|
Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
REDDITI (IMPOSTE
SUI)
Art.
12. Regime
tributario dei fondi pensione.
1. L'art. 14 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Regime tributario dei fondi pensione).
1. I fondi
pensione di cui all'art. 1 sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di
lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque
periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le
ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi
diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo
d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi
percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche
con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione
mediante le convenzioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b).
2. L'imposta
sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 9, comma 4, della
legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Ai fondi
pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993,
sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non
si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6,
nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente,
determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dalla legge citata.
4. Per il
versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del
comma 2.
5. Le operazioni
di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione
tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro
nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un
milione per ciascuna imposta".
2. Per gli anni
1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista
dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e
l'ottavo mese successivi a quello di entrata
in vigore della presente legge, con una maggiorazione a
titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9
per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del
citato art. 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il
fondo può comunque optare per il versamento in unica
soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per
il versamento della prima rata.
3. I versamenti
d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche
e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993
e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai
versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art.
14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a
compensazione.
4. Nel caso di
fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione,
separato e autonomo, ai sensi dell'art. 2117 del codice
civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'art.
14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito
del cui patrimonio il fondo è costituito.
5. L'imposta del
15 per cento di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente
alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già
versata, può portarsi in compensazione dell'imposta
sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'art.
14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
relative modalità.
CFR DM 21.10.1995
ART 1
CFR L 28.12.1995
n. 549 ART 1
MOD L 08.08.1996
n. 417
CFR DLT
16.09.1996 n. 565 ART 1
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 1
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 5
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 9
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 11
CFR DM 31.07.1997
ART 4 parte 2
CFR DM 15.09.1997
ART 1
CFR DLT
05.12.1997 n. 430 ART 8
CFR L 27.12.1997
n. 449 ART 59
CFR L 27.12.1997
n. 450 ART 2
CFR L 05.06.1998
n. 176 ALL UNICO
CFR L 25.01.1994
n. 86
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 13
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 14
MOD L 23.03.1983
n. 77 ART 9
|