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Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
Art.
13.
Vigilanza sui fondi pensione.
1. L'art. 16 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 16
(Vigilanza sui fondi pensione).
1. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale emana le direttive generali in
materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il
Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al
comma 2.
2.
Viene istituita
la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo
di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di
previdenza complementare. La commissione ha personalità
giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione
è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra
persone dotate di riconosciuta competenza e specifica
professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e
di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi
della legge 24 gennaio 1978,n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i
membri della commissione durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta; in sede di prima
applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri
della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al
presidente e ai componenti della commissione si applicano le
disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di
cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974 n.
216. Al presidente e ai componenti della commissione
competono le indennità di carica fissate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con
apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e
alla propria organizzazione sulla base dei princìpi di
trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio
e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse
umane di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi
di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta. 4. Le deliberazioni
della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi
di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui
al comma 3. Il
presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura
l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della
commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore
rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in
volta richiesti. Le deliberazioni concernenti
l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a
disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei
bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i
princìpi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma,
del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono
sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro,
ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio
decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove
non formuli, entro il termine suddetto, proprie
osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le
deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti
esercita il controllo generale sulla commissione per
assicurare la legalità e l'efficacia del
suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5.
è istituito
un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta
organica non può eccedere per il primo triennio le 30
unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione
sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in
conformità ai princìpi fissati dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di
competenza ed esperienza nei
settori delle attività istituzionali della commissione.
L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed
economico del personale sono stabiliti dal predetto
regolamento.
Tale regolamento
detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni
del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di
direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore
generale risponde del proprio operato alla commissione. La
deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non
meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza
la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento,
gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
2. Per il
funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere
dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995.
3. Il
finanziamento della commissione può essere integrato, nella
misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte
dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per
mille dei flussi annuali dei
contributi incassati. Gli importi e le modalità dei
versamenti sono definiti, sentita la commissione di
vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del lavora e della previdenza
sociale.
CFR L 28.12.1995
n. 549 ART 1
MOD L 08.08.1996
n. 417
CFR DLT
16.09.1996 n. 565 ART 1
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 1
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 5
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 9
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 11
CFR DM 31.07.1997
ART 4 parte 2
CFR DM 15.09.1997
ART 1
CFR DLT
05.12.1997 n. 430 ART 8
CFR L 27.12.1997
n. 449 ART 59
MOD L 27.12.1997
n. 449 ART 59
CFR L 27.12.1997
n. 450 ART 2
CFR L 05.06.1998
n. 176 ALL UNICO
CFR DLT
21.04.1993 n. 124 ART 16
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 16
CFR DLT
03.02.1993 n. 29
MOD DLT
03.02.1993 n. 29
MOD L 07.08.1990
n. 241
MOD L 23.08.1988
n. 400 ART 3
MOD DL 08.04.1974
n. 95 ART 1
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