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Legge
8 agosto 1995, n. 335
SICUREZZA SOCIALE
(GENERALITA')
Art.
14. Compiti
della commissione di vigilanza.
1. L'art. 17 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 17
(Compiti della commissione di vigilanza).
1. I fondi
pensione autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 6, nonché
quelli di cui all'art. 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi
i fondi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai
dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento
di base e al trattamento di fine rapporto, comunque
risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o
enti ovvero
determinate le
modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite
all'interno di enti pubblici, anche economici, che
esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,
in materia valutaria o in materia assicurativa, sono
iscritti nell'albo di cui all'art. 4, comma 6, tenuto a cura
della commissione di cui all'art. 16.
2. In conformità
agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, la commissione di cui all'art. 16
esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo
di cui all'art. 4;
b) approva gli
statuti ed i regolamento dei fondi pensione, verificando la
ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e
delle altre condizioni richieste dal presente decreto;
c) svolge
l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di
cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica
la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del
comma 3 dell'art. 4;
d) verifica il
rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del
rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5
dell'art. 6;
e) definisce,
d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti
abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di
contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza
preventivamente le convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'art. 6 nonché alla
lettera e) del presente comma;
g) indica criteri
omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei
fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per
la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello
di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le
operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle
prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali
altri libri contabili, il prospetto della composizione e del
valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23
marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta
l'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i
partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e
modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione
periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e
finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
i) esercita il
controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale,
contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli
stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti
che ritenga necessari;
l) riferisce
periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare;
m) programma ed
organizza ricerche e rilevazioni nel settore della
previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza
di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la
commissione può avvalersi anche
dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e
diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi
previdenziali.
3. Per
l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini
da essa stessa stabiliti:
a) le
segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi interni di controllo dei fondi.
4. La commissione
può altresì:
a) convocare
presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo
dei fondi pensione;
b) richiedere la
convocazione degli organi di amministrazione dei fondi
pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio
della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le
notizie e le informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni
acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I
dipendenti e gli esperti addetti alla commissione
nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un
pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio
e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarità constatate, anche quando configurino
fattispecie di reato.
6. Accordi di
collaborazione possono intervenire tra la commissione, le
autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di
cui all'art. 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato al fine
di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere
l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31
marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale una relazione
sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore
rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta
relazione al Parlamento con le proprie eventuali
osservazioni".
2. Al fine di
garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la
commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data
di entrata in vigore della presente legge continua ad
espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova
commissione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'art.
13. Successivamente e per la residua durata dell'originario
incarico, i componenti della predetta commissione assumono
la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti
da citato art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124
del 1993.
CFR L 28.12.1995
n. 549 ART 1
CFR DL 01.02.1996
n. 39 ART 9
CFR DL 02.08.1996
n. 404 ART 9
MOD L 08.08.1996
n. 417
CFR DLT
16.09.1996 n. 565 ART 1
CFR DL 01.10.1996
n. 510 ART 9
CFR L 28.11.1996
n. 608 ALL UNICO
MOD L 23.12.1996
n. 662 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 1
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 3
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 5
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 9
CFR DLT
30.04.1997 n. 165 ART 11
CFR DM 31.07.1997
ART 4 parte 2
CFR DM 15.09.1997
ART 1
CFR DLT
05.12.1997 n. 430 ART 8
CFR L 27.12.1997
n. 449 ART 59
MOD L 27.12.1997
n. 449 ART 59
CFR L 27.12.1997
n. 450 ART 2
CFR L 05.06.1998
n. 176 ALL UNICO
CFR DLT
21.04.1993 n. 124 ART 16
MOD DLT
21.04.1993 n. 124 ART 17
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