 1
CFR L 28.02.1997
n. 30 ALL UNICO
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 1
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 5
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 9
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 11
CFR DM 31.07.1997
ART 4 parte 2
CFR DM 15.09.1997
ART 1
CFR DLT
05.12.1997 n. 430 ART 8
CFR L 27.12.1997
n. 449 ART 59
CFR L 27.12.1997
n. 450 ART 2
CFR L 05.06.1998
n. 176 ALL UNICO
CFR DLT
21.04.1993 n. 124
INT DLT
21.04.1993 n. 124 ART 13
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 13
MOD DPR
22.12.1986 n. 917 ART 10 parte 2
MOD DPR
22.12.1986 n. 917 ART 16 parte 2
MOD DPR
22.12.1986 n. 917 ART 17 parte 2
MOD DPR
22.12.1986 n. 917 ART 42 parte 2
MOD DPR
22.12.1986 n. 917 ART 44 parte 2
MOD DPR
22.12.1986 n. 917 ART 47 parte 2
MOD DPR
22.12.1986 n. 917 ART 48 parte 2
MOD L 29.10.1961
n. 1216
MOD L 29.10.1961
n. 1216 ALL 1
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